Giro di boa decisivo per il futuro della rete dei Punti Vendita Ricariche (PVR). Il Consiglio di Stato si è espresso in un’unica udienza su ben 20 ricorsi promossi dagli operatori del settore contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). L’appuntamento odierno segue l’udienza interlocutoria dello scorso 11 dicembre 2025.
Secondo quanto appreso da Agimeg, il Collegio ha ascoltato con molta attenzione le criticità riportate dagli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti, Mariateresa Parrelli, Alvise Vergerio e Luca Porfiri. I legali hanno riscontrato grande attenzione e preparazione del Collegio e adesso si rimane in attesa della sentenza del Consiglio di Stato.
Durante l’udienza gli avvocati hanno messo in luce alcuni aspetti fondamentali: l’eccesso di delega parlamentare, la legittimità costituzionale e le norme antiriciclaggio.
Eccesso di delega parlamentare
Il primo aspetto critico riguarda la procedura legislativa con cui sono state approvate le norme. Infatti, il Parlamento avrebbe oltrepassato i confini della delega conferita dal Governo. Nello specifico, le Camere avrebbero deciso in modo difforme o estensivo rispetto a quanto stabilito nello schema originario, alla delega data dal Governo e negli accordi con la Conferenza Stato-Regioni.
“Il Parlamento ha deciso prima ancora di ricevere gli atti dal Governo, dalla Conferenza Stato-Regioni”, ha spiegato ad Agimeg Mariateresa Parrelli.
La legittimità costituzionale degli Internet Point
Un altro tema centrale affrontato riguarda la costituzionalità delle restrizioni imposte agli Internet Point. La discussione si richiama alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale ha già espresso pareri sulla legittimità e sui limiti delle norme del settore (come nel caso della c.d. Norma Balduzzi).
Limite di 100 euro e antiriciclaggio
Il punto più dibattuto riguarda la restrizione al limite di 100 euro per le ricariche in contanti dei conti gioco presso i punti vendita:
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Inapplicabilità pratica: il mercato e gli operatori hanno dovuto adottare strumenti alternativi, dimostrando come la misura sia rigida rispetto alle dinamiche reali.
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Proporzionalità e ragionevolezza: una norma può essere ritenuta illegittima se viola i principi di proporzionalità e adeguatezza. Se esistono strumenti alternativi altrettanto efficaci per monitorare il giocatore, la misura restrittiva perde di giustificazione.
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Conti nominativi e tracciabilità: Se lo scopo primario del limite è il contrasto al riciclaggio di denaro (e non la prevenzione della ludopatia), la misura risulta ridondante. Nei PVR, infatti, i conti di gioco sono nominativi e il giocatore è tenuto all’identificazione tramite documento d’identità. La combinazione tra identificazione del cliente e conti gioco nominativi garantisce già la piena tracciabilità dei flussi. Imporre un limite rigido di 100 euro appare dunque una misura sproporzionata per il raggiungimento dei fini antiriciclaggio.
“Il mercato non ha applicato veramente il limite, gli operatori hanno applicato strumenti alternativi. Se ci sono strumenti alternativi, vuol dire che la norma è irragionevole. Una norma può essere dichiarata illegittima se viola il principio di proporzionalità e ragionevolezza. Quando si fa una norma si deve raggiungere un scopo, che in questo caso è l’antiriciclaggio. Esistono altri strumenti per controllare il giocatore, quindi il limite diventa assurdo”, ha spiegato l’avvocato Parrelli.
Disparità tra fisicità e digitale: il nodo dei 100 euro
Una delle criticità più evidenti evidenziata nel dibattito riguarda, inoltre, la netta sproporzione di trattamento tra chi gioca sul web e chi preferisce le agenzie sul territorio. Nelle agenzie di scommesse tradizionali, gli utenti possono effettuare giocate fino a 4.900 euro senza la necessità di un conto gioco dedicato e senza incorrere nei medesimi blocchi.
Normativa antiriciclaggio e identificazione del giocatore
Il punto centrale della riflessione risiede nella reale efficacia della misura rispetto agli obiettivi prefissati dalla legge. La normativa sul contrasto al riciclaggio di denaro punta a tracciare i flussi finanziari tra soggetti diversi.
Tuttavia, quando un utente effettua una ricarica sul proprio conto gioco, sta semplicemente trasferendo denaro a se stesso. L’identità del giocatore online è già ampiamente verificata e nota alla piattaforma. Di conseguenza, il rischio di un uso improprio dello strumento appare irrilevante rispetto alle motivazioni che hanno portato all’introduzione del limite.
La misura è davvero proporzionata e razionale?
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Assenza di proporzionalità: il vincolo dei 100 euro risulta eccessivamente gravoso e stringente per gli utenti e gli operatori del settore digitale. “Il limite dei 100 euro non raggiunge lo scopo, già ampiamente raggiunto con l’identificazione del cliente”, ha spiegato l’avvocato Parrelli.
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Effetto discriminatorio: Si crea una discriminazione ingiustificata a sfavore del canale online rispetto a quello terrestre. “E’ una limitazione troppo gravosa. Nel terrestre non c’è ed è quindi discriminatoria”, ha aggiunto.
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Mancato raggiungimento dello scopo: Poiché la tracciabilità e la conoscenza dell’utente sono già garantite nel digitale, la misura non aggiunge un reale valore in termini di sicurezza.
Il nodo del contenzioso: limite contanti e Albo Pvr
Al centro dello scontro odierno vi era il nuovo impianto regolatorio definito dalla determinazione direttoriale ADM del 25 ottobre 2024 (attuativa del d.lgs. n. 41/2024), che ha istituito l’albo dei Punti Vendita Ricarica (PVR) collegati alle concessioni per il gioco online, imponendo precisi requisiti e stringenti modalità operative.
La misura più contestata dai concessionari riguarda l’introduzione del limite di 100 euro settimanali in contanti per le ricariche dei conti di gioco, già in vigore, effettuate presso i punti fisici:
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La posizione dei concessionari: gli operatori denunciano un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla rete di gioco fisica tradizionale, evidenziando come la soglia imponga agli esercenti controlli operativi complessi che rischiano di ridimensionare drasticamente la tenuta economica dell’intera rete Pvr.
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La difesa di ADM: l’Agenzia sostiene la piena legittimità delle prescrizioni, considerate indispensabili per garantire l’ordine pubblico, la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari contro i rischi di riciclaggio.
Dal Tar Lazio al cambio di scenario concessorio
La vicenda legale ha già attraversato tappe articolate:
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Il primo grado al Tar Lazio: i giudici amministrativi avevano inizialmente accolto i ricorsi degli operatori limitatamente all’immediata applicabilità delle regole, stabilendo che le nuove prescrizioni non potessero essere vincolanti per chi operava ancora in regime di “proroga tecnica”.
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L’impugnazione e le questioni di fondo: ADM ha proposto appello per confermare le proprie regole, mentre i concessionari hanno chiesto di esaminare il merito della questione, sollevando riserve di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea.
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Il nuovo assetto delle concessioni: con la conclusione della procedura di gara per l’assegnazione delle nuove concessioni del gioco a distanza, il quadro di riferimento si è profondamente trasformato. Tale evoluzione aveva spinto il Consiglio di Stato (ordinanza del 19 dicembre 2025) a richiedere un quadro aggiornato sulla situazione dei singoli operatori.
L’interesse al giudizio e le prospettive future
L’udienza odierna chiarisce in primo luogo la procedibilità dei ricorsi. Il Consiglio di Stato è stato infatti prima chiamato a verificare se la nuova gara e la conclusione delle concessioni abbiano ripristinato l’efficacia delle norme sui Punti Vendita Ricariche (PVR) e sull’Albo ADM. Soltanto dopo questo accertamento formale il Collegio potrà esaminare le contestazioni di merito degli operatori (tra cui il limite di 100 euro e i dubbi di incostituzionalità o incompatibilità con il diritto UE). cdn/AGIMEG










