La Corte di Cassazione ha lasciato ferma la confisca di prevenzione di una serie di beni, tra i quali i compendi aziendali di diverse società, disposta nei confronti di Calogero Jonn Luppino. Nel procedimento assumono particolare rilievo anche alcune attività legate alle agenzie di giochi e scommesse.
La Quinta Sezione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro il decreto della Corte d’Appello di Palermo del 24 novembre scorso. Quel provvedimento aveva confermato la confisca disposta il 9 settembre 2022 dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani.
Il documento della Cassazione non indica i nomi delle società interessate, rinviando al dispositivo del precedente decreto per l’elenco completo dei beni e delle aziende confiscati.
Le agenzie di giochi e scommesse nel quadro ricostruito dai giudici
La Corte d’Appello aveva individuato, sulla base degli elementi raccolti, un rapporto stabile tra il ricorrente e l’associazione criminale “Cosa nostra”. La motivazione richiamata dalla Cassazione fa riferimento ad aiuti economici e versamenti di denaro destinati a diverse famiglie mafiose, ma anche all’apertura di agenzie di giochi e scommesse e al reperimento di attività lavorative.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il ricorrente avrebbe ricevuto dall’organizzazione criminale sostegno e protezione per le proprie imprese, restituendo in cambio una parte dei ricavi. Le somme sarebbero state utilizzate per il mantenimento delle famiglie degli affiliati detenuti e per finanziare l’apertura di ulteriori punti di giochi e scommesse direttamente gestiti da appartenenti alle famiglie mafiose.
La Cassazione ha ritenuto che il decreto impugnato avesse spiegato adeguatamente come il sostegno economico fornito fosse funzionale ai programmi di espansione dell’organizzazione e al controllo del territorio.
Confiscabile l’intero patrimonio dell’impresa sostenuta dalla mafia
La Suprema Corte ha richiamato il proprio orientamento in materia di “impresa a partecipazione mafiosa”. Quando un’attività economica si sviluppa e si espande grazie all’aiuto e alla protezione di un’associazione mafiosa, risultano contaminati l’intero capitale sociale e tutto il patrimonio aziendale.
Ai fini della confisca non è quindi possibile separare la quota riconducibile all’impiego di risorse illecite da quella derivante dall’iniziativa imprenditoriale o da capitali inizialmente leciti. L’impresa deve essere valutata nel suo complesso, poiché il sostegno mafioso ne avrebbe condizionato crescita, attività e capacità economica.
Le ricevute vincenti delle scommesse non dimostrano redditi leciti
La difesa aveva contestato anche la valutazione sulla sproporzione tra il patrimonio disponibile e i redditi dichiarati, sostenendo che una parte delle risorse provenisse da attività lecite. Tra le entrate indicate figuravano la vendita di cavalli e alcune vincite alle scommesse.
Su questo punto, il decreto confermato dalla Cassazione aveva rilevato la mancanza di prove sull’effettiva riconducibilità al ricorrente delle ricevute vincenti. Gli importi non sarebbero stati comunque sufficienti a superare la contestazione relativa alla sproporzione patrimoniale.
I giudici hanno inoltre ritenuto che tali guadagni fossero maturati all’interno della medesima cornice di illegalità posta alla base della confisca delle attività aziendali.
Ricorso inammissibile e confisca confermata
La Cassazione ricorda che contro i provvedimenti riguardanti le misure di prevenzione patrimoniali è possibile presentare ricorso esclusivamente per violazione di legge. Non può invece essere richiesta una nuova valutazione dei fatti o della logicità della motivazione, a meno che quest’ultima sia inesistente o soltanto apparente.
Nel caso esaminato, secondo la Suprema Corte, le contestazioni riguardavano essenzialmente la valutazione degli elementi di fatto, mentre il decreto della Corte d’Appello presentava una motivazione effettiva e articolata.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione riguarda una misura di prevenzione patrimoniale e non costituisce un nuovo giudizio sulla responsabilità penale dell’interessato. sb/AGIMEG










