Scommesse, il TAR Sicilia non decide sulla sospensiva: a novembre il giudizio sulla chiusura di un punto raccolta di Catania

Il TAR Sicilia, sezione di Catania, ha fissato direttamente l’udienza di merito in un giudizio relativo alla cessazione immediata di un’attività di raccolta di scommesse sportive disposta dalla Questura di Catania.

Il ricorso riguarda il decreto questorile con cui è stata ordinata la chiusura dell’attività svolta in alcuni locali a Catania. Il ricorrente ha impugnato anche il cartello di chiusura apposto nei locali, il verbale ADM del 10 aprile 2026, indicato come atto presupposto, e la comunicazione di reato redatta dal Commissariato di P.S. “Borgo-Ognina”.

Il nodo della raccolta scommesse

La vicenda riguarda quindi un’attività di raccolta di scommesse sportive e il rapporto tra i poteri della Questura, chiamata a intervenire ai sensi dell’articolo 88 TULPS, e gli atti compiuti da ADM nell’ambito dei controlli sul settore del gioco.

Il ricorrente ha chiesto la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati e anche il risarcimento dei danni subiti e da subire per effetto della chiusura.

Nessuna decisione immediata sulla cautelare

Il TAR non ha definito la controversia nella fase cautelare. I giudici hanno ritenuto che le esigenze del ricorrente e gli interessi pubblici coinvolti possano trovare un adeguato equilibrio nella trattazione rapida del giudizio nel merito.

Nell’ordinanza viene richiamata anche la presenza di una precedente ordinanza del CGARS e della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 23 marzo 2026, elementi che il Collegio considera rilevanti ai fini della successiva valutazione della controversia.

Udienza fissata a novembre

Tar Tribunale Amministrativo Regionale

Il Tribunale ha quindi fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 19 novembre 2026. Le spese della fase cautelare saranno regolate con la decisione definitiva.

La causa resta quindi aperta: il TAR dovrà esaminare nel merito la legittimità della chiusura dell’attività di raccolta scommesse e degli atti collegati, compresi quelli richiamati dal ricorrente come presupposto del provvedimento questorile. mg/AGIMEG