Scommesse, Cassazione: imposta unica dovuta anche per i CTD collegati a bookmaker esteri

La Cassazione è tornata sul tema dell’imposta unica sulle scommesse, in una controversia tra un titolare di centro trasmissione dati e ADM relativa ad avvisi di accertamento per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Il contribuente operava in Italia per conto di un bookmaker estero, senza concessione e senza collegamento al totalizzatore nazionale. ADM aveva quindi emesso tre avvisi di accertamento per il recupero dell’imposta unica sulle scommesse.

Il nodo della responsabilità del CTD

Il punto principale del giudizio riguardava la possibilità di chiedere il pagamento dell’imposta anche al centro trasmissione dati, oltre che al bookmaker estero.

La Cassazione ha confermato l’impostazione già seguita dalla giustizia tributaria veneta: l’imposta unica è dovuta anche quando la raccolta delle scommesse avviene fuori dal sistema concessorio, perché ciò che rileva è l’attività svolta in Italia.

Secondo i giudici, il CTD partecipa alla gestione della raccolta, mettendo a disposizione locali, ricevendo le proposte di scommesse, trasmettendo i dati al bookmaker, incassando le somme giocate e pagando le eventuali vincite secondo le istruzioni ricevute. Per questo può essere considerato soggetto passivo dell’imposta, in solido con l’operatore estero.

Nessuna violazione del diritto europeo

Il contribuente aveva sostenuto che la normativa italiana fosse contraria al diritto dell’Unione europea, anche per il rischio di doppia imposizione e per la posizione del bookmaker estero.

La Cassazione ha respinto questa tesi, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Per i giudici, l’imposta unica si applica alle scommesse raccolte sul territorio italiano senza discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri.

Non assume rilievo decisivo neppure il fatto che il bookmaker operi in un altro Paese dell’Unione europea. La disciplina fiscale italiana, secondo la Suprema Corte, non vieta né rende meno attraente l’attività dell’operatore estero, ma si limita a tassare la raccolta effettuata in Italia.

Respinta anche la questione della traduzione degli atti

La Cassazione ha escluso anche la nullità degli avvisi per mancata traduzione in lingua inglese.

Secondo i giudici, non esiste una regola generale che imponga all’Amministrazione di redigere l’atto impositivo nella lingua del destinatario estero. Nel caso esaminato, inoltre, il contribuente aveva comunque potuto contestare nel merito la pretesa tributaria, dimostrando di aver compreso le ragioni dell’accertamento.

Il punto sul calcolo per il 2015

L’unico profilo su cui la Cassazione ha riconosciuto la necessità di un nuovo esame riguarda il metodo di calcolo dell’imposta per l’anno 2015.

Per quell’annualità, infatti, il contribuente contestava l’applicazione del criterio forfettario previsto dalla legge del 2014, basato sul triplo della raccolta media provinciale. Secondo la Suprema Corte, tale criterio opera dal 2016, mentre per il 2015 deve essere verificata l’applicazione del diverso metodo previsto dalla disciplina precedente.

La questione dovrà quindi essere riesaminata dalla giustizia tributaria veneta.

Tar tribunale giudice cassazione

Ricorso accolto solo in parte

La Cassazione ha quindi confermato i principi generali sulla debenza dell’imposta unica per le scommesse raccolte in Italia anche tramite CTD collegati a bookmaker esteri, respingendo le contestazioni sulla responsabilità solidale, sul diritto UE, sul requisito territoriale e sulla traduzione degli atti.

Il ricorso è stato accolto solo per il profilo relativo al calcolo dell’imposta per il 2015, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto per un nuovo esame. mg/AGIMEG