La Corte tributaria di Messina con sentenza, depositata la scorsa settimana, ha riconosciuto ai CTD collegati a Stanleybet l’applicazione dell’imposta unica sulle scommesse calcolata sui ricavi, accogliendo le difese dello Studio Legale Agnello.
Corte Tributaria di Messina: “Attività lecita”
Il Collegio, composto dai Giudici Costa, Platania e Samperi, ha affermato che la Legge 208/2015 al comma 945 ha introdotto una regola generale applicabile a tutti coloro che raccolgono scommesse lecitamente, annoverando anche i CTD contrattualmente legati a Stanleybet, i quali, pur in assenza di concessione, svolgono attività ritenuta lecita.
L’attività lecita, scrivono i giudici tributari, è stato riconosciuta “in primis della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 6.3.2007, del 16.2.2012 e del 28.1.2016 che riconoscono a SBM l’accesso al mercato italiano, senza alcuna discriminazione rispetto agli operatori nazionali” come anche dalla “sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2018 e le sentenze del Consiglio di Stato n. 6042 del 2023, 1685 del 2022, 6604 del 2022 e la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 25439 del 2020, oltre a numerose sentenze delle Corti di Giustizia Tributarie”.
Sempre secondo la Corte messinese “atteso quindi il carattere lecito dell’attività svolta da SBM, non possono alla stessa essere applicate le norme (si pensi alla legge n. 220 del 2010) per la repressione del gioco illecito”.
“Imposta calcolata sui ricavi effettivi”
La Corte in merito alle norme fiscali – riporta una nota dello Studio Legale Agnello – statuisce “La formulazione delle norme suddette appare chiara e l’interpretazione letterale (ex art. 12 delle preleggi) non conduce a conclusioni diverse da quella per cui anche SBM […] deve pagare l’imposta sulla base dei ricavi e non dell’imponibile indicato da ADM…”.
Per di più “la tesi dell’Ufficio non trova conferma neppure dalla lettura del comma 926 della stessa legge n. 208 del 2015, che riguarda una fattispecie radicalmente differente vale a dire quella della regolarizzazione fiscale degli operatori non collegati al totalizzatore nazionale…”.
Infatti, la tesi principale sostenuta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per escludere l’applicabilità del criterio del margine ai CTD operanti per conto di Stanleybet, si fonda sull’asserita impossibilità di determinare la base imponibile in assenza di collegamento al totalizzatore nazionale.
Anche in ordine a questo punto, i giudici siciliani si sono espressi in maniera chiara: “l’entrata in vigore della legge 208/2015 ha ridefinito la base imponibile su cui calcolare l’imposta (margine effettivo ossia ricavi meno vincite) in coerenza al principio di effettività della capacità contributiva né la norma circoscrive l’applicazione di questo parametro e di questa modalità di determinazione del quantum ai soli operatori regolari sotto il profilo amministrativo ossia a quelli la cui attività passa attraverso il totalizzatore nazionale. Una pretesa parametrata al volume della raccolta anziché ai ricavi effettivi nei confronti di operatori irregolari assumerebbe una valenza sostanzialmente sanzionatoria che, in assenza di una attività illecita, risulterebbe irragionevole”.
Agnello: “Sentenza destinata a fare giurisprudenza”
Grande soddisfazione dell’avv. Agnello “Dopo anni di udienze e sovrapposizioni di principi giuridici, la Corte di Messina, prima tra tutte le Corti siciliane, afferma la portata generale e universale del criterio del margine a partire dal 2016, anticipando persino la pronuncia della Corte di Cassazione che ha esteso la modalità di calcolo basata sui ricavi ai CTD che producono la documentazione contabile. Si auspica l’avvio di una composizione del contenzioso nazionale con ADM e un riconoscimento dell’attività regolare e trasparente dell’operatore anglo-maltese”. cdn/AGIMEG










