Bingo, TAR Lazio respinge sospensiva contro decadenza concessione: “Legittima disposizione di ADM”

Il TAR Lazio ha respinto la richiesta cautelare presentata dalla società Oxford S.r.l. contro il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dichiarato la decadenza della concessione per la gestione di una sala bingo.

La decadenza decisa da ADM

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva disposto la decadenza della concessione dopo aver accertato l’interruzione dell’attività di raccolta del gioco del bingo per un periodo superiore a trenta giorni. Dagli accertamenti dell’amministrazione è emerso infatti che la società aveva perso la disponibilità dei locali della sala bingo situata a Novara a seguito di uno sfratto disposto dal Tribunale con effetto dal 12 settembre 2025.

L’ultimo giorno di trasmissione dei dati di gioco della sala risulta essere il 30 settembre 2025. Successivamente, durante un sopralluogo effettuato il 15 ottobre 2025, l’Agenzia ha constatato che la sala era inattiva e che i locali erano in fase di smantellamento.

La società ha impugnato il provvedimento sostenendo che la perdita dei locali non fosse imputabile a negligenza della società e che fossero in corso interventi per riorganizzare la struttura e individuare una nuova sede per l’attività. La società aveva inoltre prospettato un piano di intervento societario per rafforzare la compagine e ripristinare i requisiti concessori, chiedendo un termine per presentare un programma dettagliato.

La decisione del TAR Lazio

Tar Lazio

Il TAR Lazio ha però ritenuto che il ricorso non presenti, in questa fase, elementi sufficienti per sospendere la decadenza della concessione. Secondo i giudici, la perdita dei locali non può essere considerata un evento improvviso o imprevedibile, poiché lo sfratto deriva da una causa per morosità avviata già nel 2018 e conclusasi sfavorevolmente per la società.

Inoltre, tenuto conto dei tempi necessari per trasferire una sala bingo in una nuova sede, la società avrebbe dovuto attivarsi in anticipo per garantire la continuità dell’attività e rispettare gli obblighi previsti dalla convenzione di concessione.

Alla luce di questi elementi il tribunale ha ritenuto legittima, almeno in via preliminare, la decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di dichiarare la decadenza della concessione. La domanda cautelare è stata quindi respinta, mentre le spese sono state compensate tra le parti. mg/AGIMEG