Riccardi: ‘Governo e Parlamento hanno affrontato il fenomeno della ludopatia con tempestività e serietà’

E’ stato il ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione Andrea Riccardi a fornire una risposta all’interrogazione presentata dall’onorevole del Pdl Giulia Cosenza. In sostanza il ministro ha dichiarato: “Ritengo che il Governo e il Parlamento abbiano affrontato il preoccupante fenomeno delle patologie correlate al gioco con vincita in denaro con grande tempestività e serietà ma, soprattutto, con grande sensibilità nei confronti delle fasce più deboli della popolazione”.
Di seguito la risposta integrale fornita dal ministro Riccardi che ripropone un excursus di tutti gli interventi politici in materia di gioco approvati dal 2011 ad oggi.
“Con riferimento all’interrogazione in esame, con il quale l’interrogante esprime preoccupazione per l’incremento del fenomeno del gioco d’azzardo e per il rischio che anche il gioco legale possa determinare fenomeni di ludopatia,
si rappresenta quanto segue.
La questione dei potenziali pericoli del gioco era già stata affrontata con la legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010), che all’articolo 1, comma 70, ha introdotto nella normativa il concetto di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. Inoltre, il decreto n. 98 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha stabilito il divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto e le relative sanzioni a carico dei titolari delle licenze o dei locali che ne consentano la partecipazione. Lo stesso decreto affidava, ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi, al Ministero dell’economia e delle finanze ed all’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l’avvio di procedure di analisi e di verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici.
La Commissione europea, nel libro verde avente ad oggetto lo studio del fenomeno del gioco compulsivo, ha evidenziato, in base agli studi effettuati da molti Stati membri, che le comunicazioni commerciali possono incitare gruppi particolarmente vulnerabili a causa o della loro situazione finanziaria (giocatori a basso reddito) o della loro inesperienza (in particolare i giovani adulti di età compresa tra diciotto e ventuno) e le persone che non sono consapevoli dei rischi connessi con il gioco d’azzardo problematico. Dagli studi è anche emerso che sono particolarmente vulnerabili soggetti con precedenti di dipendenza ad una sostanza chimica. Anche il Parlamento europeo è intervenuto nella materia, adottando una risoluzione tesa a stimolare contributi sugli strumenti normativi e tecnici che gli Stati membri utilizzano o potrebbero utilizzare per garantire la tutela dei consumatori e la salvaguardia dell’ordine pubblico o di altri interessi pubblici.
Il gioco d’azzardo patologico è stato, inoltre, oggetto di una approfondita indagine conoscitiva condotta presso la XII Commissione affari sociali della Camera dei deputati.
Nell’ambito dell’indagine è emersa chiaramente la necessità di un approccio integrato nella materia, che non si limiti a riconoscere il contenuto patologico di determinate forme di propensione al gioco, garantendo la presa in carico da parte del servizio sanitario nazionale dei soggetti affetti da ludopatia, ma anche ad intervenire nel campo della prevenzione primaria attraverso la promozione di campagne di sensibilizzazione sull’uso responsabile del denaro, sulla limitazione all’accesso al debito e sui rischi collegati al gioco d’azzardo particolarmente nelle scuole.
Nella seduta del 12 agosto 2012, la XII Commissione affari sociali della Camera ha approvato il documento conclusivo dell’indagine, nel quale è stata evidenziata l’esigenza di disporre di una maggiore conoscenza dei dati ed è stata sottolineata l’opportunità di intervenire nel campo della pubblicità, di operare una limitazione dei giochi, di « sistematizzare » la cura della patologia del gioco d’azzardo mediante il riconoscimento e l’inserimento della patologia nei cosiddetti livelli essenziali di assistenza, di avviare un’operazione di trasparenza nelle procedure di concessione e di definire una legge.
Nel documento conclusivo dell’indagine, sono stati affrontati tutti i temi inerenti la problematica, quali il quadro del fenomeno, l’evoluzione e l’entità dello stesso, il profilo dei giocatori, gli aspetti sanitari e, tra questi, il ruolo della pubblicità.
Lo stesso documento ha, inoltre, evidenziato la necessità di una puntuale e rigorosa informazione diretta al giocatore, al fine di renderlo edotto sulla probabilità di vincita per ogni giocata, nonché la sperimentazione di formule organizzative che prevedano l’accesso ai giochi esclusivamente con una card personale per autolimitare la spesa da impiegare nel gioco ed impedire l’accesso ai minori.
In più occasioni ho dichiarato che, a mio avviso, la pratica del gioco con vincita in denaro deve essere prerogativa esclusivamente di soggetti maggiorenni e consapevoli dell’alea della vincita in relazione alla posta in gioco.
Già da tempo avevo dato mandato ai miei uffici di approfondire la questione e di formulare alcune proposte normative, da sottoporre alla valutazione delle altre amministrazioni coinvolte, per disciplinare e distinguere meglio le funzioni di governo e le competenze.
L’attenzione che la Commissione affari sociali della Camera ha dedicato al fenomeno delle degenerazioni comportamentali nelle attività di gioco e le numerose proposte di legge all’attenzione del Parlamento hanno rafforzato l’intento mio e di tutto il Governo di intervenire con urgenza nella materia.
La questione è stata, affrontata già con il disegno di legge « delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 aprile 2012, attualmente all’esame della Camera.
Tale provvedimento prevede la delega al Governo in materia di giochi pubblici.
Nell’ambito di tale delega venivano previste, oltre ad una raccolta sistematica della disciplina e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi, specifiche disposizioni volte alla tutela dei minori dalla pubblicità dei giochi ed al recupero dei soggetti interessati dal fenomeno della ludopatia.
Nel provvedimento, attualmente all’esame del Senato, viene confermato il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.
Non essendosi celermente concluso l’iter parlamentare della legge delega, con il Ministro Balduzzi e con gli altri colleghi del Governo, abbiamo ritenuto che fosse necessario affrontare la problematica con urgenza, nell’ambito del decreto-legge n. 158 del 2012 convertito dalla legge n. 158 del 2012 recante « disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. ».
In considerazione della diffusione della cosiddetta sindrome da gioco con vincita di denaro, che sta acquistando in alcune fasce di popolazione un carattere epidemico, generando forti disagi di carattere socioeconomico e sanitario, viene previsto il riconoscimento della ludopatia, quale patologia che caratterizza i soggetti affetti da dipendenza comportamentale dal gioco d’azzardo patologico, ai fini dell’aggiornamento delle prestazioni erogabili dal Servizio sanitario. Viene, altresì, stabilita un’equiparazione di tale patologia alle altre dipendenze, al fine di garantire ai suddetti soggetti, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza. Con lo stesso provvedimento sono state introdotte altre disposizioni urgenti in materia di misure di contrasto alla ludopatia.
Tali misure consentono di soddisfare l’esigenza di uno specifico intervento su alcuni fondamentali aspetti dei corretti stili di vita, il cui mancato controllo genera patologie per una larga fascia di cittadini ed incremento di spesa per il servizio sanitario nazionale.
In particolare, si interviene con una regolamentazione degli spot televisivi in determinate fasce orarie e nei programmi e nelle rappresentazioni rivolte ai minori. Si prevede, altresì, il divieto di pubblicità in determinati luoghi protetti frequentati prevalentemente da minori, quali le sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori, nonché sui mezzi di trasporto pubblico e sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori.
Sono vietati i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro che incitino al gioco, ovvero ne esaltino la pratica e quelli in cui vi sia la presenza di minori.
Nei messaggi devono, inoltre, essere presenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco e di note informative sulle probabilità di vincita, pubblicate sul sito istituzionale dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su quelli dei singoli concessionari dei giochi, nonché presso i punti di raccolta dei
giochi.
Inoltre, viene stabilita l’entità delle sanzioni per la violazione dei divieti previsti, disponendo una sanzione di maggiore entità nel caso in cui la violazione del divieto avvenga in mancanza delle prescritte autorizzazioni o concessioni governative. La nuova normativa mira a sottrarre le fasce più deboli della popolazione dall’influsso negativo del sistema pubblicitario che, invitando al gioco con scommesse con vincita in denaro, conduce le categorie più vulnerabili all’abuso di tale pratica. Peraltro, nel procedimento di conversione, la Camera ha introdotto il divieto di mettere a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai
concessionari on line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio od autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità. I gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla sindrome da gioco d’azzardo (G.A.P.), come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità. Competente in merito alle attività di contestazione degli illeciti e di irrogazione delle sanzioni, ai sensi della legge n. 689 del 1981 è l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con un’altra modifica introdotta dalla Camera viene previsto che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca segnali agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile, affinché gli istituti, nell’ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco ed i potenziali rischi connessi all’abuso o all’errata percezione del medesimo. Sono state inasprite le sanzioni concernenti il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di diciotto anni. A tal fine, i giocatori devono essere identificati mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di diciotto anni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro (in precedenza da cinquecento a mille euro).
Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista è punita con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni (in precedenza fino a quindici giorni). Inoltre, per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa. In base ad un’altra norma aggiunta dalla Camera, il Ministero dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche, volte a bloccare automaticamente l’accesso ai giochi per i minori, nonché ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco. Viene previsto un piano annuale di controlli, predisposto dall’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d’intesa con la società italiana autori ed editori, la polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, consistente in almeno diecimila verifiche, specificamente destinate al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi commerciali in cui sono presenti apparecchi di gioco Amusement with prizes (AWP), cioè quegli apparecchi che si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, nelle aree e nelle sale con videoterminali o attività di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto. Si prevede, inoltre, la possibilità di segnalazione all’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da parte degli agenti di polizia locale di violazioni in materia di giochi con vincite in denaro constatate nel corso della loro attività ordinaria. È prevista anche una progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta di alcuni giochi, con riferimento ai punti prossimi a istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto. Viene prevista, infine, l’istituzione di un osservatorio per la valutazione delle misure più efficaci a contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ritengo che il Governo e il Parlamento abbiano affrontato il preoccupante fenomeno delle patologie correlate al gioco con vincita in denaro con grande tempestività e serietà ma, soprattutto, con grande sensibilità nei confronti delle fasce più deboli della popolazione. Mi auguro che l’entrata in vigore dell’intera disciplina dia un importante ed efficace contributo alla prevenzione, al contrasto ed alla cura della ludopatia”.

lb/AGIMEG