Il Consiglio dei Ministri, che si è riunito il 21 marzo 2018 a Palazzo Chigi, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha esaminato undici leggi regionali deliberando di non impugnare la legge della Regione Toscana n. 4 del 23/01/2018, recante “Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013”. Tale normativa vieta l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, e la nuova installazione di apparecchi da gioco all’interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri da: istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell’infanzia, nonché i nidi d’infanzia, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale; istituti di credito e sportelli bancomat; esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili. La legge stabilisce poi per “i gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento e di assicurare l’iscrizione del personale ivi operante ai corsi medesimi”. cdn/AGIMEG