Emessa a San Zenone degli Ezzelini, nella provincia di Treviso, ordinanza che disciplina gli orari di funzionamento delle sale giochi e degli apparecchi da gioco installati negli altri esercizi commerciali. Il sindaco ha stabilito quindi i seguenti orari di esercizio: dalle ore 8:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi. Le attività ubicate a distanza minore di 500 metri, calcolata secondo il criterio della misura più breve, considerata in linea d’aria, dai luoghi sensibili quali istituti scolastici di ogni ordine e grado e stazioni di treni e autobus dovranno invece attenersi ai seguenti orari: dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle 15:00 alle 22:00 di tutti i giorni feriali; dalle ore 8:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni festivi. Al di fuori di tali fasce orarie gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di alcun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro. La normativa dispone inoltre l’obbligo di esposizione di cartelli informativi sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al gioco, l’obbligo di esposizione all’interno del locale del cartello indicante gli orari di esercizio. Per coloro che non rispetteranno la nuova regolamentazione è prevista una sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività delle sale giochi autorizzate. cdn/AGIMEG