Giochi, Cassazione respinge ricorso: “Reato modificare apparecchi e non versare incasso all’erario”

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un esercente condannato alla pena di 2 anni di reclusione e 200 euro di multa perché “ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 640 ter, 648 c.p. per avere acquistato e posto in esercizio due macchinette slot-machines immatricolate come macchine da gioco ai sensi del comma 7 lett. c) dell’art. 110 T.U.L.P.S. per le quali, attraverso un telecomando o combinazione di tasti, era possibile modificare il funzionamento in macchine da gioco elettronico eroganti vincite in denaro, soggette alla diversa disciplina di cui al comma 6 dell’art. 110 T.U.L.P.S., in tal modo procurandosi l’ingiusto profitto derivante dall’incasso totalmente in nero di somme soggette a prelievo erariale unico che l’imputato ometteva di versare all’erario”. I giudici hanno così confermato la sentenza resa in primo grado sottolineando che “l’imputato acquistò le due macchine slot-machine già alterate” e che “una volta installate nella sala gioco, egli le trasformava da macchine abilitate a giochi di abilità (art. 110/7 TULPS) in macchine abilitate al gioco d’azzardo (art. 110/6 TULPS) «in tal modo procurandosi l’ingiusto profitto derivante dall’incasso totalmente in nero di somme soggette a prelievo erariale unico che ometteva di versare all’erario»”. dar/AGIMEG