Decreto Imu: emendamento del Governo, torna “sconto” al 20% per la sanatoria slot e slitta il termine per modificare l’istanza al 4 novembre

Torna lo “sconto” per la sanatoria slot, per cui l’importo che i concessionari dovranno versare scende dal 25% al 20% del danno quantificato nella sentenza di primo grado della Corte dei Conti: è quanto prevede un emendamento del Governo al decreto Imu, sul quale le Commissioni Bilancio e Finanze hnno espresso parere favorevole, e che verrà votato dall’Aula tra oggi e domani. L’emendamento prevede che “qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da prova idonea dell’avvenuto versamento, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero, intestato al Ministero dell’economia e delle finanze che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d’appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata. Le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dei commi 1 e 2 precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 entro la data del 4 novembre 2013. Entro il medesimo termine, le parti le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 3, di una somma non inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d’appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di 5 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura pari a quella versata”. rov/AGIMEG