Scommesse, Tar Sicilia nega 88 Tulps a Ctd: “Centri sono un rischio per l’ordinamento, se collegati a operatori senza concessione”

“Sulla base della normativa interna, da ritenersi compatibile con il diritto europeo, la qualità di concessionario -viceversa carente in capo alla società in favore della quale l’istante intende svolgere attività di trasmissione dati inerente scommesse a quota fissa su eventi sportivi- costituisce presupposto imprescindibile per ottenere la licenza per lo svolgimento delle attività di raccolta delle scommesse”. Con questa motivazione il Tar Sicilia – Sezione di Catania – ha respinto la richiesta di un Ctd di sospendere in via cautelare il diniego della licenza di pubblica sicurezza opposto dalla Questura di Ragusa. Il giudice catanese ricorda l’orientamento espresso da Consiglio di Stato nella sentenza 5636 del 27 novembre 2013, n.5636, in cui si sottolinea che il “sistema concessorio-autorizzatorio è interamente costruito intorno al soggetto che effettivamente abbia il potere di organizzare e gestire il flusso delle scommesse medesime e che questo discorso vale anche nel caso in cui la società estera abbia costituito in Italia una società collegata o affiliata che a sua volta si avvalga del Ctd”. L’ordinamento richiede infatti “la presenza della concessione in capo all’effettivo gestore delle scommesse che poi a sua volta può avvalersi di altri soggetti e che anzi ‘l’incaricato deve comunque derivare il potere gestorio, quale che sia, da un soggetto concessionario’, sì da costituire, invece, fonte di pericolo per l’ordine pubblico l’autorizzazione rilasciata in favore del CTD (che si limita semplicemente a trasmettere le proposte) ‘se non viene abilitato anche l’effettivo gestore, che, solo se appunto abilitato, può avvalersi di autonomi incaricati'”. lp/AGIMEG