Scommesse, Tar Toscana dichiara improcedibili i ricorsi di 6 ctd per rilascio licenze 88 Tulps

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Sezione Seconda) ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse sei ricorsi sul provvedimento del Questore di Livorno che ha rigettato l’istanza di rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di centro trasmissione dati inerenti scommesse sportive a quota fissa, ai sensi dell’art. 88 del Tulps. “I ricorrenti – si legge nella sentenza – hanno agito in giudizio in quanto titolari di imprese operanti quali Centri Trasmissione Dati (ctd), la cui attività consiste nella trasmissione di dati relativi a scommesse su eventi sportivi nei confronti della società austriaca ‘Goldbet Sportwetten Gmbh’”. I ricorrenti hanno tutti avanzato istanza alla P.A. tesa ad ottenere l’autorizzazione prevista dall’art. 88 del T.U.L.P.S. per l’esercizio dell’attività di scommesse, ma in tutti i casi la Questura di Livorno ha respinto l’istanza, motivando tale rigetto sulla base del fatto che “la società “Goldbet” non è titolare in Italia della concessione rilasciata dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, prescritta dal citato art. 88 ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione. I difensori delle parti ricorrenti hanno comunicato che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse delle predette parti alla definizione delle cause nel merito; tale dichiarazione è stata confermata in udienza, con richiesta di compensazione delle spese dei giudizi riuniti”. lp/AGIMEG