Delega Fiscale, ecco la versione integrale dell’ultima bozza del decreto sul riordino dei giochi

Ecco l’ultima bozza dello schema del decreto legislativo recante il riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici.

TITOLO I, DISPOSIZIONI GENERALI, CAPO I, OGGETTO, FINALITA’ E PRINCIPI, Art. 1, (art. 14, co. 2 lett. a) della l. n. 23/2014),

(Oggetto), 1. Il presente decreto reca il riordino, anche attraverso la loro raccolta organica e sistematica, delle disposizioni in materia di giochi pubblici, con o senza vincita in denaro, ammessi nella Repubblica italiana. 2. Le disposizioni del presente decreto costituiscono il quadro regolatorio nazionale di fonte primaria in materia di giochi pubblici, che è completato, a livello di fonte secondaria, dalle disposizioni normative ovvero amministrative emanate ai sensi e nei limiti del presente decreto. 3. Le disposizioni del presente decreto, in quanto disposizioni fondamentali in materia di gioco a livello nazionale, in particolare per i profili dell’ordine pubblico e della sicurezza, costituiscono altresì disposizioni di coordinamento nei riguardi delle Regioni. Eventuali disposizioni di fonte regionale o comunale, comunque incidenti in materia di giochi pubblici, devono risultare coerenti e coordinate con quelle del presente decreto. Le Regioni e i Comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno emanato loro disposizioni non coerenti ovvero in contrasto con quelle del presente decreto ne promuovono la modificazione al fine di renderle coerenti con il quadro regolatorio di cui al presente decreto. Analogamente provvedono all’adeguamento del loro ordinamento, a fini di coerenza ed unitarietà della disciplina del gioco pubblico a livello nazionale, le Regioni e le Province a statuto differenziato.

Art. 2

(art. 14, co. 2 lett. a) l. n. 23/2014)

(Finalità)

  1. Le norme in materia di gioco pubblico, qualunque sia la loro fonte di produzione, sono sempre

orientate al perseguimento del primario interesse generale dell’ordine pubblico e della sicurezza,

nonché al contemperamento degli ulteriori interessi generali della tutela delle fasce sociali deboli,

a partire dai soggetti minori di età, della salute, di una equilibrata e sostenibile presenza sul

territorio dell’offerta di gioco pubblico con quella di altri beni e servizi, nonché del gettito erariale.

  1. Nel perseguimento degli interessi di cui al comma 1, le disposizioni in materia di gioco

pubblico, anche di fonte regionale o comunale, assicurano sempre la coerenza e la convergenza

degli interventi e delle misure da esse previsti, per garantire che non sia mai frustrato il generale

obiettivo della uniformità e della chiarezza regolatoria, nonché della competitività,

concorrenzialità ed affidabilità del mercato.

  1. La disciplina dei giochi pubblici è improntata, in particolare, alla salvaguardia dei seguenti

obiettivi:

  1. a) tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza;
  2. b) prevenzione, contrasto e repressione dell’attività di gioco non regolare e non autorizzato, e

pertanto illegale;

  1. c) prevenzione, contrasto e repressione delle attività di riciclaggio, come definite dal decreto

legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;

  1. d) tracciabilità dei flussi finanziari relativi al gioco;
  2. e) sicurezza del gioco, nonchè trasparenza della offerta di gioco e delle sue regole;
  3. f) tutela dei minori di età e delle fasce sociali deboli;
  4. g) tutela del giocatore;
  5. h) raccolta dei dati del gioco pubblico nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei

dati personali;

  1. i) unitarietà e uniformità, sull’intero territorio nazionale, della organizzazione e gestione della rete

di offerta di gioco pubblico;

  1. l) tutela dell’affidamento dei concessionari e degli ulteriori soggetti che, nell’ambito della

organizzazione delle reti dei concessionari, operano sotto la loro responsabilità;

  1. m) tutela della concorrenza;
  2. n) non discriminazione.
  3. Fuori dai casi di sanzione penale ovvero di sanzione amministrativa tributaria, nell’ambito dei

rapporti tra lo Stato, i concessionari e i soggetti che operano sotto la loro responsabilità, le sanzioni

di natura patrimoniale sono costituite, di norma, da sanzioni amministrative ovvero da penali

convenzionali.

Art. 3

(art. 14, co. 2 lett. a) e b) l.23/2014)

(Principi)

  1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi generali dell’ordinamento nazionale

in materia di giochi pubblici,anche senza vincita in denaro, e possono essere derogate o modificate

solo espressamente, mediante novella del presente decreto.

  1. L’adozione di norme interpretative in materia di giochi pubblici con vincita in denaro può essere

disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di

interpretazione autentica.

  1. Le Regioni a statuto ordinario, nell’ambito delle competenze loro riconosciute, regolano le

materie disciplinate dal presente decreto in attuazione delle disposizioni in esso contenute. Le

Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono

analogamente, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i

rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel medesimo decreto.

  1. Gli Enti locali provvedono, nell’ambito delle competenze loro riconosciute, entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da

essi emanati ai princìpi dettati dal presente decreto.

Art. 4

(art. 14, co. 2 lett. e) l. n. 23/2014)

(Leale collaborazione)

  1. Stato, Regioni ed Enti locali, ferme le rispettive attribuzioni in materia legislativa e

regolamentare, operano in materia di giochi pubblici in base al principio di leale collaborazione,

anche mediante intese ed accordi.

  1. Le Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,

costituiscono le sedi istituzionali di confronto in relazione alle discipline in materia di giochi

pubblici, diverse da quelle riservate alla potestà esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117

della Costituzione, per quanto riguarda i loro contenuti e la loro qualità, appropriatezza e

proporzionalità, nonché per il periodico monitoraggio della loro applicazione, efficacia ed

efficienza.

3 Ai fini di cui al comma 2, presso le Conferenze di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, è

istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato tecnico permanente per

l’analisi e la valutazione della normativa nazionale in materia di giochi pubblici, di dati e

informazioni riguardanti la dinamica del settore dei giochi, nonché per l’elaborazione di proposte

al Governo, previa deliberazione delle Conferenze. Il comitato è costituito, oltre al presidente,

designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da otto membri effettivi, di cui quattro

designati dai presidenti delle Conferenze e quattro, in rappresentanza del Governo, designati,

rispettivamente, dai Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno, della giustizia e della

salute. Alle sedute del comitato partecipano, per apposite audizioni, esponenti delle associazioni

rappresentative delle famiglie e dei giovani iscritte in un elenco tenuto dal comitato. Il comitato

riferisce annualmente al Parlamento sui risultati del proprio lavoro.

CAPO II

TERMINOLOGIA

Art. 5

(art. 14, co. 2 lett. a) l. n. 23/2014)

(Definizioni)

  1. Ai soli fini del presente decreto i termini di seguito elencati assumono il significato

corrispondentemente indicato:

  1. a) “Agenzia”: l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  2. b) “concessionario”: la persona giuridica di diritto pubblico o privato che esercita per conto dello

Stato, avendone ottenuto un formale, valido ed efficace titolo abilitativo, pubbliche funzioni

nelle attività di gestione, esercizio e raccolta di gioco pubblico;

  1. c) “compenso del concessionario”: la remunerazione, anche sotto forma di aggio, mediante quota

percentuale della raccolta che il concessionario trattiene in misura prestabilita quale

corrispettivo per l’esercizio di funzioni pubbliche trasferitegli ovvero dei compiti e degli

adempimenti attribuitigli con la concessione;

d)“compenso del punto di vendita”: la remunerazione, anche sotto forma di aggio, riconosciuta al

titolare del punto di vendita e corrisposta dall’Agenzia ovvero dal concessionario;

  1. e) “concorso a premio” ovvero “manifestazione a premio” ovvero “manifestazione di sorte locale”:

qualsiasi iniziativa promozionale, diversa dai giochi pubblici, che si concretizza attraverso lo

strumento della promessa e dell’assegnazione di premi in correlazione o meno all’acquisto di

un bene e/o di un servizio, di competenza del Ministero dello sviluppo economico e

disciplinata dal regolamento di attuazione dell’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre

1997, n. 449, e successive modificazioni;

  1. f) “esercizio generalista primario”: sale da gioco (gaming hall), bar,nei quali non si effettua

l’attività di somministrazione di alimenti e bevande propria degli esercizi generalisti

secondari, ricevitorie del lotto che dalla data di entrata in funzione dell’automazione del

gioco del lotto ne effettuano la raccolta con il sistema manuale, nonché in generale

rivendite ordinarie e speciali di prodotti da fumo di cui al decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, e successive modificazioni;

  1. g) “esercizio generalista secondario”: ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, enoteca, stabilimento

balneare, piscina, albergo, pensione, ostello, locanda, bed&breakfast, agriturismo, campeggio,

casa vacanze, edicole, circoli privati, nonché ogni altro esercizio diverso dagli esercizi

generalisti primari;

  1. h) “gioco ad accesso diretto”: il gioco pubblico alla cui partecipazione il giocatore accedere

direttamente, senza la intermediazione di una persona fisica;

  1. i) “gioco ad accesso mediato”: il gioco pubblico alla cui partecipazione il giocatore non accede

direttamente in quanto è necessaria una intermediazione, anche di una persona fisica;

  1. l) “gioco a distanza”: giochi pubblici con vincita in denaro che possono essere raccolti

esclusivamente con modalità a distanza tramite internet, canale telefonico, fisso o mobile,

nonché TV interattiva;

  1. m) “gioco con vincita in denaro”: qualsiasi forma di gioco pubblico per la cui partecipazione è

comunque richiesto il pagamento di una posta costituita da una somma di denaro e la cui

introduzione, disciplina, organizzazione, gestione e raccolta è riservata allo Stato, diversa da un

concorso ovvero da una manifestazione a premio;

  1. n) “gioco pubblico”: qualsiasi forma di gioco, ammessa in Italia, con o senza vincita in denaro;
  2. o) “gioco senza vincita in denaro”: qualsiasi forma di intrattenimento ovvero di gioco per la cui

partecipazione è comunque richiesto il pagamento di una somma di denaro e al cui esito non si

acquisisce alcuna vincita in denaro ovvero si acquisisce un titolo di legittimazione a premi

esclusivamente in natura e di modico valore;

  1. p) “organismo di certificazione”: lapersona giuridica accreditata presso l’unico organismo di

accreditamento che, su incarico del concessionario, del produttore o

dell’importatore effettua, nel rispetto della normativa comunitaria di settore, la certificazione

della corrispondenza tecnologica e di funzionalità tra gli apparecchi di cui all’articolo 7, commi

1, lettere a) e b),e 2, e le relative regole tecniche;

  1. q) “operatore di gioco”: la persona giuridica che, in Italia ovvero comunque in un Paese facente

parte dello Spazio economico europeo, abbia maturato sufficiente esperienza nella gestione,

esercizio o raccolta di giochi, identici o equivalenti ai giochi pubblici ammessi in palinsesto in

Italia, sulla base, ove previsto, di un valido ed efficace provvedimento abilitativo rilasciato

dall’autorità` competente del Paese in cui l’operatore di gioco ha la propria sede legale ovvero

operativa;

  1. r) “palinsesto”: il programma, predisposto dallo Stato ovvero dai concessionari, degli avvenimenti

sportivi, anche ippici, e non sportivi, nonchè delle tipologie di scommesse che costituisce il

documento ufficiale in riferimento al quale le scommesse possono essere accettate;

  1. s) “punto di offerta di gioco”: qualsiasi esercizio generalista primario aperto al pubblico

all’interno del quale sono offerti giochi pubblici in nome e per conto del concessionario;

  1. t) “rete fisica di raccolta”: l’insieme dei punti di offerta di gioco che fanno capo ad un

concessionario;

  1. u) “regola tecnica”: qualunque specifica tecnica ovvero di requisito per la quale è prevista una

procedura d’informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole

relative ai servizi della società dell’informazione ai sensi delle direttive 98/34/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 e 98/48/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio del 20 luglio 1998;

  1. v) “terminale di gioco”: l’apparecchiatura elettronica, collegata telematicamente al sistema

centrale del concessionario, che consente la registrazione e l’accettazione delle giocate presso il

punto di raccolta fisico e la stampa del titolo di gioco da restituire ai giocatori;

  1. z) “titolo abilitativo statale”: il provvedimento amministrativo di natura concessoria e/o

autorizzatoria, rilasciato in Italia da autorità statali, che legittima in Italia la organizzazione,

gestione, esercizio e raccolta di giochi pubblici;

  1. aa) “titolo di gioco”: il modulo, il biglietto, la scheda, la ricevuta ovvero altro idoneo documento

che attesta una giocata, conseguente alla stipulazione di un contratto di gioco, anche virtuale;

  1. bb) “totalizzatore nazionale”: il sistema di elaborazione centrale, organizzato e gestito dalla

Agenzia, anche mediante il suo partner tecnologico, per la gestione dei concorsi pronostici su

base sportiva ed ippica nonché di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive ed

ippiche;

  1. cc) “Tulps”: il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
  2. 773, e successive modificazioni;
  3. dd) “unico organismo di accreditamento”: l’unico organismo nazionale italiano, di cui all’articolo

4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, autorizzato a svolgere attività di

accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del

mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento

(CEE) n. 339/93.

CAPO III

FONTI

Art. 6

(art. 14, co. 2, lett. a)ed e), l. n. 23/2014)

(Riserva dello Stato e poteri delle Regioni e degli Enti locali)

  1. L’organizzazione e l’esercizio di giochi pubblici, per i quali si mette in palio una ricompensa di

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qualsiasi natura, anche in denaro, e per la cui partecipazione è richiesto il pagamento di una posta

in denaro, sono riservati allo Stato. Sono altresì riservati allo Stato la identificazione, il consenso e

la disciplina delle attività di gioco per la cui partecipazione, anche a tempo, sia comunque richiesto

il pagamento di una somma di denaro, anche se per essi non sia corrisposta alcuna ricompensa.

L’organizzazione e l’esercizio delle attività di cui al primo periodo sono affidate al Ministero

dell’economia e delle finanze, che le esercita mediante l’Agenzia la quale può effettuarne la

gestione o direttamente o per mezzo di concessionari, persone fisiche o giuridiche, che diano

adeguata garanzia di idoneità. In questo secondo caso, la misura dei compensi spettanti e le altre

modalità della gestione sono stabilite in convenzioni accessive alle concessioni.

  1. Nell’esercizio delle loro potestà normative ed amministrative, le Regioni e i Comuni

conformano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni del presente decreto che costituiscono

disposizioni di coordinamento nazionale in materia di gioco, in particolare per i profili dell’ordine

pubblico e della sicurezza, astenendosi dall’introdurre misure o assumere azioni idonee a

vanificare l’unitarietà del quadro regolatorio nazionale di fonte primaria in materia di giochi

pubblici.

  1. In caso di gestione delle attività di cui al comma 1 per mezzo di persone fisiche o giuridiche,

queste sono selezionate attraverso apposita procedura selettiva bandita nel rispetto delle norme

nazionali e comunitarie.

  1. L’Agenzia può provvedere alla gestione e all’esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione

differita anche mediante una sua società a totale partecipazione pubblica.

  1. Ferme restando le attribuzioni del Ministero dello sviluppo economico in materia di concorsi e

operazioni a premio, spettano alla Agenzia anche le funzioni di controllo sulle attività che

costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione della riserva dei

giochi pubblici.

  1. Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare

comportamenti elusivi del monopolio statale dei giochi pubblici, senza aggravio degli adempimenti

a carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero dello sviluppo

economico trasmette all’Agenzia, all’atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni

preventive di avvio dei concorsi a premio, nonché dei relativi allegati.

  1. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al comma 6,

l’Agenzia, qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una attività di gioco riservato

allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la

cessazione delle attività. Il provvedimento è comunicato al soggetto interessato e al Ministero dello

sviluppo economico.

  1. Con decreto interdirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e dell’Agenzia sono

determinate forme e termini della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche

per consentire la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero dello sviluppo economico e

l’Agenzia, d’intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della completa informatizzazione del

processo comunicativo, adeguate modalità di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al

comma 6.

Art. 7

(art. 14, co. 2 lett. b) e c) l. n. 23/2014)

(Istituzione e disciplina dei giochi)

  1. Le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui è consentita la

pratica sono:

  1. a) giochi mediante apparecchi di cui all’articolo 76, comma 2, lettera a);
  2. b) giochi mediante apparecchi di cui all’articolo 76, comma 2, lettera b);
  3. c) scommesse, a quota fissa e a totalizzazione, su eventi sportivi, anche simulati, inclusi quelli

relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi, anche simulati;

  1. d) giochi di ippica nazionale;
  2. e) bingo;
  3. f) giochi numerici a quota fissa;
  4. g) giochi numerici a totalizzazione nazionale;
  5. h) concorsi pronostici sportivi, inclusi quelli ippici;
  6. i) lotterie ad estrazione istantanea e differita.
  7. l) giochi a distanza.
  8. Con regolamento emanato ai sensi del comma 4 e dell’articolo 8 sono individuate le tipologie di

gioco pubblico senza vincita in denaro, nonché quelle di puro intrattenimento, riservate allo Stato e

delle quali è consentita la pratica, per la cui partecipazione sia comunque richiesto il pagamento di

una somma di denaro. Con lo stesso regolamento sono altresì individuate, fra tali tipologie di

gioco, quelle per le quali non occorre il rispetto di alcuna regola tecnica.

  1. In caso di prelievo tributario sulla raccolta di giochi pubblici, con legge è stabilita la fattispecie

imponibile, il soggetto passivo e la misura massima dell’imposta. Per le tipologie di giochi di cui

al Titolo V del presente decreto la misura massima dell’imposta è quella stabilita in relazione alle

singole tipologie di gioco pubblico in esso previste.

  1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Agenzia, con regolamento da

emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell’articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, stabilisce di volta in

volta il gioco pubblico che, nell’ambito delle tipologie di cui al comma 1, lo Stato voglia

organizzare ed esercitare, disciplinandone le forme di gioco, la posta massima di partecipazione, la

misura massima della restituzione in vincita, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a

qualsiasi titolo, nonché la misura del prelievo per ciascuna tipologia di gioco nei limiti della

misura massima di cui al comma 3. Con il regolamento sono altresì stabiliti i livelli essenziali di

informazione al pubblico relativa alla percentuale di probabilità di vincita che il giocatore ha nel

singolo gioco, nonché di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite

in denaro.

  1. Nel rispetto della disciplina di cui al comma 4, nonché del principio del legittimo affidamento in

considerazione delle convenzioni di concessione eventualmente in atto, con provvedimento

direttoriale dell’Agenzia si provvede alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle

relative regole tecniche, anche d’infrastruttura, ivi incluse quelle idonee ad assicurare la non

prevedibilità del risultato e, in relazione ai giochi mediante estrazione, la equiprobabilità del

risultato, nonché la posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di

acquisto del titolo di legittimazione alla sua partecipazione, la relativa variazione in funzione

dell’andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, la individuazione

della misura di aggi, diritti o proventi.

Art. 8

(art. 14, co. 2 lett. a) e c) l. n. 23/2014)

(Disposizioni uniformi

in materia di istituzione e disciplina dei giochi)

9

  1. I regolamenti di cui all’articolo 7, comma 4, sono in ogni caso emanati nel rispetto dei seguenti

principi:

  1. a) adozione di un regolamento per ogni singola tipologia di gioco;
  2. b) tutela prioritaria dell’ordine pubblico e della sicurezza;
  3. c) tutela prioritaria della salute;
  4. d) rigoroso divieto di accesso al gioco da parte dei minori di età;
  5. e) promozione e pubblicità dei giochi pubblici in forme rispettose della necessaria tutela dei minori

di età, dell’ordine pubblico, del gioco responsabile e della dignità umana;

  1. f) concorrenza, nel rispetto della tutela del consumatore e della difesa dell’ordine pubblico e della

sicurezza, perseguita, nonché in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, attraverso

sollecitazioni di mercato appropriatamente selettive improntate ai principi di necessità,

proporzionalità e non discriminazione tra persone giuridiche italiane e di altri Paesi dello

Spazio economico europeo;

  1. g) salvaguardia delle posizioni soggettive relative a concessioni già in essere e tutela del legittimo

affidamento;

  1. h) pluralità dei punti di offerta di gioco che costituiscono parte, anche in via esclusiva, delle reti di

raccolta dei concessionari, anche relativamente a giochi la cui organizzazione ed esercizio è

affidata in monoconcessione;

  1. i) nominatività obbligatoria dei giochi a distanza;
  2. l) protezione dei dati relativi al gioco e al giocatore.
  3. Prima dell’emanazione dei regolamenti di cui all’articolo 7, comma 4, il Ministro dell’economia

e delle finanze avvia obbligatoriamente, tramite l’Agenzia, una procedura di pubblica

consultazione. A tal fine, gli elementi essenziali dello schema di regolamento sono pubblicati per

almeno trenta giorni sul sito istituzionale dell’Agenzia con indicazione dell’indirizzo di posta

elettronica cui possono essere inoltrate osservazioni. Nel preambolo dei regolamenti è dato atto

della effettuazione della pubblica consultazione e nella relazione al Consiglio di Stato, per il parere

in ordine allo schema di regolamento, sono indicate le osservazioni accolte e la motivazione

dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni.

  1. Fuori dai casi di integrale riformulazione dei regolamenti, ogni modificazione ai regolamenti di

cui all’articolo 7, comma 4, è apportata esclusivamente mediante novella di quello emanato per

primo. Ogni nuova disposizione regolamentare in materia di gioco non emanata nel rispetto di

quanto stabilito nel periodo precedente è nulla.

  1. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Agenzia pubblica sul

proprio sito istituzionale, in forma di testi unici, anche separati in ragione dei rispettivi contenuti e

delle materie trattate, con indicazione espressa delle disposizioni che sono conseguentemente

abrogate, i provvedimenti direttoriali che costituiscono riordino ed accorpamento delle

disposizioni amministrative contenute nei provvedimenti direttoriali pubblicati anteriormente alla

predetta data. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i provvedimenti direttoriali adottati

anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono senz’altro privi di effetti.

  1. Fuori dai casi di integrale riformulazione dei provvedimenti direttoriali, ogni modificazione ai

provvedimenti di cui al comma 4 è apportata esclusivamente mediante novella di quello emanato

per primo. Ogni nuova disposizione direttoriale in materia di gioco non emanata nel rispetto di

quanto stabilito nel periodo precedente è nulla.

CAPO IV

RETE DEI GIOCHI

Art. 9

(art. 14, co. 2 lett. q) della l. n. 23/2014)

(Rete unitaria)

  1. L’insieme delle reti fisiche e delle reti online dei concessionari per la raccolta di giochi pubblici,

collegate alla rete del partner tecnologico dell’Agenzia o che a quest’ultima fanno comunque capo

secondo quanto stabilito nelle concessioni di gioco, costituiscono la rete unitaria italiana dei giochi

pubblici.

  1. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Agenzia, da

emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive

modificazioni, sono definite e aggiornate le caratteristiche e le regole, anche tecniche, della rete

unitaria al fine di assicurare una politica gestionale unitaria, a livello nazionale, dei giochi

pubblici, che persegua in primo luogo la salvaguardia e la tutela degli interessi generali dell’ordine

pubblico, della sicurezza, dell’affidamento dei giocatori, nonché di una diffusione e sviluppo

sostenibili dell’offerta di giochi pubblici.

  1. Nel caso in cui la struttura di una rete fisica di raccolta implichi una struttura organizzativa della

rete di livello ulteriore rispetto a quello del concessionario, e che a questo faccia comunque capo,

con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì individuati i poteri di vigilanza e coordinamento

dell’Agenzia occorrenti perché le pratiche, anche commerciali, dei soggetti che operano ai diversi

livelli si attengano ai principi di una leale ed equilibrata concorrenza e non determinino alterazioni

della funzionalità complessiva della rete.

  1. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì stabilite, relativamente alle reti di raccolta di

giochi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), univoche definizioni, competenze e responsabilità

dei soggetti che costituiscono la struttura organizzativa delle relative reti, da individuare

esclusivamente nei concessionari, nei gestori, negli esercenti, nonchè, ove strettamente necessario,

nei terzi incaricati.

Art. 10

(art. 14, co. 2 lett. q) l. n. 23/2014)

(Modello organizzativo generale

della rete fisica di raccolta)

  1. La rete fisica di raccolta di gioco con vincita in denaro di un concessionario è costituita

dall’insieme dei suoi punti di offerta di gioco. L’esercizio e la gestione anche di un solo punto di

offerta di gioco presuppone in ogni caso il conseguimento di una concessione e sono riservati

esclusivamente al concessionario, nonché ai soggetti che nei riguardi di quest’ultimo sono

contrattualmente obbligati secondo quanto previsto dalla concessione.

  1. Nel punto di offerta di gioco è consentita l’offerta di tutti i giochi pubblici che costituiscono

oggetto della concessione conseguita per l’esercizio di una rete fisica di raccolta.

  1. Un punto di offerta di gioco è tale sia nel caso in cui in esso l’offerta di gioco pubblico venga

esercitata in via esclusiva sia nel caso in cui nello stesso la predetta offerta venga esercita in modo

non esclusivo, indipendentemente dal rapporto di prevalenza con l’attività diversa da quella di

offerta di gioco pubblico.

  1. L’attività di offerta di gioco pubblico è legale esclusivamente se effettuata in un punto di offerta

di gioco pubblico e se il titolare di tale punto di offerta ha previamente conseguito un titolo

abilitativo adottato ai sensi dell’articolo 88 del Tulps.

  1. E’ sempre e comunque vietata la presenza, installazione, attivazione ed operatività di apparecchi

di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), negli esercizi generalisti secondari. E’ sempre e

comunque vietata la presenza, installazione, attivazione ed operatività di apparecchi di cui

all’articolo 7, comma 1, lettera a), in esercizi i cui titolari non siano concessionari ovvero

contrattualmente obbligati nei confronti di un concessionario nell’ambito di una sua rete fisica di

raccolta.

  1. I concessionari di rete fisica di raccolta di gioco con vincita in denaro, nell’esercizio della

pubblica funzione di constatazione, coadiuvano l’Agenzia nell’azione di contrasto e repressione di

ogni forma di gioco praticato in assenza di titoli abilitativi, in particolare quelli statali,

comunicando alla stessa ogni notizia, di cui abbiano conoscenza, idonea a favorire l’Agenzia nella

sua azione di contestazione degli illeciti e di applicazione delle relative sanzioni. Agli stessi fini, i

concessionari coadiuvano altresì l’Agenzia comunicando alla stessa ogni notizia, di cui abbiano

conoscenza, idonea a favorirne l’azione di contestazione della violazione dei divieti di cui al

presente articolo, nonché delle limitazioni di cui all’articolo 11.

Art. 11

(art. 14, co. 2 lett. q) della l. n. 23/2014)

(Disposizioni per il contenimento organizzativo

della rete fisica di raccolta)

  1. I giochi pubblici che rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 7, comma 1, lettere da a) a e),

sono consentiti, anche solo per singola specie, in apposite sale, denominate sale da gioco (gaming

hall).

  1. Costituiscono sale da gioco (gaming hall) gli esercizi, che operano sotto presidio e

responsabilità del concessionario e nell’ambito della rete fisica di raccolta dello stesso

concessionario, dedicati al gioco pubblico ad accesso sorvegliato e limitato esclusivamente a

pubblico maggiorenne, di proprietà del concessionario o di soggetto contrattualmente obbligato nei

confronti di un concessionario ovvero comunque nella disponibilità di un soggetto che assume

contrattualmente, nei confronti di un concessionario, la responsabilità della gestione della sala da

gioco (gaming hall). Nelle sale (gaming hall) la raccolta del gioco mediante apparecchi di cui

all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), è consentita solo se esse hanno una superficie non inferiore

a 50 metri quadrati e se è rispettato il parametro di un apparecchio ogni tre metri quadrati. Per le

sale (gaming hall) in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto la disposizione di

cui al precedente periodo trova applicazione per le concessioni attribuite successivamente alla

scadenza di quelle in atto alla medesima data.

  1. Fuori dai casi di cui al comma 1, l’installazione, attivazione ed operatività di apparecchi di cui

all’articolo 7, comma 1, lettera a), è consentita esclusivamente nei punti di offerta di gioco

costituiti da esercizi generalisti primari, in misura pari ad un apparecchio per ogni sette metri

quadrati e, comunque, non superiore a sei apparecchi e alle seguenti ulteriori condizioni:

  1. a) se, a tale fine, l’esercizio predispone al proprio interno uno spazio appositamente separato o

dedicato;

  1. b) se l’ingresso allo spazio è consentito esclusivamente a pubblico maggiorenne che, in ogni caso è

autorizzato di volta in volta dal titolare dell’esercizio ovvero dal personale addettovi di cui il

titolare risponde;

  1. c) se, in alternativa alle limitazioni di accesso di cui alla lettera b), fermo in ogni caso il vincolo

della non visibilità degli apparecchi dall’esterno del punto di offerta di gioco, gli apparecchi

posti nello spazio possono essere attivati, secondo quanto stabilito con regolamento emanato ai

12

sensi dell’articolo 7, comma 4, esclusivamente mediante lettura o inserimento di codici

numerici o alfanumerici a tempo esclusivi del giocatore e a lui rilasciati, di volta in volta, dal

titolare dell’esercizio ovvero dal personale addettovi di cui il titolare risponde, oppure mediante

utilizzo di apposita tessera.

  1. I giochi pubblici di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c) e d), sono consentiti negli esercizi

generalisti primari, ancorchè non all’interno dello spazio separato o dedicato di cui al comma 3,

quale punto di offerta di gioco anche di un singolo concessionario, in considerazione della loro

natura di gioco ad accesso mediato da persona fisica, che ne assicura la fruizione sorvegliata e

limitata esclusivamente a pubblico maggiorenne.

  1. Fuori dai casi cui al comma 3, il gioco mediante apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1,

lettera a), è consentito nelle sale da gioco (gaming hall) senza le limitazioni strutturali dello spazio

dedicatovi di cui al medesimo comma 3. In ogni caso, nelle predette sale da gioco (gaming hall) il

gioco mediante apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), è consentito esclusivamente se

in esse sono installati ed operativi non meno di dieci apparecchi di tale specie.

  1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, sono stabilite le eventuali

disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché le disposizioni relative ai livelli minimi di

struttura, organizzazione e presidio delle sale da gioco (gaming hall) di cui ai commi 2 e 5, e

quelle occorrenti a garantire i migliori livelli di sicurezza per prevenire il rischio di accesso dei

minori di età, nonchèla tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza, della pubblica fede e del

giocatore. Con il medesimo regolamento è inoltre disciplinato il processo di evoluzione

tecnologica degli apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), per la loro integrale

sostituzione entro il 31luglio 2017 con apparecchi che, in analogia a quelli di cui al comma 1,

lettera b), del predetto articolo, consentono esclusivamente il gioco pubblico da ambiente remoto.

  1. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 12

(art. 14, co. 2 lett q) terzo periodo della l. n. 23/2014)

(Modifica del Tulps)

  1. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e

successive modificazioni:

  1. a) all’articolo 86:

1) nel primo comma sono soppresse le parole “né sale pubbliche per bigliardi o per altri

giuochi leciti o”;

2) il quarto comma è soppresso;

  1. b) all’articolo 88:

1) nel comma 1, dopo le parole “l’esercizio delle scommesse”, sono inserite le seguenti: “,

nonché di ogni altro gioco pubblico con vincita in denaro soggetto a riserva dello Stato,”;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 è

altresì necessario per l’attività di produzione, importazione, distribuzione, nonchè di

gestione, anche indiretta, di apparecchi di cuiall’articolo 7, commi 1, lettere a) e b), e 2

del decreto legislativo …. 2015, n. ….”.

Art. 13

(art. 14, co. 2 lett.e), f), q) l. n. 23/2014)

(Distribuzione sul territorio

dell’offerta di giochi in rete fisica di raccolta)

13

  1. Le attribuzioni normative e amministrative dei Comuni in materia di gioco si esplicano, quale

primaria forma di concorso nella tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, nonché di

salvaguardia degli interessi dei minori e di tutela della salute, in modo da assicurare il

conseguimento dell’obiettivo del divieto assoluto e della scomparsa sul territorio di ogni forma di

gioco praticato in assenza di titoli abilitativi statali, di competenza sia dell’Agenzia sia del

Ministero dell’interno. A tal fine i Comuni, fermi i provvedimenti di loro diretta competenza,

comunicano allaAgenzia e alle Questure ogni notizia, di cui abbiano conoscenza, idonea a favorire

l’Agenzia e il Ministero dell’interno, per quanto di rispettiva competenza, nella loro azione di

contestazione degli illeciti e di applicazione delle relative sanzioni.

  1. Nei riguardi dei giochi pubblici che rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 7, comma 1,

offerti nell’ambito di una rete fisica di raccolta legittima, in quanto organizzata e gestita previo

conseguimento dei titoli abilitativi statali, di competenza sia dell’Agenzia sia del Ministero

dell’interno, l’esercizio delle attribuzioni normative e amministrative dei Comuni in materia di

gioco si esplica nel rispetto dei seguenti principi di coordinamento nazionale:

  1. a) massima chiarezza ed univocità delle misure adottate e delle relative giustificazioni;
  2. b) conformità delle misure adottate ai principi di ragionevolezza, proporzionalità, economicità,

efficienza e non discriminazione;

  1. c) esclusione di misure che si risolvono in forme di sostanziale espropriazione senza indennizzo di

valori patrimoniali dei concessionari e dei soggetti che, anche per loro conto, operano sulla base

dei titoli di legittimazione previsti dal presente decreto nell’ambito della rete fisica statale di

raccolta del gioco con vincita in denaro;

  1. d) esclusione di misure che si risolvono in forme di sostanziale espulsione dal territorio comunale

della locale articolazione della rete fisica statale di raccolta del gioco con vincita in denaro;

e)esclusione di limitazioni di distanza ed orarie nei riguardi dei punti di offerta di gioco che si

conformano ai livelli organizzativi, di sicurezza e di legalità della rete fisica statale di raccolta

del gioco con vincita in denaro previsti dal presente decreto e dai relativi provvedimenti di

attuazione, rispettandone costantemente gli standard quantitativi e qualitativi;

f)esclusione di limitazioni in materia di arredo urbano tali da impedire totalmente la riconoscibilità

dei punti di offerta di gioco;

  1. g) concentrazione e rafforzamento delle misure limitative ed espulsive nei confronti dei punti di

offerta di gioco, e delle relative reti, non muniti dei titoli abilitativi previsti dal presente decreto;

  1. h) inefficacia delle misure limitative vigenti a fronte dell’adeguamento dei punti di offerta di gioco

della rete fisica statale di raccolta del gioco con vincita in denaro ai livelli organizzativi, di

sicurezza e di legalità previsti dal presente decreto e dai relativi provvedimenti di attuazione.

  1. L’insieme delle eventuali limitazioni di cui al comma 2 costituisce forma di pianificazione

locale, da parte dei Comuni, dell’offerta di gioco. Al fine di impedire la non prevedibilità del

quadro regolatorio in materia di gioco e di confidabili scelte imprenditoriali da parte dei

concessionari e dei soggetti che operano nell’ambito delle relative reti fisiche di raccolta, nonché

allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo, entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore del presente decreto le pianificazioni comunali dell’offerta di giochi pubblici di

cui all’articolo 7, comma 1, lettere da a) ad e), sono contestualmente sottoposte ad intesa in sede di

Conferenza Stato-Città e, successivamente, sottoposte a valutazione della medesima Conferenza

con cadenza annuale.

  1. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia

tutte le misure comunali limitative dell’offerta di gioco difformi dalle disposizioni del presente

articolo, entrate in vigore anteriormente al predetto termine semestrale, nei riguardi dei punti di

offerta di giochi pubblici che rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 7, comma 1, lettere da a)

14

ad e), che si sono conformati ai più elevati livelli organizzativi, di sicurezza e di legalità.

CAPO V

ABILITAZIONE ALL’OFFERTA DI GIOCO

Art. 14

(art. 14, co. 2 lett. e) e f) l. n. 23/2014)

(Titoli abilitativi)

  1. L’esercizio legale dell’attività di offerta dei giochi pubblici di cui all’articolo 7, comma 1,

presuppone il conseguimento dei titoli abilitativi costituiti da una concessione rilasciata

dall’Agenzia e dal provvedimento di cui all’articolo 88 del Tulps. In particolare, il previo

conseguimento del provvedimento di cui all’articolo 88 del Tulps è richiesto al concessionario,

nonché, ove l’organizzazione della rete fisica di raccolta li preveda, dal gestore, dall’esercente e

dal terzo incaricato.

  1. Fermo quanto previsto dal comma 1, l’edificio o il locale nel quale opera il punto di offerta di

gioco deve essere altresì dotato di ogni altro titolo abilitativo idoneo a stabilirne la conformità alla

normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, sanitaria e di sicurezza.

  1. I provvedimenti di cui all’articolo 86 del Tulps validi ed efficaci alla data di entrata in vigore del

presente decreto sono convertiti, relativamente ai soli loro effetti abilitativi per l’offerta di giochi

pubblici, in provvedimenti ai sensi dell’articolo 88 del Tulps qualora il loro destinatario abbia

altresì i requisiti necessari per il conseguimento di un provvedimento di cui all’articolo 88 del

Tulps, previa presentazione della eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’ottenimento

di tale ultimo provvedimento.

  1. Il titolo di concessione conseguito dai soggetti della rete dei concessionari di cui all’articolo 12

della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché all’articolo 33, comma 1,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, vale anche agli effetti

dell’articolo 88 del Tulps.

Art. 15

(art. 14, co. 2 lett. e) e f) l. n. 23/2014)

(Disposizioni procedurali)

  1. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei soggetti interessati e

contestualmente assicurare una procedura uniforme a livello nazionale, per il rilascio in forma

unitaria dei titoli abilitativi occorrenti per l’esercizio dell’attività di offerta dei giochi pubblici di

cui all’articolo 7, comma 1, valgono, in attesa della piena operatività di un apposito sistema di

comunicazione telematica, le seguenti disposizioni:

  1. a) l’Agenzia opera in qualità di sportello unico;
  2. b) il soggetto richiedente rivolge unica istanza all’Agenzia per il conseguimento dei titoli

abilitativi di competenza statale, inoltrandola, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo

e-mail reso disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia;

  1. c) alla domanda sono allegate le copie dei provvedimenti abilitativi non statali, già rilasciati al

richiedente, in materia urbanistica, edilizia, sanitaria e di sicurezza;

  1. d) l’Agenzia inoltra, per quanto di competenza, al competente ufficio del Ministero dell’interno la

domanda e i relativi allegati con modalità informatiche, specificando se nulla osta al rilascio

della concessione al richiedente;

  1. e) in caso di soggetto che non deve dotarsi di autonomaconcessione, giacché opera nell’ambito

della rete fisica di raccolta del concessionario quale esercente, gestore o terzo incaricato,

l’Agenzia specifica tali circostanze al competente ufficio del Ministero dell’interno,

comunicando altresì i dati del concessionario e della concessione nell’ambito della cui rete

fisica di raccolta opera l’esercente, il gestore o il terzo incaricato;

  1. f) il competente ufficio del Ministero dell’interno trasmette con modalità informatica all’Agenzia

copia del provvedimento abilitativo di cui all’articolo 88 del Tulps rilasciato al richiedente;

  1. g) l’Agenzia trasmette al richiedente, tramite posta elettronica certificata, copia del provvedimento

di cui alla lettera f), nonché, ove costituisca atto altresì presupposto, copia del provvedimento di

concessione.

  1. Gli originali dei titoli abilitativi costituiti dal provvedimento di cui all’articolo 88 del Tulps e

dalla concessione sono ritirati dal richiedente presso l’Agenzia e presso il competente ufficio del

Ministero dell’interno successivamente alla trasmissione allo stesso, ai sensi del comma 1, lettera

g), dei provvedimenti ivi indicati.

  1. Il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce, con regolamento emanato ai sensi

dell’articolo 7, comma 4, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-Città,

le eventuali disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 16

(art. 14, co. 2 lett l) della l. n. 23/2014)

(Crisi del concessionario)

  1. In caso di interruzione anticipata per effetto di revoca ovvero di decadenza dovute a fatto e

colpa del concessionario, disposte dalla Agenzia, di concessioni di gioco pubblico mediante

apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare una

tempestiva definizione dei rapporti giuridici pendenti, trovano applicazione le seguenti

disposizioni:

  1. a) dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero dalla data di notificazione

all’Agenzia del giudicato ad essa favorevole in caso di impugnazione del provvedimento, per la

durata di novanta giorni le convenzioni accessive alle concessioni vigenti all’atto della revoca

ovvero della decadenza persistono nei riguardi delle società già concessionarie, le quali continuano

residualmente ad operare con i poteri, anche di riscossione, di cui le stesse disponevano in virtù

della concessione;

  1. b) per il medesimo periodo di tempo le altre società concessionarie, che a questo titolo già

dispongono di diritti di gestione di apparecchi di cui al predetto articolo 7, comma 1, lettera b),

possono esercitare opzione di subentro nei riguardi dell’Agenzia, in proporzione al numero di

quelli ad esse riconosciuto, nei diritti di gestione già riconosciuti alla società revocata o decaduta.

Il corrispettivo per il subentro è pari al rateo novennale del corrispettivo originariamente versato

per il conseguimento di tali diritti di gestione corrispondente al numero di anni interi di residua

durata della concessione alla data della revoca o decadenza, ovvero alla data del giudicato

favorevole all’Agenzia in caso di impugnazione del provvedimento. Qualora, per effetto del

subentro, il concessionario optante raggiunga la quota massima di concentrazione ammissibile,

l’opzione di subentro nell’eccedenza spetta agli ulteriori concessionari nel rispetto del medesimo

criterio proporzionale. I diritti di gestione degli apparecchi non optati alla scadenza del predetto

periodo di tempo si estinguono automaticamente senza che la società già concessionaria abbia

alcun diritto alla restituzione delle somme corrispettive per essi originariamente versate ovvero di

loro residue quote. I diritti di gestione degli apparecchi per i quali è stata esercitata l’opzione sono

rilasciati alla società subentrate dall’Agenzia entro sette giorni mentre i corrispondenti versamenti

delle società optanti sono dalle stesse effettuati direttamente nei riguardi della società già

concessionaria;

  1. c) i contratti con i proprietari di apparecchi di cui di cui al predetto articolo 7, comma 1,lettera a),

ovvero con i titolari di esercizi presso i quali tali apparecchi risultano installati, nonché i contratti

per la gestione di sale in cui sono installati apparecchi di cui al predetto articolo 7, comma 1,

lettera b), dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero dalla data del giudicato

favorevole all’Agenzia in caso di impugnazione del provvedimento, si risolvono di diritto entro il

temine di novanta giorni. La risoluzione di tali contratti implica la revoca di diritto dei nulla-osta

di esercizio rilasciati per gli apparecchi di competenza, relativamente ai quali è senz’altro inibito

l’uso ela conseguente offerta di gioco sino alla data di eventuale rilascio di nuovo nulla-osta.

  1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì in caso di impugnazione di provvedimenti

di esclusione dalle procedure di selezione ovvero di diniego di aggiudicazione nei riguardi di

società già titolari di concessioni di gioco pubblico mediante gli apparecchi di cui all’articolo 7,

comma 1, lettere a) e b).

  1. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare, su proposta

dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive

modificazioni, sono stabilite le disposizioni occorrenti ad assicurare, fino al momento di

aggiudicazione ad altro concessionario delle relative attività di gestione e raccolta, la continuità

della gestione e della raccolta del gioco nei casi di interruzione anticipata, per effetto di revoca

ovvero di decadenza dovute a fatto e colpa del concessionario, di concessioni di giochi diversi da

quelli di cui al comma 1.

CAPO VI

CONCESSIONARI DELLE RETI DI GIOCO

Art. 17

(art. 14, co. 2 lett h) l. n. 23/2014)

(Requisiti e obblighi dei concessionari

delle reti fisiche di raccolta)

  1. L’Agenzia assicura, attraverso le procedure di selezione concorrenziale di persone giuridiche

che richiedono concessione per l’esercizio di reti fisiche di raccolta, l’individuazione di

concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle

persone, fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al

loro capitale o patrimonio superiore al due per cento, siano dotati almeno dei requisiti di cui alla

successiva lettera a), nonché accettino di sottoscrivere convenzioni accessive alla concessione che

rechino almeno clausole, condizioni e termini idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui

alla successiva lettera b):

  1. a) requisiti:

1) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in Italia ovvero in uno

degli altri Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione

e alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

2) esercizio dell’attività di gestione e di raccolta non a distanza di giochi in Italia ovvero in uno

degli altri Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa,

sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti

nell’ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non

inferiore, nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione

della domanda, all’importo di 2 milioni di euro;

3) possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale, non inferiore a quella richiesta, in sede di

gara, dal capitolato tecnico, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto

indipendente, nonché rilascio all’Agenzia di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a

prima richiesta e di durata biennale, di importo corrispondente a quello stabilito nel bando di

gara in misura adeguata rispetto all’oggetto del rapporto di concessione e alla dimensione dei

soggetti che vi possono aspirare, comunque non inferiore a euro cinquecentomila a 1,5

milioni di euro;

4) possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, individuati con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Agenzia di concerto con il Dipartimento del

tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze;

5) previsione nello statuto delle società concessionarie di idonee misure atte a prevenire i

conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi nonché per il presidente e i

procuratori, di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per

almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze, su proposta dell’Agenzia;

6) residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware e software, dedicate alle

attività oggetto di concessione in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico

europeo;

  1. b) obblighi:

1) mantenimento, per l’intera durata della concessione, dei requisiti di cui alla lettera a) e

dimostrazione, su richiesta dell’Agenzia, della loro persistenza;

2) comunicazione all’Agenzia di ogni variazione relativa ai requisiti di cui alla lettera a);

3) immediata e integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo,

ovvero di suo aumento, su motivata richiesta dell’Agenzia, nel caso in cui lo sviluppo delle

attività e delle funzioni in concessione lo richieda;

4) mantenimento, per l’intera durata della concessione, del rapporto di indebitamento entro un

valore non superiore a quello stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze, su proposta dell’Agenzia di concerto con il Dipartimento del tesoro del Ministero

dell’economia e delle finanze;

5) consegna all’Agenzia, entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del bilancio

d’esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative alla società concessionaria e

a quella dalla stessa controllata, necessariamente accompagnate da apposita relazione di

certificazione redatta da una primaria società di revisione contabile;

6) fermi i finanziamenti e le garanzie già prestati alla data di sottoscrizione della convenzione

accessiva alla concessione e salvo che non sia strettamente finalizzato a ottenere

indirettamente, tramite finanziamenti intragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni

di mercato più efficienti e funzionali all’esercizio di attività rientranti nell’oggetto sociale del

concessionario ovvero nell’oggetto della concessione, divieto di prestazione di finanziamenti

o garanzie a favore di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359

del codice civile ovvero collegate o controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione

per le società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, operanti nel

settore delle infrastrutture di gioco, fermo rimanendo il mantenimento dei requisiti di solidità

patrimoniale di cui al numero 4) della lettera a) del presente comma; in ogni caso, tempestiva

comunicazione all’Agenzia dei finanziamenti e delle garanzie prestati nei casi predetti;

7) distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo subordinatamente al fatto che risultino

pienamente adempiuti tutti gli obblighi di investimento, specialmente quelli occorrenti al

mantenimento dei livelli di servizio richiesti al concessionario;

8) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell’Agenzia, a pena di decadenza dalla

concessione, delle operazioni che implicano mutamenti soggettivi del concessionario,

intendendosi per modifiche soggettive riguardanti il concessionario ogni operazione, posta in

essere dal concessionario, di fusione, scissione, trasferimento dell’azienda, mutamento di

sede sociale o di oggetto sociale, scioglimento della società, escluse tuttavia quelle di vendita

o di collocamento delle azioni del concessionario presso un mercato finanziario

regolamentato;

9) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell’Agenzia delle operazioni di trasferimento

delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario suscettibili di

comportare, nell’esercizio in cui si perfeziona l’operazione, una riduzione dell’indice di

solidità patrimoniale determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su

proposta dell’Agenzia di concerto con il Dipartimento del tesoro del Ministero

dell’economia e delle finanze, fermo l’obbligo del concessionario, in tali casi, di

riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero

altri strumenti od operazioni volti al ripristino dell’indice medesimo entro sei mesi dalla data

di approvazione del bilancio;

10) mantenimento del controllo, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, del concessionario

sempre in capo a un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:

10.1) patrimonializzazione idonea, intendendosi per tale che il soggetto abbia un patrimonio

netto, risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato e certificato, almeno pari

all’importo determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su

proposta dell’Agenzia di concerto con il Dipartimento del tesoro del Ministero

dell’economia e delle finanze per ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale

del concessionario;

10.2) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste

degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110

e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

10.3) se in Italia all’atto dell’aggiudicazione della concessione, assicurare il mantenimento

nel territorio, anche a fini fiscali, della sede del concessionario, nonché il

mantenimento nel medesimo territorio delle competenze tecnico-organizzative del

concessionario, impegnandosi formalmente ad assicurare al concessionario i mezzi

occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione e

dagli atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;

10.4) composizione dell’organo amministrativo, nella misura richiesta, da amministratori e

sindaci in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numero 5), e aventi altresì,

ricorrendone il caso, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in mercati

regolamentati;

11) trasmissione all’Agenzia, entro e non oltre quattro mesi dalla sottoscrizione della

convenzione accessiva alla concessione, del documento attestante l’avvenuta certificazione

di qualità dei sistemi di gestione aziendale conformi alle norme dell’Unione europea, con

espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per l’intera durata della

convenzione;

12) comunicazione all’Agenzia, su sua richiesta, di tutte le informazioni utili a valutare le

modalità di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete di distribuzione fisica,

con particolare riferimento alle funzioni di customer service e di logistica distributiva,

relativamente alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione alla predetta rete del

materiale di gioco;

13) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti e accorgimenti per l’autolimitazione

ovvero per l’autoesclusione dal gioco, per l’esclusione dall’accesso al gioco da parte di

minori, nonché per l’esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco

gestiti dal concessionario;

14) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte

dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di

cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

15) nell’ambito dell’esercizio e della raccolta dei giochi pubblici, svolgimento dell’eventuale

attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;

16) esercizio attraverso la rete di raccolta del gioco di attività strumentali o collaterali a quella

19

di gioco nonché valorizzazione delle immobilizzazioni ovvero delle infrastrutture occorrenti

per la raccolta del gioco negli stretti limiti e condizioni stabiliti in sede di gara e solo previa

autorizzazione dell’Agenzia, alla cui approvazione preventiva sono altresì sottoposti gli

schemi di atti, anche negoziali, che i concessionari adottano per la disciplina dell’esercizio

delle predette attività;

17) destinazione a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di concessione della

extraprofittabilità generata in virtù dell’esercizio delle attività di cui al numero 6) solo previa

autorizzazione dell’Agenzia;

18) individuazione del momento ovvero delle condizioni al cui avverarsi l’eventuale variazione

degli oneri di esercizio e gestione delle attività oggetto di concessione rientra nel rischio

d’impresa del concessionario, salvi i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;

19) trasmissione al sistema centrale dell’Agenzia delle informazioni, dei dati e delle contabilità

relativi all’attività di gioco specificati con provvedimento direttoriale dell’Agenzia;

20) trasmissione annuale, anche telematica, all’Agenzia del quadro informativo minimo dei dati

economici, finanziari, tecnici e gestionali delle società concessionarie specificato con decreto

del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Agenzia di concerto con il

Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze;

21) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall’Agenzia all’atto della sua

richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l’espletamento delle attività di

vigilanza e controllo;

22) consenso all’Agenzia per l’accesso, nei tempi e con le modalità dalla stessa indicati, di suoi

dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai

medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione nei riguardi di tali dipendenti

o incaricati;

23) definizione di sanzioni, a titolo di penali, a fronte di casi di inadempimento delle clausole

della convenzione accessiva alla concessione imputabili al concessionario, anche a titolo di

colpa, nonché graduazione delle penali in funzione della gravità dell’inadempimento e nel

rispetto dei principi di proporzionalità ed effettività della sanzione;

24) previsione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della

clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed

economicità del relativo procedimento nel rispetto dei principi di partecipazione e del

contraddittorio;

25) previsione per il concessionario uscente, alla scadenza del periodo di durata della

concessione, di proseguire nell’ordinaria amministrazione delle attività di gestione ed

esercizio delle attività di raccolta del gioco oggetto di concessione fino al trasferimento della

gestione e dell’esercizio al nuovo concessionario;

26) previsione della possibilità della cessione non onerosa ovvero della devoluzione della rete

infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco all’Agenzia all’atto della scadenza del

termine di durata della concessione, esclusivamente previa sua richiesta in tal senso,

comunicata almeno sei mesi prima di tale scadenza ovvero comunicata in occasione del

provvedimento di revoca o di decadenza della concessione.

  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 67, 76, 91 e 94 del decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica nè ottenere il rilascio

o rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o

il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede

secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche

con sentenza non definitiva, ovvero imputato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del

decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, e dagli articoli 314, 316, 317,

318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale

ovvero, se commesso all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro

proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche

indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che

risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei predetti

delitti. Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni

di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l’imputazione o la

condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato.

  1. Agli effetti di quanto previsto nel comma 3, i soggetti, costituiti in forma di società di capitali o

di società estere assimilabili alle società di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad

evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche online, dichiarano il nominativo e gli

estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione

al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento. La dichiarazione comprende tutte le persone

giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano, anche indirettamente, una partecipazione

superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione mendace è disposta l’esclusione dalla gara in

qualsiasi momento della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata in un

momento successivo all’aggiudicazione, è disposta la revoca della concessione. La revoca è

comunque disposta qualora nel corso della concessione vengono meno i requisiti previsti dal

presente comma e dai commi 2 e 3. Per le concessioni in corso la dichiarazione di cui al presente

comma è richiesta in sede di rinnovo.

  1. In materia di giochi pubblici con vincite in denaro, il primo comma dell’articolo 610 del regio

decreto 23 maggio 1924, n. 827, si interpreta nel senso che l’obbligo ivi previsto si intende assolto

nelle forme con le quali i concessionari per la raccolta del gioco comunicano periodicamente

all’Agenzia concedente, nelle forme prescritte, anche telematica, sulla base e nel rispetto delle

rispettive concessioni, i dati e i conti riguardanti la gestione delle attività ovvero dei servizi oggetto

della concessione.

Art. 18

(art. 14, co. 2 lett. h) della l. n. 23/2014)

(Requisiti e obblighi dei concessionari delle reti online di raccolta del gioco a distanza)

  1. L’Agenzia assicura, attraverso le procedure di selezione concorrenziale di persone giuridiche

che richiedono concessione per l’esercizio di reti online di raccolta, l’individuazione di

concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle

persone, fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al

loro capitale o patrimonio superiore al due per cento, siano dotati almeno dei requisiti e rispondano

alle condizioni seguenti:

  1. a) esercizio dell’attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello

Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed

efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale

Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000 nel

corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;

  1. b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore

a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 287,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all’ articolo 38, comma 4,

del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

2006, n. 248, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché

rilascio all’Agenzia di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata

biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000;

  1. c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello

Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione

della relativa convenzione accessiva;

  1. d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di

affidabilità e professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui all’ articolo 1,

comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all’ articolo

38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge

4 agosto 2006, n. 248;

  1. e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di

concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;

  1. f) sottoscrizione di un atto d’obbligo che impegni ai seguenti doveri valevoli per l’intera durata

della concessione:

1) dimostrazione, su richiesta dell’Agenzia, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di

cui alle lettere da a) a e);

2) comunicazione all’Agenzia di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui

alle lettere da a) ad e);

3) accesso dei giocatori all’area operativa del sito web del concessionario dedicata all’offerta

dei giochi di cui all’articolo 101, esclusivamente previa registrazione telematica da parte del

sistema centrale dell’Agenzia;

4) esclusione dei consumatori residenti in Italia dall’offerta dei giochi di cui all’articolo 101,

attraverso siti diversi da quelli gestiti dai concessionari in aderenza a quanto previsto dalla

concessione, ancorché gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso

società controllanti, controllate o collegate;

5) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l’autolimitazione

ovvero per l’autoesclusione dal gioco, l’esclusione dall’accesso al gioco da parte di minori,

nonché l’esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco

gestiti dal concessionario;

6) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte

dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di

cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

7) nell’ambito dell’esercizio e della raccolta dei giochi di cui all’articolo 101, svolgimento

dell’eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;

8) trasmissione al sistema centrale dell’Agenzia delle informazioni anonime relative alle singole

giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi,

nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento direttoriale

dell’Agenzia, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco

effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono la sub registrazione da parte del

sistema centrale dell’Agenzia;

9) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall’Agenzia all’atto della sua

richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l’espletamento delle attività di

vigilanza e controllo della Agenzia;

10) consenso all’Agenzia per l’accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa

Agenzia, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e

ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali

dipendenti o incaricati;

11) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alla gestione delle somme depositate sui

conti di gioco di titolarità dei giocatori.

Art. 19

(art. 14, co. 2, lett. i) della l. n. 23/2014)

(Requisiti e obblighi

di soggetti ulteriori delle reti fisiche di raccolta)

  1. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare, su proposta

dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive

modificazioni, sono stabiliti i requisiti soggettivi, in particolare quelli di moralità, affidabilità e

professionalità, nonché i requisiti oggettivi e di organizzazione dei gestori e, qualora strettamente

necessari, dei terzi incaricati di apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), per potere

essere e restare iscritti nell’elenco di cui all’articolo 78.

Art. 20

(art. 14, co. 2, lett. p) l. n. 23/2014)

(Organismi di certificazione)

  1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, sono stabilite le condizioni

perché gli atti di certificazione degli organismi di certificazione, qualora questi ultimi siano

previamente accreditati dall’unico organismo di accreditamento, rilasciati ai concessionari, ai

produttori e agli importatori risultino validi e facciano pubblica fede nei confronti della

generalità, senza necessità di altri riscontri da parte dell’Agenzia, in ordine alla rispondenza di

quanto dagli stessi certificato agli standard giuridici e tecnologici, nonché alle regole tecniche

vigenti in ordine agli apparecchi di cui all’articolo 7, commi 1, lettere a) e b), e 2.

Art. 21

(art. 14, co. 2 lett. q) l. n. 23/2014)

(Rete di raccolta del concessionario)

  1. Nel caso in cui l’organizzazione, la gestione e l’esercizio di un gioco pubblico siano affidate a

più di un concessionario, ogni concessionario si avvale di una propria rete di punti di offerta di

gioco pubblico.

Art. 22

(art. 14, co. 2 lett. i) l. n. 23/2014)

(Contenuto minimo dei contratti con i punti di offerta di gioco)

  1. Nell’ambito della rete di raccolta del concessionario, i contratti che quest’ultimo stipula con

ciascun titolare di un punto di offerta di gioco disciplinano, come minimo, i seguenti contenuti:

  1. a) l’affidamento dell’attività di raccolta a soggetti dotati di requisiti di capacità tecnica,

organizzativa, finanziaria e morale, nonché del titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del Tulps

e, ove prescritto, della regolare iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 78, con obbligo di

immediata comunicazione al concessionario della perdita anche di uno solo di tali requisiti;

  1. b) l’impegno ad effettuare le operazioni di raccolta e, ove previsto, di pagamento di vincite, di

rimborsi, nonché le ulteriori operazioni necessarie per una corretta gestione delle attività di

gioco nel rispetto della vigente normativa e delle direttive attuative, dell’Agenzia e del

concessionario, con utilizzo delle apparecchiature fornite dal concessionario stesso, con obbligo

di astenersi da condotte idonee ad alterarne il funzionamento ed i flussi di comunicazione;

  1. c) l’obbligo di utilizzo del materiale fornito dal concessionario per l’esercizio del gioco;
  2. d) l’obbligo di pagare le somme dovute secondo le indicazioni del concessionario e dell’Agenzia;
  3. e) le cause di risoluzione del contratto, inclusa quella unilaterale, in caso di comportamenti

irregolari o illegali e delle relative penali;

  1. f) il divieto di cessione a qualsiasi titolo dell’autorizzazione alla attività di raccolta, fatta salva la

nomina di institori da sottoporre ad approvazione preventiva del concessionario;

  1. g) l’accettazione delle modifiche del contenuto minimo del contratto, qualora chieste

dall’Agenzia in conseguenza di modifiche normative o esigenze di ordine tecnico imposte al

settore dei giochi pubblici;

  1. h) l’obbligo di uniformarsi agli obblighi e ai doveri conseguenti alle regole in materia di

23

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 23 e delle disposizioni delle competenti

autorità;

  1. i) la disciplina delle cause e delle modalità di recesso dal contratto, con un preavviso di almeno tre

mesi;

  1. l) l’accettazione da parte del titolare del punto di offerta di gioco, in caso di decadenza del

concessionario ovvero di revoca della concessione, del subentro o della sostituzione nel

rapporto contrattuale di altro concessionario ovvero di un soggetto terzo designato

dall’Agenzia, previa comunicazione da parte dell’Agenzia;

  1. m) la clausola di recesso unilaterale a favore del concessionario nel caso di comportamenti

irregolari o illegali da parte del titolare del punto di offerta di gioco;

  1. n) l’obbligo, da parte del titolare del punto di offerta di gioco di consentire all’Agenzia e ai suoi

incaricati accessi, ispezioni e verifiche presso tutti i locali nei quali si svolge attività funzionale

o, comunque, connessa alla raccolta del gioco;

  1. o) la facoltà del concessionario di esercitare il recesso contrattuale qualora siano emessi, in

applicazione alla normativa antimafia, provvedimenti provvisori o definitivi nei confronti dei

titolari dei punti di offerta di gioco;

  1. p) l’impegno dei titolari dei punti di offerta di gioco a produrre con frequenza annuale la

documentazione aggiornata presentata al momento della sottoscrizione del contratto, attestante

il possesso dei requisiti di cui al presente articolo;

  1. q) la facoltà del concessionario di risolvere di diritto il contratto a fronte di un numero non

inferiore a quattro violazioni delle disposizioni inerenti il divieto di accesso dei minori di età al

gioco;

  1. r) l’accettazione da parte del titolare del punto di offerta di gioco del fatto che il concessionario

consulti banche dati private per l’acquisizione di dati ed informazioni occorrenti per

l’osservanza delle disposizioni del presente articolo.

  1. Gli schemi di contratto del concessionario sono sottoposti da quest’ultimo all’Agenzia per la

verifica di conformità dei loro contenuti minimi alle disposizioni del presente articolo.

  1. I concessionari non devono stipulare contratti con titolari di punti di offerta del gioco

condannati, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputati, per uno dei delitti previsti dagli

articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, e dagli

articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648-bis e 648-ter

del codice penale ovvero, se commesso all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di

riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. I contratti di cui al comma 1 prevedono in

ogni caso il recesso del concessionario al verificarsi di una delle circostanze di cui al periodo

precedente.

  1. Le disposizioni del comma 4 trovano applicazione quando la sentenza o il decreto di condanna,

ovvero l’imputazione, siano nei confronti:

  1. a) del titolare, in caso di impresa individuale;
  2. b) dei soci, in caso di società in nome collettivo;
  3. c) dei soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice;
  4. d) degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero

del socio di maggioranza, in caso di società, ovvero dell’amministratore unico, del presidente e

dell’amministratore delegato, in caso di società di altro tipo o di consorzio.

  1. Il concessionario comunica all’Agenzia il recesso ovvero la risoluzione dei contratti con i

titolari dei punti di offerta di gioco per una delle cause previste dal presente articolo, affinchè

l’Agenzia le conservi per consultazioni informative che un concessionario le rivolgesse prima della

stipula di un contratto con un punto di offerta di gioco. E’ fatto divieto al concessionario di

stipulare i contratti di cui al presente articolo con un titolare di punto di offerta di gioco

relativamente al quale è stata effettuata la comunicazione all’Agenzia di cui al precedente periodo.

Art. 23

(art. 14, co. 2 lett n) della l. n. 23/2014)

(Tracciabilità dei flussi)

  1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni

criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, i concessionari sono obbligati a tracciare

tutti i riversamenti derivanti dalla raccolta delle giocate e i compensi spettanti ai soggetti operanti

nella propria rete di raccolta. Tale obbligo non comprende i pagamenti delle vincite o dei rimborsi

né i riversamenti a favore dello Stato o dell’Agenzia per pagamenti di imposte, tasse o utili erariali.

  1. Con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8 sono emanate le disposizioni di

attuazione del presente articolo, nonché quelle necessarie ad assicurare il ricorso esclusivo all’uso

della moneta elettronica nei rapporti tra i concessionari e le persone contrattualizzate nell’ambito

delle rispettive reti di raccolta di gioco.

Art. 24

(art. 14, co. 2 lett l) e n) della l. n. 23/2014)

(Trasferimento, decadenza, revoca delle concessioni)

  1. Il trasferimento di una concessione di gioco pubblico è nullo se non autorizzato preventivamente

ed espressamente dalla Agenzia.

  1. Il procedimento di decadenza ovvero di revoca di una concessione di gioco è svolto dalla

Agenzia nel pieno rispetto della legge 8 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

  1. Con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8 sono stabilite le modalità con le

quali, in caso di presupposto per la revoca della concessione ovvero decadenza dalla stessa,

l’Agenzia può assegnare al concessionario un termine per rimuovere, nei limiti consentiti dalla

convenzione accessiva alla concessione, le cause della revoca ovvero della decadenza. Con lo

stesso regolamento sono stabiliti, in caso di revoca della concessioneper sopravvenuti motivi di

pubblico interesse, ovvero in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione

dell’interesse pubblico originario, nel rispetto dell’articolo 21-quinquies della predetta legge n. 241

del 1990, condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato

all’effettivo onere di investimento sostenuto alla data della revoca.

  1. In caso di trasferimento autorizzato della concessione, ovvero di revoca della concessione o di

decadenza dalla stessa, in ogni caso il concessionario è comunque obbligato a proseguire

nell’ordinaria gestione delle attività di raccolta del gioco fino al momento della effettiva

immissione nella gestione di tali attività di altro concessionario ovvero di effettiva assunzione

diretta della gestione da parte dell’Agenzia.

  1. Il provvedimento di decadenza dalla concessione di gioco ovvero di revoca della stessa è

pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Art. 25

(art. 14, co. 2 lett l) e r) della l. n. 23/2014)

(Scadenza anticipata delle concessioni)

  1. In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, conseguente anche a significativi e non prevedibili

mutamenti del mercato di riferimento ovvero del relativo quadro regolatorio, il concessionario può

chiedere alla Agenzia di concordare una scadenza anticipata della concessione e la relativa

risoluzione consensuale della convenzione ad essa accessiva. In tale caso, l’Agenzia è comunque

tenuta a verificare, in contraddittorio con il concessionario, condizioni e termini per un eventuale

riequilibrio, anche economico, del rapporto di concessione.

Art. 26

(art. 14, co. 2 lettq) della l. n. 23/2014)

(Responsabilità)

  1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, sono disciplinati livelli e fattori di

responsabilità, decorrenti dalle concessioni attribuite successivamente alla data di entrata in vigore

del presente decreto, dei diversi soggetti delle reti di raccolta di gioco nei rapporti fra loro, con

l’Agenzia, con i giocatori, e nei riguardi della generalità.

  1. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza, per le

concessioni di gioco attribuite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto si

considerano lesivi di tali principi, e conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto

negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa

e regolati negli atti di gara; ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e

rapporti, anche se già adottato, è nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate

all’Agenzia. L’Agenzia, attraverso adeguamenti convenzionali ovvero l’adozione di carte dei

servizi, ivi incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicural’effettività di

clausole idonee a garantire l’introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di

ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, a fronte di casi di inadempimento delle

clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di

tali sanzioni in funzione della gravità dell’inadempimento, nonché riduzione di meccanismi tesi

alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla

concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento

nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio. Per le concessioni in essere alla

data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni del presente comma trovano

applicazione sempre che le pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti terzi siano previsti in

forma espressa nei relativi documenti di offerta.

Art. 27

(art. 14, co. 2 lett t) della l. n. 23/2014)

(Componimento bonario)

  1. Al fine di prevenire controversie giurisdizionali in materia civile ed amministrativa tra i

concessionari per la raccolta di gioco e l’Agenzia, nonché quelle eventuali fra giocatori e

l’Agenzia, è introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la procedura di componimento bonario.

  1. L’esperimento della procedura di componimento bonario sospende il decorso dei termini

ordinari di proposizione dell’atto introduttivo del giudizio per un termine pari alla durata della

procedura che, in ogni caso, non è superiore a sessanta giorni.

  1. La procedura è avviata mediante comunicazione scritta alla sede centrale dell’Agenzia e

sottoscritta dalla persona legittimata ad agire in giudizio che reca l’indicazione della presunta

lesività degli atti o dei comportamenti dell’Agenzia, con indicazione espressa dei vizi nei quali la

stessa sarebbe incorsa e dei rimedi che si intendono chiedere. Entroventi giorni dal ricevimento

della comunicazione, l’Agenzia, fuori da casi in cui ritenga di potere adottare i rimedi chiesti,

risponde esponendo i dettagliati motivi per i quali la stessa non ritiene di potere adottare i rimedi

chiesti ovvero proponendo motivatamente rimedi alternativi. Entroventi giorni dal ricevimento

della risposta, la parte privata comunica all’Agenzia, se ritiene soddisfacente la risposta ovvero

quali sono le dettagliate motivazioni per le quali ritiene, invece, di dovere adire l’autorità

giudiziaria.

  1. Nel corso della procedura la parte privata può farsi assistere da un difensore e l’Agenzia assume

l’avviso dell’Avvocatura generale dello Stato.

  1. Il mancato ricorso alla procedura, nonché gli atti della stessa, costituiscono elementi di

valutazione del giudice ai fini della propria decisione, anche in ordine alle spese del giudizio.

  1. La risposta negativa dell’Agenzia alle richieste della parte privata non costituisce atto

autonomamente impugnabile.

  1. Con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, sono stabilite le disposizioni di

attuazione del presente articolo.

CAPO VII

AGGI E COMPENSI

Art. 28

(art. 14, co. 2 lett g) della l. n. 23/2014)

(Contenimento dei compensi delle reti di raccolta del gioco mediante apparecchi)

  1. In attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, ed in

considerazione della decorrenza dal 1° luglio 2015 delle disposizioni di cui all’articolo 37,è

stabilita in 300 milioni di euro la riduzione, per l’anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a

titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano

nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1,

lettere a) e b). Conseguentemente, dal 1° gennaio 2015:

  1. a) ai concessionari è versato dagli operatori di filiera l’intero ammontare della raccolta del gioco

praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate. I concessionari comunicano

all’Agenzia i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano tale versamento, anche ai fini

dell’eventuale successiva denuncia all’autorità giudiziaria competente;

  1. b) i concessionari, nell’esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto

versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e

sulla base delle convenzioni di concessione, versano altresì annualmente la somma di 500 milioni

di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero

di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Con provvedimento del direttore

dell’Agenzia, adottato entro il 15 gennaio 2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli

apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), riferibili a ciascun concessionario, nonché

le modalità di effettuazione del versamento. Con analogo provvedimento si provvede, a decorrere

dall’anno 2016, previa periodica ricognizione, all’eventuale modificazione del predetto numero di

apparecchi;

  1. c) i concessionari, nell’esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri

operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi

contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei

contratti rinegoziati.

  1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 37, comma 4, la misura effettiva del prelievo,

relativamente ai giochi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), è fissata ad un livello tale da

assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 500 milioni di euro annui a decorrere

dall’anno 2016.

CAPO VIII

AZIONI DI CONTRASTO ALLA LUDOPATIA

Art. 29

Vd. art. 1, co. 133 della l. n. 190/2014

(Osservatorio)

  1. Presso il Ministero della salute opera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, l’Osservatorio già istituito ai sensi dell’articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13

settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e

successive modificazioni. Il presidente dell’Osservatorio è nominato dal Ministro della salute.

Art 30

(art. 14, co. 2 lett a) della l. n. 23/2014)

(Consulta permanente)

  1. E’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Consulta permanente

dei rappresentanti governativi, regionali e degli enti locali, dei rappresentanti degli organismi

organizzati del settore del gioco, in primo luogo quelli dei concessionari e dell’industria tecnologica

di settore, nonché dei rappresentanti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani

iscritte nell’elenco tenuto dal comitato di cui all’articolo 4, per la individuazione e il costante

aggiornamento di misure e interventi, comunitariamente compatibili, volti al contrasto del gioco

online su siti “.com”.

  1. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e della salute, da emanare ai

sensi dell’articolo 17della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disciplinata la

costituzione e il funzionamento della Consulta, con la previsione che le soluzioni che discendono

dai relativi lavori sono attuate, salvo che non risulti necessaria la fonte normativa primaria, con

successivo regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Agenzia, di

concerto con i Ministri interessati, ovvero con regole tecniche adottate con provvedimento

direttoriale dell’Agenzia, di concerto con le Amministrazioni interessate.

CAPO IX

PUBBLICITÀ

Art.31

(art. 14, co. 2 lett z) e bb) della l. n. 23/2014)

(Divieti)

  1. E’ vietata in modo assoluto qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di

sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in

reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti

non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai

concessionari.

Art. 32

(art. 14, co. 2 lett z), aa), bb) della l. n. 23/2014)

(Limitazioni)

  1. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro di cui all’articolo 7, comma 1,

non deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di comportamento

ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell’interesse primario degli individui, ed in

particolare dei minori di età, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze

di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza.

  1. La comunicazione commerciale dei giochi di cui al comma 1 non deve, in particolare:
  2. a) incoraggiare il gioco eccessivo o incontrollato;
  3. b) negare che il gioco possa comportare dei rischi;
  4. c) omettere di rendere espliciti le modalità e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus;
  5. d) presentare o suggerire che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali,

ovvero costituire una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che

una semplice forma di intrattenimento e di divertimento;

  1. e) indurre a ritenere che l’esperienza, la competenza o l’abilità del giocatore permetta di ridurre o

eliminare l’incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente;

  1. f) rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori di età, e rappresentare questi ultimi,

ovvero soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco;

  1. g) utilizzare segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori

di età, che possano generare un diretto interesse su di loro;

  1. h) indurre a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione

sociale e successo interpersonale;

  1. i) rappresentare l’astensione dal gioco come un valore negativo;
  2. l) indurre a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita;
  3. m) fare riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.
  4. Fermo quanto previsto al comma 2, vigono le seguenti ulteriori limitazioni relativamente ai giochi

con vincite in denaro:

  1. a) quanto al canale televisivo, la pubblicità è vietata:

a.1) sui canali afferenti al genere di programmazione tematica “bambini e ragazzi” della

televisione digitale terrestre e satellitare;

a.2) nella fascia oraria di programmazione protetta per i minori di età tra le ore 16.00 e le ore

19.00 di ogni giorno, fatta eccezione per le trasmissioni su canali afferenti al genere di

programmazione tematica “sport”, ovvero per le trasmissioni sportive o di eventi sportivi

a rilevanza nazionale o internazionale ovunque trasmesse, nonché per quelle su canali

tematici dedicati al gioco;

a.3) durante i programmi destinati ai minori di età quali i cartoni animati, i film chiaramente

dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale e negli spettacoli che hanno i minori di

età come protagonisti anche se trasmessi fuori dalla suddetta fascia oraria protetta, nonché

nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;

  1. b) quanto al canale radiofonico, la pubblicità è vietata durante programmi chiaramente dedicati

ad un pubblico infantile o adolescenziale e durante quelli che hanno i minori di età come

protagonisti, nonchè nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi;

  1. c) quanto al circuito cinematografico, la pubblicità è vietata:

c.1) durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori di età, fra le quali i cartoni

animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonché nei

trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni;

c.2) nelle sale cinematografiche e nei loro foyer in occasione della proiezione di film destinati

alla visione dei minori di età, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un

pubblico infantile o adolescenziale;

  1. d) quanto al circuito teatrale, la pubblicità è vietata nei teatri e nei loro foyer in occasione di

rappresentazioni destinate alla visione dei minori di età, ovvero chiaramente dirette ad un

29

pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono

con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto;

  1. e) quanto alla stampa quotidiana e periodica, la pubblicità è vietata su quella destinata ai minori

di età, le suddette testate sono individuate all’interno dell’elenco pubblicato dalla Federazione

italiana editori giornali-FIEG, nonché su quella che per grafica, contenuto ed oggetto è

chiaramente destinata ad un pubblico infantile ed adolescenziale.

  1. I concessionari e, in generale, gli operatori di gioco sono obbligati, relativamente alla pubblicità

di giochi con vincite in denaro destinata a canali web, ad inserire nei contratti di diffusione

pubblicitaria esplicite clausole che impegnino il fornitore a non pubblicare e a fare in modo che

non vengano pubblicati banner, annunci, forme di pubblicità di ogni genere su siti web con

contenuti contrari alla dignità umana, ai minori e all’ordine pubblico.

  1. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso,

quanto meno i seguenti messaggi di avvertimento:

  1. a) denominazione sociale del concessionario e dato identificativo numerico della concessione;
  2. b) i loghi della Agenzia, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
  3. c) l’avvertenza “ Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica”;
  4. d) l’indicazione dell’indirizzo web dell’Agenzia sul quale consultare le probabilità di vincita

ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la

comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario, anche il sito web di

quest’ultimo.

  1. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre

una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di

comunicazione radiofonica o televisiva, l’avvertenza è sempre espressa a voce ed in modo chiaro

e intelligibile.

  1. Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia sono stabilite le eventuali disposizioni applicative

del presente articolo.

Art. 33

(art. 14, co. 2 lett z) della l. n. 23/2014)

(Esclusioni)

  1. Sono escluse dalle limitazioni di cui all’articolo 32 le sponsorizzazioni che prevedono il semplice

uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei

concessionari.Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di

utilitàsociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del

gioco problematico, all’educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad

iniziative relative all’arte, sport e cultura.

Art. 34

(art. 14, co. 2 lett z) della l. n. 23/2014)

(Formule di avvertimento)

  1. Fermo quanto previsto dall’articolo 32, comma 5, lettera d), formule di avvertimento sul rischio

di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita

devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l’entità dei dati da

riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei

tagliandi, questi ultimi devono recare l’indicazione della possibilità di consultazione di note

informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell’Agenzia, nonché dei

30

singoli concessionari e disponibili presso i punti di offerta di giochi. Le medesime formule di

avvertimento devono essereriportate su apposite targhe esposte nelle sale gioco (gaming hall) e

negli altri punti di offerta di gioco con vincita in denaro, negli spazi separati o dedicati di cui

all’articolo 11, nonché riportate sugli apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a). Tali

formule devono inoltre comparire ed essere chiaramente leggibili nel momento dell’accesso ai siti

internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i titolari di

sale da gioco (gaming hall) e dei punti di offerta di gioco con vincita in denaro sono tenuti a

esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende

sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio

dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale

delle persone con patologie correlate al gioco.

Art. 35

(art. 14, co. 2 lett z) della l. n. 23/2014)

(Norme di procedura)

  1. I concessionari di giochi pubblici e gli operatori di gioco sottopongono preventivamente ogni loro

campagna di comunicazione commerciale alla valutazione di soggetti od organismi autonomi

settoriali operanti nel mercato di riferimento, il cui elenco è tenuto dalla Presidenza del Consiglio

dei Ministri-Dipartimento dell’editoria, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e

delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto

delle limitazioni di cui all’articolo 32.

  1. Costituisce condizione di ammissibilità della tutela giurisdizionale in sede civile ed

amministrativa, anche d’urgenza, per motivi inerenti la pubblicità di giochi pubblici, il previo

ricorso in sede amministrativa avverso la valutazione di cui al comma 1 proposto alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dell’editoria, che si pronuncia nel termine di sette giorni

ovvero, nei casi d’urgenza, di quarantotto ore.

Art. 36

(art. 14, co. 2 lett. z) della l. n. 23/2014)

(Onere di contribuzione)

  1. I concessionari di giochi pubblici impiegano annualmente una somma pari allo 0,1 per cento

della raccolta, con un minimo di euro mille ed un massimo di euro cinquecentomila, per

campagne informative ovvero per iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente

stabiliti da una commissione governativa che opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, presso il Dipartimento dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che è

presieduta dal Capo del predetto Dipartimento e composta da quattro membri in rappresentanza

dei Ministri della salute, dell’istruzione, dell’interno e dell’economia e delle finanze. La somma

di cui al periodo precedente è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e

informazione, e comunque in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali già previsti

dalle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO II

ENTRATE DA GIOCHI

CAPO I

ENTRATE TRIBUTARIE

(art. 14, co. 2 lett. d) l. n. 23/2014

Art. 37

(Presupposto impositivo, base imponibile, soggetto passivo)

  1. A decorrere dal 1° luglio 2015 i giochi pubblici di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c),

se raccolti a quota fissa, e), e l), sono sottoposti ad imposta medianteun prelievo erariale unico.

  1. Presupposto dell’imposta è la raccolta dei giochi pubblici di cui al comma 1. La base imponibile è

costituita dalla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nonché ulteriori importi per

aggi, compensi o altre spese eventualmente dovuti sulla base della disciplina di ciascuno di tali

giochi. Soggetto passivo dell’imposta è il concessionario della raccolta dei giochi pubblici di cui al

comma 1.

  1. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d’imposta, con riferimento a ciascun anno

solare, mediante versamenti periodici relativi a singoli periodi contabili e mediante un versamento

annuale a saldo.

  1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, sono stabiliti:
  2. a) la misura effettiva del prelievo, in relazione a ciascuna tipologia di gioco, nei limiti delle misure

massime di cui all’articolo 38;

  1. b) i periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare;
  2. c) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per

ciascun anno solare, nonché le disposizioni per la autoliquidazione dell’imposta;

  1. d) i termini e le modalità secondo i quali i soggetti passivi d’imposta effettuano i versamenti

periodici e il versamento annuale a saldo;

  1. e) le modalità della liquidazione automatizzata da parte dell’Agenzia;
  2. f) le modalità per l’utilizzo in compensazione del credito derivante dall’eventuale eccedenza dei

versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l’intero anno solare;

  1. g) i termini e le modalità secondo i quali i concessionari comunicano, tramite la rete telematica, i

dati relativi alle somme giocate e alle vincite erogate, nonché gli altri dati relativi agli

apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), utilizzati per la determinazione

dell’imposta dovuta;

  1. h) ogni ulteriore obbligo strumentale cui è sottoposto il soggetto passivo.
  2. Il prelievo erariale unico è comunque dovutoanche se la raccolta dei giochi di cui al comma

1 avviene in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dal presente decreto ovvero sulla

base di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace.In tali casi soggetto passivo

dell’imposta è chiunque,in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dal presente

decreto ovvero sulla base di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace, effettua con

qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero,giochi

con vincite in denaro concorsi pronostici o scommesse.

Art. 38

(Misura massima del prelievo)

  1. La misura massima del prelievo erariale unico di cui all’articolo 37 è la seguente:
  2. a) relativamente ai giochi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), il sessanta per cento;
  3. b) relativamente ai giochi di cui all’articolo 7, comma1, lettera b), il cinquanta per cento;
  4. c) relativamente ai giochi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), raccolti a quota fissa, nonché

lettera l), il venti per cento;

  1. d) relativamente ai giochi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e), il quarantadue per cento.

Art. 39

(Gioco mediante apparecchi non collegati alla rete di un concessionario)

  1. Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all’articolo 7,

comma 1, lettera a), ovvero qualunque altro apparecchio ovvero tecnologia palmare, tablet,

smartphone o equivalente che non sia di proprietà dello stesso giocatore comunque idoneo a

consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del

gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche

per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:

  1. a) per ciascuno degli apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), del prelievo unificato

previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario

giornaliero di euro3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell’apparecchio;

  1. b) per ciascun altro apparecchio,dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998,
  2. 504, fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, del prelievo

di cui all’articolo 37, in ragione di un’aliquota del sei per cento su un imponibile medio forfetario

giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell’apparecchio.

  1. In caso di prova documentale contraria, l’imponibile medio forfetario di cui al comma 1, lettere
  2. a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata

dell’apparecchio.

Art. 40

(Gioco mediante scommessa o concorso pronostico, su qualunque evento,

offerto da persone non munite di titoli abilitativi)

  1. Per assicurare la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più

deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre

2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di

soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia, in

considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l’offerente e che il contratto di gioco è

pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è

consentito regolarizzare la propria posizione alle seguenti condizioni:

  1. a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli,

secondo il modello reso disponibile nel sito istituzionale dell’Agenzia entro il 5 gennaio 2015,

una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di

rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 88 del Tulps, nonché di collegamento al

totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di

scommesse, con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000,

da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e);

  1. b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le

scommesse di cui all’alinea. Si considerano tempestive anche le domande delle quali una copia

dell’originale risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio 2015, con la copia del

modello di versamento quietanzato, all’indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2015 nel sito

istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

  1. c) le domande recano altresì l’esplicito impegno di sottoscrizione presso l’Agenzia delle dogane e

dei monopoli, non oltre il 28 febbraio 2015, del disciplinare di raccolta delle scommesse,

predisposto dall’Agenzia, recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle

sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di

regolarizzazione;

33

  1. d) l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta

delle scommesse di cui alla lettera c), trasmette alla questura territorialmente competente le

domande pervenute, nonché la documentazione allegata dal richiedente a comprova dei

prescritti requisiti;

  1. e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell’imposta unica di cui al decreto

legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d’imposta

anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per

l’accertamento, determinata con le modalità previste dall’articolo 24, comma 10, del decretolegge

6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che

scadono, rispettivamente, il 30 giugno e il 30 novembre 2015;

  1. f) gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2014

perdono effetto a condizione che l’imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al

periodo d’imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi

indicato;

  1. g) con la presentazione della domanda al titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta è

riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle

concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche

per conto di uno degli attuali concessionari;

  1. h) il titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di

mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del Tulps ovvero di mancato

versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e). Il provvedimento di diniego della

licenza dispone la chiusura dell’esercizio;

  1. i) con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicato nel sito

istituzionale dell’Agenzia entro il 15 gennaio 2015, sono adottate le disposizioni attuative del

presente comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si

regolarizzano ai sensi del presente comma l’annotazione e la contabilizzazione delle scommesse

raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale.

  1. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 che non hanno aderito al regime di regolarizzazione

di cui al medesimo comma, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime,

ne sono decaduti, e dei soggetti che, in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dal

presente decreto, nonché senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia,avviassero

offerta scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche

esteri, successivamente al 30 ottobre 2014e fino al momento in cui gli stessi conseguono la

concessione ed i predetti titoli abilitativi, ferma restando l’applicazione di quanto previsto

dall’articolo 46, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela

dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti:

  1. a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, e

in particolare le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in materia

di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall’applicazione

del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196;

  1. b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile

nel sito istituzionale dell’Agenzia;

  1. c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000;
  2. d) continuano ad applicarsile disposizioni di cui agli articoli 32, comma 5, lettera d), 34e 49;
  3. e) il titolare dell’esercizio o del punto di raccolta comunica i propri dati anagrafici e l’esistenza

dell’attività di raccolta di gioco con vincita in denaro al Questore territorialmente competente

entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente,

entro sette giorni dalla data di avvio dell’attività. Il proprietario dell’immobile in cui ha sede

34

l’esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed informazioni sull’attività di raccolta

di gioco all’Agenzia entro gli stessi termini di cui al periodo precedente. Chiunque esercita un

punto di raccolta di scommesse, ai sensi del presente comma, deve essere in possesso dei

requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui

all’articolo 88 del Tulps. Ove ne accerti l’insussistenza, il Questore dispone la chiusura

immediata dell’esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza

dispongono delle facoltà previste dall’articolo 16 del Tulps;

  1. f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1,

lettere a) e b).In ogni caso l’Agenzianon iscrive il titolare dell’esercizio o del punto di raccolta

nell’elenco già previsto dall’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e

successive modificazioni, ed in quello istituito in attuazione dell’articolo 80, ovvero ne effettua

la cancellazione, ove già iscritto;

  1. g) l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,fino alla data di entrata in

vigore del presente decreto e, successivamente, il prelievo di cui all’articolo 37,sono dovuti dal

titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in

denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L’imposta si

applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta

effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati

registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento,

nonché con l’aliquota massima stabilita dall’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del

citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio

2015 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all’articolo 24, comma 10, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111;

  1. h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) a f) è punita:

1) quanto alla lettera b), con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000;

2) quanto alla lettera c), con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000;

3) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui agliarticoli 32,

comma 5, lettera d) e 34 con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 51 nonché con

la chiusura dell’esercizio ovvero del punto di vendita;

4) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all’articolo 48,

comma 1, con le sanzioni previste dal medesimo articolo 48, comma 2;

5) quanto alla lettera e), con la sanzione amministrativa di euro 5.000. Tale sanzione è

raddoppiata qualora il titolare dell’esercizio o del punto di raccolta, nonché il proprietario

dell’immobile in cui opera l’esercizio o il punto di raccolta, non provvedano alla

comunicazione di cui alla lettera e) nel termine di sette giorni dalla contestazione. Nel caso in

cui sia il titolare dell’esercizio o del punto di raccolta ad omettere la dichiarazione è altresì

disposta la chiusura dell’esercizio;

6) quanto alla lettera f), con la sanzione amministrativa di euro 1.500 per ciascun apparecchio

installato.

  1. Relativamente alle attività disciplinate nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui

all’articolo 15-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge

3 agosto 2009, n. 102.

Art.41

(Giochi senza vincita in denaro)

  1. Ai giochi senza vincita in denaro di cui all’articolo 7, comma 2, si applica una imposta sugli

intrattenimenti nella misura massima dell’otto per cento applicata ad una base imponibile forfetaria

massima di euro 1.800 per gli apparecchi di cui all’articolo 76, comma 1, lettere a) e b), e di euro

3.800 per gli apparecchi di cui all’articolo 76, comma 1, lettera c).

  1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, sono stabiliti la misura effettiva

dell’imposta e della base imponibile, in relazione a ciascuna tipologia di gioco, nei limiti delle

misure massime di cui al comma 1.

Art. 42

(Imposta sulle vincite)

  1. Sull’importo eccedente euro 500 delle vincite di valore superiore a tale somma, conseguite

dai giochi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b), f), g), nonché i), diversi dalle lotterie ad

estrazione differita, è dovuta una imposta sostitutiva di qualsiasi altro prelievo, anche tributario,

nella misura dell’otto per cento. L’imposta è prelevata all’atto del pagamento della vincita ed è

versata all’Agenzia dal concessionario del gioco all’atto del primo versamento utile, successivo al

prelievo, della quota di entrata tributaria da gioco ovvero della raccolta del gioco dovuta all’erario.

CAPO II

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 43

(Disposizioni comuni)

  1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’Agenzia procede al controllo dell’autoliquidazione

dell’imposta dovuta nonché alla tempestività dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi.

  1. Nel caso in cui i versamenti risultino omessi, carenti o intempestivi, l’esito del controllo

automatizzato è comunicato al soggetto passivo che può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia

entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di irregolarità. Se vi è pericolo

per la riscossione, l’Agenzia provvede, anche prima della liquidazione ordinariamente prevista dal

comma 1, al controllo della tempestività dei versamenti dell’imposta dovuta.

  1. Le somme che a seguito dei controlli automatizzati risultano dovute a titolo d’imposta, nonché di

interessi e sanzioni, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo.

  1. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il soggetto passivo provvede a pagare le

somme dovute, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive

modificazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 ovvero

della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione delle somme dovute all’esito della

valutazione da parte dell’Agenzia dei chiarimenti di cui al comma 3. Le disposizioni di cui

all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, si

applicano alle somme dovute a norma del presente articolo nella misura in cui, ove il soggetto

passivo sia titolare di concessione, la stessa continui ad essere vigente per l’intero periodo riferito

alla rateizzazione delle somme dovute.

  1. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 4 sono notificate, a pena di decadenza,

entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuta l’imposta.

  1. L’Agenzia provvede alle attività di accertamento e di liquidazione delle imposte di cui al

presente decreto attraverso i suoi uffici territoriali con riferimento al luogo della violazione

accertata ed alla competenza di ciascun ufficio.

  1. Gli uffici dell’Agenzia, anche sulla base dei fatti, degli atti e delle violazioni constatate dalla

Guardia di Finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procedono alla rettifica e all’accertamento

delle basi imponibili e delle imposte gravanti sui singoli giochi, anche utilizzando metodologie

induttive di accertamento per presunzioni semplici.

  1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il

31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l’imposta.

  1. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati non ancora definitivi, nonché i relativi

interessi, dopo la notifica dell’atto di accertamento sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio per un

terzo dell’ammontare corrispondenti agli imponibili accertati.

  1. Le disposizioni dell’articolo 31-bis del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre

1973, n. 600, e successive modificazioni, si estendono anche alle imposte di cui al presente

decreto.

  1. Alle imposte di cui al presente decreto si applicano gli articoli 60 e 60-bis del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

  1. Il soggetto passivo d’imposta cui sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica può

formulare, prima dell’impugnazione dell’atto innanzi alla commissione tributaria provinciale,

istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

In tal caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 14 e 15 del decreto legislativo

19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni.La disposizione di cui al precedente periodo

non si applica nel caso in cui la base imponibile sottratta a tassazione è determinata sulla base di

criteri induttivi.

  1. L’Agenzia effettua la riscossione coattiva delle entrate erariali da gioco, anche di natura non

tributaria, esclusivamente nelle forme e con le modalità di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all’articolo 17 e seguenti del

decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.

CAPO III

ENTRATE NON TRIBUTARIE

(art. 14, co. 2 lett. d) l. n. 23/2014)

Art. 44

(Giochi con utile erariale)

  1. I giochi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c) raccolti a totalizzatored), f), g), h) e i),

producono utile erariale, costituito dalla differenza tra l’importo della raccolta complessiva e gli

importi delle vincite, degli aggi, dei compensi o delle altre spese dovuti sulla base della disciplina

di tali giochi.

  1. Il provento a titolo di utile erariale di cui al comma 1 è comunque dovuto da chiunque effettua la

raccolta del gioco con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche

ubicati all’estero ovvero in assenza di concessione o dei titoli abilitativi previsti dal presente

decreto o sulla base di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace, nonché in ogni altro

caso in cui la raccolta è effettuata al di fuori dei canali previsti.

TITOLO III

SANZIONI

CAPO I

SANZIONI PENALI

(art. 14, co. 1 lett. o) l. n. 23/2014)

Art. 45

(Esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa)

  1. Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione dei giochi di cui all’articolo 7, comma 1, è

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di

pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con

l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni

si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell’Agenzia, biglietti

di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali

operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e

la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E` punito altresì con la

reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la

prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia. Chiunque, ancorché

titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco

istituito o disciplinato dall’Agenzia con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è

punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000.

  1. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e

fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo

dà pubblicità’ al loro esercizio è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da euro 500 a

euro 5.000. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da’ pubblicità in Italia a

giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all’estero.

  1. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1,

fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo comma, è punito con l’arresto fino

a tre mesi o con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000.

  1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d’azzardo esercitati a mezzo

degli apparecchi vietati dall’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive

modificazioni.

  1. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione,

autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia

qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione

o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi

genere da chiunque accettate in Italia o all’estero.

  1. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 11 del

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

1994, n. 133, ed in applicazione dell’articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,

le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione

di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove

sprovvisto di apposita autorizzazione all’uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

Art. 46

(Giochi numerici a quota fissa)

  1. Chiunque offre la riffa al pubblico mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle

estrazioni del lotto è punito con l’ammenda da euro 51 a euro 516.

  1. Se l’oggetto della riffa è di valore rilevante ovvero se l’offerta è clandestina, la pena è

raddoppiata.

  1. Le pene previste nel presente articolo sono aumentate di un terzo se il reato è commesso a mezzo

stampa o radiotelevisione.

  1. Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto senza averne ottenuta la

concessione o quando questa sia scaduta o sia stata revocata, è punito con la multa sino a euro

25.822.

  1. Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto fuori dei punti di raccolta è

punito con la multa sino a euro 516.

  1. Chiunque contraffà gli scontrini delle scommesse o manomette le registrazioni o, non avendo

partecipato alla contraffazione o alla manomissione, fa uso di tali scontrini è punito con la

reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 516 a euro 5.164, salvo che il fatto costituisca più

grave reato.

Art. 47

(Concorsi a premio)

1.Ferma l’irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 56 e salvo che il fatto

costituisca più grave reato, la prosecuzione della manifestazione di cui all’articolo 6, comma 6,

nelle stesse forme enunciate con la comunicazione preventiva di cui alla predetta disposizione, è

punita con l’arresto fino ad un anno.

CAPO II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

(art. 14, co. 1 lett. o) l. n. 23/2014)

Art. 48

(Divieto di gioco pubblico ai minori di età)

1.E’ vietato offrire ai minori di anni diciotto i giochi pubblici di cui all’articolo 7, comma 1, e, in

ogni caso, consentirne l’ingresso e la permanenza nelle sale giochi (gaming hall) e nei punti di

offerta di gioco con vincite in denaro. In caso di punto di offerta di gioco interno ad un esercizio

generalista primario, è vietato consentire l’ingresso e la permanenza di minori di anni diciotto negli

spazi separati o dedicati di cui all’articolo 11.Ai fini del presente comma, per accertare la minore

età il titolare del punto di offerta di gioco con vincite in denaro identifica la persona mediante

richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia

manifesta.

  1. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa di euro

20.000.

39

Art. 49

(Pubblicità non consentita)

1.La violazione del divieto di cui all’articolo 31 è punita con la sanzione amministrativa di euro

100.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la

pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario

del mezzo con il quale esse sono diffuse.

  1. La violazione delle limitazioni di cui all’articolo 32 è punita con la sanzione amministrativa euro

10.000 a 50.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione

commerciale, al soggetto che la effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è

diffusa.

Art. 50

(Mancanza o inadeguatezza delle formule di avvertimento)

  1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 34è punita con la sanzione amministrativa di

euro 20.000. La sanzione è irrogata nei confronti del concessionarioo, qualora diversi dal

concessionario, nei confronti dei titolari delle sale gioco (gaming hall) e dei punti di offerta di

gioco di cui al predetto articolo.

Art. 51

(Mancato pagamento dei proventi a titolo di utile erariale)

  1. Il tardivo versamento degli utili erariali di cui all’articolo 44, comma 1, entro 10 giorni dalla

scadenza è punito con la sanzione amministrativa dal 10 al 20 per cento della somma versata in

ritardo, oltre agli interessi legali. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 314 del codice penale

nonché, per i soli giochi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f), la possibilità di revoca della

concessione, l’omesso o il tardivo versamento degli stessi utili erariali oltre 10 giorni dalla

scadenza è punto con la sanzione amministrativa dal 20 al 40 per cento della somma non versata o

versata in ritardo, oltre agli interessi legali.

  1. Nel caso di cui all’articolo 44, comma 2 il trasgressore è soggetto ad una sanzione

amministrativa dal 100 al 200 per cento della somma non versata, oltre agli interessi legali.

Art. 52

(Sanzioni in materia apparecchi)

  1. Relativamente agli apparecchi di cui all’articolo 7, commi 1, lettere a), e 2, ferme restando le

sanzioni previste per il gioco d’azzardo dal codice penale:

  1. a) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, tali apparecchinon

rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni per essi previste dagli articoli 75 comma 1,

lettera a) e 76, nonchédalla relativa normativa di attuazione, inclusa quella riguardante le loro

regole tecniche, è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 10.000 per

apparecchio;

  1. b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, tali apparecchi senza

essere munito dei titoli abilitativi previsti per tali attività, è punito con la sanzione

amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000 per apparecchio;

  1. c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi

pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie tali

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apparecchinon rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni per essi previste dagli articoli

75 comma 1, lettera a) e 76, nonché dalla relativa normativa di attuazione, inclusa quella

riguardante le loro regole tecniche, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a

euro 20.000 per apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque,

consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di

qualunque specie di tali apparecchi conformi alle caratteristiche ed alle prescrizioni per essi

previste dagli articoli 75 comma 1, lettera a) e 76, nonché dalla relativa normativa di attuazione,

inclusa quella riguardante le loro regole tecniche, corrisponde, a fronte delle vincite, premi di

qualsiasi natura diversi da quelli ammessi;

  1. d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi

pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie tali apparecchi

sprovvisti dei prescritti titoli autorizzatori, è punito con la sanzione amministrativa di euro

20.000 per apparecchio;

  1. e) la mancata apposizione dei titoli autorizzatori su tali gli apparecchi, è punita con la sanzione

amministrativa di euro 1.000 euro per apparecchio.

  1. Chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l’uso in luoghi

pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi, abilitati

al gioco da remoto attraverso una connessione telematica dedicata, non rispondenti alle

caratteristiche e alle prescrizioni indicate nell’articolo 7, comma 1, lettera b), è punito con la

sanzione amministrativa di 20.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.

  1. La ripartizione delle somme riscosse per sanzioni amministrative previste dal presente articolo è

effettuata ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni.

  1. I concessionari per la raccolta del gioco pubblico praticato in rete fisica mediante apparecchi di

cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), non intrattengono rapporti contrattuali con persone non

iscritte nell’elenco di cui all’articolo 78,comma 2, ovvero che dallo stesso sono state sospese o

cancellate. Ferme le ulteriori eventuali conseguenze previste con la convenzione di concessione, la

violazione di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000.

Art. 53

(Sanzioni per apparecchi in esercizi generalisti secondari)

1.Nei casi di cui all’articolo 10, comma 5, primo periodo, il titolare dell’esercizio è soggetto alla

sanzione amministrativa di euro 20.000 per ciascun apparecchio.

Art. 54

(art. 14, co. 2 lett o) della l. n. 23/2014)

(Sanzioni per apparecchi non collegati alla rete di un concessionario)

  1. Per ciascun apparecchio di cui all’articolo 39, il titolare dell’esercizio pubblico è soggetto, oltre

al pagamento dell’imposta ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo, alla sanzione

amministrativa di euro 20.000. L’apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa e,

qualora di esso non sia consentito l’asporto da parte dell’Agenzia ovvero della Forza di polizia che

procede, il titolare dell’esercizio è custode dell’apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a

sua cura e spese alla distruzione dell’apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla

consegna all’Agenzia della scheda madre dell’apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui

all’articolo 7, comma 1, lettera a), ovvero dell’apparato hardware di suo funzionamento, in caso di

apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell’esercizio è soggetto alla sanzione

amministrativa di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell’apparecchio ovvero

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nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.Le disposizioni del

presente comma trovano applicazione anche per gli apparecchi di cui all’articolo 52, comma 1, per

i quali non risultano rilasciati i prescritti titoli autorizzatori e che risultano non rispondenti alle

caratteristiche ed alle prescrizioni per essi previste dagli articoli 75 e 76, nonché dalla relativa

normativa di attuazione, inclusa quella riguardante le loro regole tecniche.

Art. 55

(art. 14, co. 2 letto) della l. n. 23/2014)

(Contrasto all’offerta a distanza

in difetto di concessioneo titolo abilitativo)

  1. Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia sono stabilite,nel rispetto degli obblighi

comunitari, le modalità per la rimozione dell’offertadi gioco con vincita in denaro attraverso le reti

telematiche o di telecomunicazione effettuata da persone sprovviste dei titoli abilitativi previsti dal

presente decreto.

  1. Ai fornitori di servizi di rete nonché ai fornitori di connettività alla rete internet, ai gestori di

altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono

servizi telematici o di telecomunicazione che violino l’obbligo, imposto dall’Agenzia, di inibire

l’utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi si

applica, ferma restando l’eventuale responsabilità penale, una sanzione amministrativa da euro

30.000 a euro 180.000 per ciascuna violazione accertata.

Art. 56

(Sanzioni in materia di manifestazioni a premio)

  1. Fermo quanto previsto dall’articolo 47, lo svolgimento di manifestazioni a premio vietate ovvero

effettuate in mancanza di autorizzazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad

euro 100.000. La sanzione è raddoppiata in caso di manifestazione a premio che elusivamente

propone un gioco pubblico rientrante in una delle tipologie di cui all’articolo 7, comma 1. La

sanzione è irrogata nei confronti dell’organizzatore della manifestazione, nonché nei confronti di

coloro che in qualunque modo effettuano attività distributiva di materiale relativo alla

manifestazione a premio vietata, non autorizzata ovvero elusiva. Il Ministero dello sviluppo

economico pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco delle manifestazioni a premio vietate,

nonché di quelle effettuate in mancanza di autorizzazione ovvero che risultano elusive del gioco

pubblico.

Art. 57

(Sanzioni in materia di scommesse)

  1. E’ punito con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000chiunque effettua la

raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito

internet istituzionale dell’Agenzia.

2.E’ punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000 chiunque effettua la

raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000.

  1. E’ punito con la sanzione amministrativa di euro 5.000il titolare dell’esercizio o del punto di

raccolta che non comunica i propri dati anagrafici e l’esistenza dell’attività di raccolta di gioco con

vincita in denaro al questore territorialmente competente entro sette giorni dalla data di avvio

dell’attività. Alla stessa sanzione è assoggettato il proprietario dell’immobile in cui ha sede

l’esercizio o il punto di raccolta che non comunica i predetti dati ed informazioni sull’attività di

raccolta di gioco all’Agenzia entro gli stessi termini di cui al periodo precedente.La sanzione è

raddoppiata qualora il titolare dell’esercizio o del punto di raccolta, nonché il proprietario

dell’immobile in cui opera l’esercizio o il punto di raccolta, non provvedano alla comunicazione di

cui al periodo precedente nel termine di sette giorni dalla contestazione.

  1. E’ punito con la sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata chi acquisisce

ovvero consente in qualunque modo giocate simulate, fermo restando il pagamento dell’imposta

unica oltre alla chiusura dell’esercizio da tre a sei mesi.

Art. 58

(Sanzioni accessorie)

  1. Ferme le sanzioni amministrative di cui all’articolo 52, la commissione delle violazioni di cui al

predetto articolo comporta la sospensione del titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del Tulps per

un periodo da uno a trenta giorni. La irrogazione, a titolo definitivo, di tre sanzioni nell’arco di due

anni comporta la decadenza dal titolo abilitativo, che non può essere rilasciato alla stessa persona

per i cinque anni successivi.

  1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 100 del Tulps, il questore, quando sono riscontrate

violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione

delle violazioni, sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore a

quindici giorni, informandone l’autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto

a norma del presente comma, è computato nell’esecuzione della sanzione accessoria.

  1. In caso di violazione del divieto di cui all’articolo 48, comma 1, riguardante il gioco pubblico

praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), il proprietario

dell’apparecchio è altresì sospeso dall’elenco di cui all’articolo 79 per un periodo da uno a tre

mesi.

Art. 59

(Norma di procedura)

  1. Nell’applicazione delle sanzioni amministrative l’Agenzia rispetta le disposizioni della legge 24

novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

CAPO II

SANZIONI TRIBUTARIE

Art. 60

(Sanzioni in materia di prelievo erariale unico)

  1. La sottrazione da parte del soggetto passivo di base imponibile del prelievo erariale unico di cui

all’articolo 37 è punita con una sanzione ammnistrativa di importo tra il 240 e il 480 per cento

della maggiore imposta accertata, con un minimo di euro 5.000. Se la base imponibile sottratta è

superiore a euro 50.000, è disposta altresì la chiusura del punto di offerta di gioco da uno a sei

mesi.

  1. La sottrazione da parte del soggetto passivo di base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti

di cui all’articolo 41 è punita con una sanzione amministrativa di importo tra il 100 al 200 per

cento della maggiore imposta accertata.

Art. 61

(Omessi o ritardati versamenti)

1.L’omissione o il ritardo, anche parziale, del pagamento del prelievo e dell’imposta di cui agli

articoli 37 e 41 sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. La stessa sanzione si applica nel

caso in cui l’omissione o il ritardo, anche parziale, consegue alla liquidazione automatizzata di cui

all’articolo 37.

Art. 62

(Disposizioni comuni)

1.Per le violazioni tributarie in materia di imposte sui giochi pubblici, anche senza vincita in

denaro, si applicano il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e

l’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni.

  1. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni da parte dell’Agenzia trovano applicazione gli articoli 9

e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

CAPO IV

PENALI CONVENZIONALI

Art. 63

(Disposizioni generali in materia di penali convenzionali)

  1. Negli schemi di convenzione accessiva alla concessione di gioco le clausole relative a penali

sono predisposte, oltre che nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, non

automaticità, nonché di gradualità in funzione della gravità dell’inadempimento, tenendo conto dei

seguenti limiti:

  1. a) la penale convenzionale è di misura non superiore complessivamente al quindici ovvero cinque

per cento delle somme dovute, rispettivamente, all’Agenzia in caso di mancato o ritardato

versamento delle stesse, nonché degli interessi nella misura del saggio di interesse legale nei

limiti di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, calcolati dal giorno

successivo alla scadenza di quello stabilito per l’effettivo versamento, salva l’applicazione

dell’articolo 1384 del codice civile;

  1. b) la penale convenzionale è di misura non superiore ad euro 20.000,00 in caso di ritardo superiore

a trenta giorni nella presentazione di documentazione ovvero di adempimento a prescrizioni

relative alla registrazione dei diritti di proprietà intellettuale, sulla base di quanto previsto dalle

convenzioni accessive alle concessioni;

  1. c) la penale convenzionale è di misura non superiore complessivamente al cinque per cento della

differenza tra la raccolta, le vincite e l’imposta o l’utile erariale dell’anno precedente, a

fronte di inadempimento, qualora imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, agli

obblighi previsti dalla convenzione di concessione e diversi da quelli di cui alle lettere a) e b),

nonché a fronte del mancato rispetto dei livelli di servizio previsti dalla convenzione di

concessione;

  1. d) la penale convenzionale è di euro 500 al giorno per punto di offerta di gioco nel caso di

sospensione non autorizzata, qualora imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, delle

attività di raccolta del gioco, presso tale punto di offerta, per un periodo superiore a 15 giorni.

  1. L’importo complessivo della somma dovuta a titolo di penale convenzionale è ridotto alla metà

se il concessionario provvede al versamento dell’importo dovuto e della penale stessa entro

quindici giorni dal ricevimento della contestazione.

  1. Con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, sono stabilite le disposizioni di

attuazione del presente articolo, incluse quelle relative al procedimento di accertamento,

contestazione e irrogazione delle penali convenzionali, particolarmente rispettose del diritto di

partecipazione procedimentale e del contraddittorio, anche attraverso la previsione di una fase di

contestazione precedente a quella di adozione del provvedimento finale, che in ogni caso, a pena di

nullità, contiene il computo analitico della penale dovuta. Deve altresì essere disposto un obbligo

di motivazione e di precisa individuazione dei criteri e dei dati adottati al fine di determinare il

valore complessivo della penale richiesta.

TITOLO IV

(art. 14, co. 2 lett n) della l. n. 23/2014)

CONTROLLI

CAPO I

POTERI E ATTIVITA’

Art. 64

(Attribuzioni e poteri degli uffici dell’Agenzia)

  1. Gli uffici dell’Agenzia, nell’ambito delle attività loro demandate in materia di giochi, anche

senza vincita in denaro, rilevano le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi

versamenti d’imposta e provvedono all’accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori

imposte dovute. Gli uffici vigilano sull’osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle

convenzioni di concessione in materia di giochi pubblici, anche senza vincita in denaro.

  1. Nell’adempimento dei loro compiti gli uffici dell’Agenzia si avvalgono delle attribuzioni e dei

poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, e successive modificazioni, ove applicabili. A tali fini, l’autorizzazione prevista dal citato

articolo 51, secondo comma, numeri 6-bis) e 7), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633

del 1972, è rilasciata dal Direttore dell’Agenzia o dai Direttori centrali individuati con

provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

  1. Nell’adempimento dei loro compiti di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di gioco

i dipendenti dell’Agenzia possono, ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, e

successive modificazioni, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi

dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici, nonché ad ogni altra operazione

tecnica, anche avvalendosi del partner tecnologico dell’Agenzia. Possono altresì procedere al

sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nelle forme

e nei limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro da parte della polizia giudiziaria.

Art. 65

(Attribuzioni e poteri di altri soggetti)

  1. Il Corpo della Guardia di Finanza coopera con l’Agenzia con le modalità e le facoltà di cui

all’articolo 15, comma 8-duodecies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

  1. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza e gli

organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza

di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di gioco

pubblico li comunicano all’Agenzia e al comando provinciale del Corpo della Guardia di Finanza

territorialmente competenti. Gli organi di polizia giudiziaria, previa autorizzazione dell’autorità

giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura

penale, trasmettono all’Agenzia e al comando provinciale del Corpo della Guardia di Finanza

territorialmente competenti documenti, dati e notizie acquisiti nell’esercizio dei poteri di polizia

giudiziaria, ai fini del loro utilizzo nell’attività di contestazione e accertamento amministrativo e

fiscale.

  1. L’Agenzia può affidare, in convenzione, l’accertamento e i controlli in materia di prelievo e

imposta di cui agli articoli 37 e 41 alla Società italiana degli autori ed editori. Nell’adempimento

dei compiti previsti in convenzione la Società italiana degli autori ed editori si avvale delle

attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili.

Art. 66

(Attività di controllo)

  1. L’Agenzia pianifica lo svolgimento di un numero di controlli, relativo ad almeno il venti per

cento del numero dei punti di offerta di gioco della rete fisica di raccolta del gioco pubblico,

avendo come primario obiettivo il rispetto degli obblighi e dei divieti in materia di gioco pubblico

nonché degli obblighi tributari ed il contrasto alla diffusione del gioco online presso esercizi della

rete fisica.

  1. Nel corso di ogni accesso, verifica o ispezione, il personale incaricato, munito di idoneo

tesserino di riconoscimento nonché di specifico ordine di servizio dell’Agenzia accerta il rispetto

dei divieti finalizzati al contrasto del gioco minorile e degli obblighi e dei divieti in materia di

pubblicità dei giochi pubblici. Al fine di incrementare l’efficacia dell’azione di prevenzione e

repressione dei relativi illeciti, la selezione degli esercizi terrà conto, per una quota non inferiore al

trenta per cento dei controlli complessivi da effettuare, della collocazione degli esercizi stessi nelle

vicinanze di luoghi sensibili.

  1. Gli obiettivi, le modalità ed i compiti degli uffici dell’Agenzia, nel settore dei controlli, sono

definiti con specifiche linee guida adottate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

  1. Al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle attività di controllo, è avviata la realizzazione

di apposite procedure di automazione per la contestazione e l’irrogazione delle sanzioni

amministrative in materia di giochi pubblici e per lo svolgimento delle attività connesse

all’accertamento tributario nonché progetti specifici per l’integrazione delle metodologie esistenti

di controllo automatizzato da remoto.

Art. 67

(Piani straordinari dei controlli)

  1. L’Agenzia ha la facoltà di promuovere piani straordinari di contrasto del gioco illegale e

dell’evasione ed elusione fiscale nel settore dei giochi pubblici.

  1. Ai fini di cui al comma 1 presso l’Agenzia opera un apposito Comitato presieduto dal Direttore

dell’Agenzia e di cui fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell’Arma dei

carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della stessa Agenzia. Il Comitato, che può

avvalersi dell’ausilio del partner tecnologico della Agenzia, di altri organi della pubblica

amministrazione, di enti pubblici e di associazioni rappresentative, sovraintende alla definizione,

secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, di strategie e indirizzi, alla pianificazione

e al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull’intero territorio nazionale, per

la prevenzione e repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori di età.

Particolare e specifica attenzione è dedicata dal comitato all’attività di prevenzione e repressione

dei giochi on line illegali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso

spese a qualsiasi titolo.

  1. I piani straordinari di cui al comma 1 sono definiti dal Comitato di cui al comma 2 che ne indica

gli obiettivi specifici da perseguire ed il numero di controlli da eseguire.

  1. Per le finalità di cui al presente articolo, l’Agenzia predispone e alimenta, nell’ambito degli

ordinari stanziamenti di bilancio, una banca dati integrata di tutte le informazioni derivanti

dall’ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonché dall’attività di controllo da chiunque effettuata e

da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e l’elaborazione, anche tecnico-statistica, degli

elementi informativi della banca dati sono utilizzati per la rilevazione dei possibili indici di

anomalia e di rischio, idonei ad avviare le proprie attività di controllo, di prevenzione e di contrasto

degli illeciti nel settore dei giochi pubblici.

TITOLO V

DEI SINGOLI GIOCHI

(art. 14, co. 1 lett. a) e c) l. n. 23/2014)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 68

(Vendita e raccolta delle giocate)

  1. Fermo quanto previsto dall’articolo 81 comma 1 relativamente ai giochi di cui all’articolo 7

comma 1 lettera f), la vendita e la raccolta delle giocate è effettuata dal concessionario, sotto la

sua responsabilità, attraverso la propria rete di punti di offerta di gioco. Nessuna responsabilità

può essere imputata all’Agenzia per atti e fatti posti in essere dal concessionario

nell’espletamento di tali attività.

Art. 69

(Vincite)

  1. Il regolamento di ciascun gioco stabilisce la natura e l’entità delle vincite.

Art. 70

(Misura del compenso dei rivenditori)

  1. Il compenso dei rivenditori, per i giochi di cui all’articolo 45, è determinato in misura

commisurata ad ogni giocata o biglietto venduto ovvero in misura percentuale sull’importo delle

poste riscosse.

Art. 71

47

(Partecipazione al gioco)

  1. La avvenuta partecipazione al gioco risulta da apposito titolo, ove previsto, in funzione del

singolo gioco, integro in ogni sua parte, che costituisce l’unico titolo al portatore valido per la

riscossione dei premi e per la richiesta dei rimborsi, a seguito di avvenuta verifica. Non è

ammessa la prova testimoniale ai fini della dimostrazione della vincita.

Art. 72

(Pagamento delle vincite)

  1. Il concessionario è responsabile del pagamento delle vincite in denaro dei giochi dallo stesso

gestiti, secondo quanto previsto dal presente decreto, ovvero dal regolamento di gioco.

  1. Il regolamento di gioco stabilisce le singole vincite in denaro e disciplina le modalità, i tempi e

i luoghi per la loro riscossione, nonché i presupposti, le modalità, i tempi e i luoghi degli

eventuali rimborsi.

  1. Il regolamento di gioco disciplina altresì le modalità e i tempi di conservazione da parte del

concessionario dei titoli di gioco vincenti e pagati e di quelli vincenti ma non pagati a causa di

loro irregolarità, nonché le ricevute dei rimborsi. Il regolamento prevede altresì che eventuali

fondi per il pagamento delle vincite o dei premi sono versati all’erario in caso di cessazione

dell’offerta del gioco.

Art. 73

(Pubblicazione delle comunicazioni)

  1. Ogni comunicazione relativa agli esiti di ciascun gioco con vincita in denaro è effettuata sul

sito istituzionale del concessionario. In materia di scommesse, sul medesimo sito sono altresì

riportate le validazioni dei risultati.

  1. Sul sito istituzionale del concessionario sono inoltre riportati, per ciascun gioco, la misura delle

quote, delle vincite, nonché le relative probabilità.

  1. Il regolamento di gioco stabilisce quali delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono altresì

riportate sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Art. 74

(Manutenzione dei prodotti di gioco)

  1. In considerazione del generale dovere di conservazione dei valori patrimoniali pubblici,

nonché di quello particolare di assicurare il miglioramento dei livelli di servizio in materia di

giochi pubblici, al fine di preservarne lo svolgimento e di salvaguardare i valori delle relative

concessioni, oltre che garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi diversi,

con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Agenzia, è consentita

l’adozione di ogni misura utile di sostegno della offerta di gioco, incluse quelle che riguardano il

prelievo, la restituzione in vincita e la posta di gioco, nei casi in cui la relativa offerta di specifici

prodotti denoti una perdita di raccolta e di gettito erariale, nell’arco dell’ultimo triennio, non

inferiore al quindici per cento all’anno. In tali casi, tenuto conto della sostanziale natura

commerciale delle attività di gioco oggetto di concessione, con i conseguenti, obiettivi ed

ineliminabili margini di aleatorietà delle relative scelte, i provvedimenti adottati ai sensi del

48

presente comma non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari.

CAPO II

GIOCO MEDIANTE APPARECCHI

Art. 75

(Gioco mediante apparecchi con vincita in denaro)

  1. Fuori dai casi di apparecchi di cui ai commi 2 e 3 ovvero di macchine vidimatrici per i giochi

gestiti dallo Stato, sono vietati gli apparecchi per il gioco automatici, semiautomatici ed

elettronici per il gioco d’azzardo che hanno insita la scommessa o che consentono vincite

puramente aleatorie di un qualsiasi premio, in denaro o in natura, ovvero vincite in denaro di

valore superiore ai limiti fissati al comma 2.

  1. Fermo in ogni caso quanto previsto dagli articoli 10 e 11, sono apparecchi idonei per il gioco

lecito, di cui all’articolo 7, comma 1, lettere, rispettivamente, a) e b):

  1. a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente

collegati alla rete telematica di cui all’ articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con

l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico

definiti con provvedimenti della Agenzia, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono

presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere,

all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni

di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1

euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro,

ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite,

computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più

di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento e non superiori al … per

centodelle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del

poker o comunque le sue regole fondamentali. Con provvedimento della Agenzia può essere

prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla presente lettera;

  1. b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del predetto

decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, che si attivano esclusivamente in

presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali

apparecchi, con regolamento emanato, di concerto con il Ministro dell’interno, ai sensi

dell’articolo 7, comma 4, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima e massima, comunque contenute tra il … per cento e il … per

cento, della raccolta da destinare a vincite;

3) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a

cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla

raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente

lettera, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11.

Art. 76

(Gioco mediante apparecchi senza vincita in denaro, con ricompensa di modico valore o di puro intrattenimento)

  1. Si considerano altresì apparecchi e congegni per il gioco lecito, che in nessun caso possono

riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali:

  1. a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità

fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di

valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono,

direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti

di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In

tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

  1. b) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i

quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della

singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;

  1. c) quelli meccanici ed elettromeccanici, differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e b),

attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che

possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita,

nonché quelli meccanici ed elettromeccanici per i quali l’accesso al gioco è regolato senza

introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

  1. Gli apparecchi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per le manifestazioni a premio. Se

erogano premi, gli stessi possono essere costituiti esclusivamente da oggetti di modico valore

ovvero da tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il regolamento di cui al comma 3,

utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per il ritiro di premi non convertibili in

alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all’interno del medesimo punto di

offerta di gioco.

  1. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Agenzia,

emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive

modificazioni, sono stabilite la disciplina amministrativa degli apparecchi di cui al comma 1, ivi

inclusa la determinazione degli esercizi presso i quali gli stessi possono essere installati e la

determinazione del parametro numerico di apparecchi per superfice dei medesimi esercizi,

nonché le loro regole tecniche di produzione.

  1. I commi da 3 a 11 dell’articolo 110 del Tulps sono abrogati. Le disposizioni di cui a tali commi

continuano comunque ad esplicare i loro effetti relativamente ai rapporti sorti sulla loro base e

non ancora definiti, nonché ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I

riferimenti normativi alle tipologie, modalità e limiti di gioco, sanzioni di cui alle disposizioni

previste dai commi da 3 a 10 dell’articolo 110 del Tulps, ovunque ricorrenti, si intendono

effettuati alle corrispondenti disposizioni degli articoli 52, 75 e76 del presente decreto.

Art. 77

(Nulla osta)

  1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al regolamento previsto

dall’articolo 20, la produzione, l’importazione e la gestione degli apparecchi di cui agli articoli

75 e 76 sono subordinate ad autorizzazione da parte dell’Agenzia, sulla base di regole tecniche

definite d’intesa con il Ministero dell’interno-Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base

delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformità degli apparecchi e dei congegni

alle caratteristiche stabilite per la loro idoneità al gioco lecito, l’Agenzia organizza e gestisce un

apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti

apparecchi.

  1. Gli importatori e i produttori degli apparecchi di cui agli articoli 75 e 76presentano un

esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare

alla Agenzia per la verifica tecnica della loro conformità alle rispettive prescrizioni e della loro

dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e

delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l’impiego di programmi o

schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l’impiego

di dispositivi che impediscono l’accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare

che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata,

risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell’apparecchio o del congegno ovvero che

essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la

rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di

funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun

apparecchio e congegno, ad un’apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o

dall’importatore in relazione all’apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell’esito

positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. Il concessionario per la gestione della

raccolta di gioco mediante gli apparecchi di cui all’articolo 75 e il proprietario degli apparecchi di

cui all’articolo 76stipula convenzioni per l’effettuazione della verifica tecnica, inoltrandone copia

alla Agenzia.

  1. L’Agenzia rilascia nulla osta, oltre che ai produttori e agli importatori degli apparecchi di cui

agli articoli 75 e 76, ai proprietari di tali apparecchi, solo se muniti del titolo abilitativo di cui

all’articolo 88 del Tulps, che rispondono, sotto la loro esclusiva responsabilità, della loro

gestione. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero

predeterminato di apparecchi, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero

progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi sono conformi al

modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma 2. I produttori e gli

importatori dotano ogni apparecchio, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa

di cui al comma 2. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi una

copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio, la relativa scheda esplicativa. La copia del

nulla osta e la scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi, in occasione di

ogni loro ulteriore cessione.

  1. I proprietari degli apparecchi di cui al comma 1 prodotti o importati dopo la data di entrata in

vigore del presente decreto richiedono il nulla osta previsto dal comma 3, precisando in

particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è

effettuata nonché gli estremi del nulla osta del produttore o dell’importatore ad essi relativo.

  1. Fatta eccezione per gli apparecchi di cui agli articoli 75, comma 2, lettera b), e 76, il nulla osta

rilasciato ai sensi del comma 4 dalla Agenzia decade automaticamente quando i relativi

apparecchi risultino, in considerazione dell’apposizione degli stessi in stato di magazzino, ovvero

di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a novanta giorni, anche non continuativi,

temporaneamente non collegati alla rete telematica prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

  1. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell’interno-

Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché il Ministero dell’economia e delle finanze e gli

ufficiali ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e

con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei

congegni di cui al comma 1 ovvero di coloro che comunque li detengono verificando altresì che,

per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla ostaovvero la certificazione di cui

all’articolo 20, che gli stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa

scheda esplicativa. In caso di irregolarità, è automaticamente nullo il nulla osta del produttore o

dell’importatore o del proprietarioovvero la certificazione di cui all’articolo 20, relativamente

agli apparecchi che risultano irregolari, e il relativo titolo è ritirato, ovvero dallo stesso sono

espunti gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.

  1. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per

l’attività finalizzata all’applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell’acquisizione e del

reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto,

lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di

propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli

articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

successive modificazioni, ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 78

(Elenco dei proprietari

di apparecchi per il gioco con vincite in denaro)

  1. Presso l’Agenzia è tenuto l’elenco delle persone proprietarie degli apparecchi per il gioco di

cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b). L’iscrizione nell’elenco riporta i dati identificativi,

inclusi quelli anagrafici e di relativa residenza, della persona. In caso di persona giuridica, oltre

alla indicazione della ragione sociale, i dati identificativi riguardano la persona fisica dotata dei

poteri di rappresentanza della persona giuridica. In caso di persona diversa da un concessionario,

l’iscrizione riporta altresì il numero della concessione in relazione alla quale operano gli

apparecchi di proprietà della persona iscritta. In corrispondenza di ciascun iscritto nell’elenco è

riportato un codice idoneo ad identificarlo senza divulgazione dei dati personali.

  1. Nell’elenco sono inoltre iscritte, in corrispondenza dei proprietari di apparecchi, le persone

che, nell’interesse, per conto e sotto la responsabilità dei relativi proprietari, nonché sulla base di

appositi contratti stipulati con i proprietari, effettuano una qualunque operazione di custodia,

manutenzione, raccolta dei ricavi ovvero gestione degli apparecchi per il gioco di cui all’articolo

7, comma 1, lettera a). Nell’elenco sono riportati anche i dati identificativi di cui al comma 1

riguardanti gli iscritti diversi dai proprietari degli apparecchi.

  1. L’iscrizione presuppone il versamento alla Agenzia della somma di euro 150,00. La

persistenza dell’iscrizione implica il versamento annuo alla Agenzia, anche per frazione di anno,

della somma di euro 150,00. Sono fatti salvi i versamenti che, alla data di entrata in vigore del

regolamento di cui all’articolo 19, risultano effettuati dalle persone iscritte nel registro esistente

anteriormente alla predetta data e che hanno i requisiti per essere iscritti altresì nell’elenco di cui

al presente articolo.

  1. Requisito essenziale per l’iscrizione nell’elenco è che ciascuna delle persone di cui al comma

1, primo periodo, sia proprietaria di non meno di duecento apparecchi per il gioco di cui

all’articolo 7, comma 1, lettera a), nonché in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 88

del Tulps. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della

Agenzia, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

successive modificazioni, sono individuati gli ulteriori requisiti, di solidità organizzativa e

patrimoniale, nonché, ove necessario, di moralità, affidabilitàe professionalità, che occorrono per

l’iscrizione nell’elenco. Con lo stesso regolamento sono stabilite le cause di cancellazione

dall’elenco ovvero di decadenza dalla iscrizione nello stesso, nonché ogni eventuale disposizione

di attuazione del presente articolo.

CAPO III

SCOMMESSE E GIOCHI DI IPPICA NAZIONALE

Art. 79

(Disposizioni in materia di scommesse

e di giochi di ippica nazionale)

  1. Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina in materia di scommesse, a quota

fissa e a totalizzazione, su eventi sportivi, anche simulati, inclusi quelli relativi alle corse dei

cavalli, nonché su altri eventi, anche simulati, oltre che su giochi di ippica nazionale, raccolti in

rete fisica, stabilita con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, continuano a

trovare applicazione le disposizioni vigenti in materia di fonte primaria e secondaria, incluse le

relative disposizioni applicative, e, in particolare, quelle dei regolamenti emanati con decreto del

Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina

organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,

nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dei regolamenti di attuazione dell’articolo 3, comma

78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e loro successive modificazioni.

  1. Con il regolamento emanato ai sensi del comma 1 sono, in particolare, individuate le tipologie

di eventi sui quali in Italia non è consentito scommettere ed introdotte disposizioni per consentire,

a decorrere dall’1° gennaio 2016, direttamente da parte di concessionari per la raccolta di

scommesse a quota fissa, previo nulla osta da parte dell’Agenzia, la formazione e gestione del

palinsesto degli eventi sui quali gli stessi accettano scommesse, nonché, direttamente da parte dei

parte dei concessionari, la determinazione delle quote di scommessa e la certificazione dei

risultati degli eventi che determinano le vincite. Con lo stesso regolamento sono altresì introdotte

le regole tecniche in funzione delle quali il partner tecnologico dell’Agenzia si limita a

riscontrare in tempo reale le scommesse accettate, la certificazione degli dei risultati degli eventi,

le vincite pagate e i rimborsi effettuati dai concessionari, nonché ogni altro dato utile a fini di

controllo.

CAPO IV

GIOCO DEL BINGO

Art. 80

(Bingo)

  1. Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina del gioco del Bingo raccolto in rete

fisica, stabilita con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, con la quale sono

stabiliti altresì i doveri dei concessionari per la raccolta di tale gioco relativamente alle

certificazioni di sistema, continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento

emanato con decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successive

modificazioni, recante norme per l’istituzione del gioco «Bingo», nonché le relative disposizioni

di attuazione vigenti.

CAPO V

GIOCHI NUMERICI A QUOTA FISSA

Art. 81

(Lotto)

  1. L’esercizio del gioco del lotto è riservato allo Stato. La gestione del servizio del gioco del

Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa è amministrato, attraverso la rete

dei concessionari di cui all’articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive

modificazioni, nonché all’articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e

successive modificazioni, dal Ministero dell’economia e delle finanze per mezzo dell’Agenzia,

ovvero è affidatain concessione aggiudicata dalla Agenzia, nel rispetto dei principi e delle regole

comunitarie e nazionali, ad una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o

raccolta di gioco, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di

idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica, scelta mediante procedura di

selezione aperta, competitiva e non discriminatoria.

  1. Il gioco del lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri compresi tra l’uno e il novanta su

ciascuna delleruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino,

Venezia e Nazionale. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna

ruota. Le estrazioni del gioco del lotto sono eseguite pubblicamente dal concessionario presso i

locali dallo stesso prescelti, ubicati nei capoluoghi di provincia sede di ruota per alcune o tutte le

ruote.

  1. L’importo della giocata minima del lotto è fissata in euro 1, con incrementi di euro 0,50 e la

giocata massima non può essere superiore aeuro 200. Il giocatore può frazionare l’importo in

poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a euro 0,05 o multipli di 0,05.

  1. Le modalità di effettuazione delle scommesse, l’importo delle giocate, le modalità di

pagamento delle vincite, la procedura di reclamo avverso la dichiarazione del concessionario di

esclusione della giocata, gli importi di cui al comma 3, le innovazioni del gioco, nonché le

disposizioni di cui all’articolo 88, possono essere modificati ai sensi degli articoli 7 e 8. Fino alla

data di entrata in vigore di tali modifiche, restano in vigore le disposizioni regolatrici del gioco

vigenti anteriormente alla predetta data e, in particolare, quelle della legge 2 agosto 1982, n. 528,

e successive modificazioni, della legge 19 aprile 1990, n. 85, e successive modificazioni, del

decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, e successive modificazioni, e le

relative disposizioni applicative.

Art. 82

(Sistema di gestione del gioco)

  1. Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle

giocate, dell’emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e

della convalida delle vincite.

  1. Le giocate sono ricevute presso le ricevitorie del lotto mediante l’impiego di apparecchiature

automatizzate che assicurino il rilascio dello scontrino concernente l’avvenuta giocataovvero

possono essere effettuate attraverso la rete internet, televisione digitale, terrestre e satellitare,

telefonia fissa e mobile, nonché tramite qualunque altro mezzo assimilabile per modalità e

caratteristiche con esclusione della raccolta in luoghi pubblici con apparecchiature che ne

permettano la partecipazione telematica con relativo attestato di avvenuta giocata.

  1. Lo scontrino del gioco del lotto, se conforme alle caratteristiche stabilite per le ricevute del

gioco con provvedimento direttoriale dell’Agenzia,attesta l’avvenuta giocata econferisce il diritto

a partecipare alla estrazione.

Art. 83

(Premi e pagamento della vincita)

  1. I premi del lotto sono:
  2. a) sorti del gioco: premi per ogni combinazione;
  3. b) estratto semplice: undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta;
  4. c) estratto determinato: cinquantacinque volte la posta;
  5. d) ambo: duecentocinquanta volte la posta;
  6. e) ambetto: duecentosessanta volte la posta;
  7. f) terno: quattromilacinquecento volte la posta;
  8. g) quaterna: centoventimila volte la posta;
  9. h) cinquina: sei milioni di volte la posta.
  10. Il valore della posta è diviso per il numero delle combinazioni generate dai numeri pronosticati,

il premio massimo cui può dare luogo ogni scontrino di gioco, comunque sia ripartito tra le poste

l’importo delle scommesse, non può eccedere la somma di 6 milioni di euro. È ammessa una sola

ricevuta di gioco per tutte le combinazioni di gioco effettuate.

  1. Il pagamento delle vincite è eseguito su presentazione dello scontrino in originale a condizione

che questo sia integro, completo in tutti i suoi dati e corrisponda alla registrazione effettuata

presso il sistema automatizzato di cui all’articolo 82.

  1. Il pagamento deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro e non oltre il sessantesimo

giorno dalla data di pubblicazione del bollettino ufficiale del gioco del lotto. Il bollettino contiene

tutti gli elementi atti ad individuare le vincite con relativo ammontare al netto delle ritenute di

legge, è disponibile presso la ricevitoria in cui la giocata è stata effettuata.

Art. 84

(Altre modalità del gioco del lotto)

  1. Costituisce modalità di svolgimento del gioco del lotto quella denominata “10elotto”. La

partecipazione al gioco si effettua con collegamento alle estrazioni del lotto oppure nella modalità

immediata o a intervallo di tempo.La giocata si effettua pronosticando da 1 a 10 numeri, da

confrontare con un’estrazione di 20 numeri vincenti.

  1. Costituisce modalità di svolgimento del gioco del lotto altresì quella denominata “LOTTO

PIU”, consistente in giocate predefinite su una ruota o su tutte le ruote con l’applicazione di

moltiplicatori diversi da quelli fissati all’articolo 83.

Art. 85

(Rete fisica di raccolta)

  1. I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite ordinarie

di prodotti da fumo e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione

dell’automazione del gioco ne effettuavano la raccolta con il sistema manuale, nonché presso le

rivendite speciali di prodotti da fumo di cui all’articolo 4 comma 2 lettere a), b), c), d), e numeri

1), 4), 5), 6) ed all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio

2013, n. 38, e successive modificazioni.

  1. La perdita per qualsiasi causa della titolarità della rivendita comporta l’automatica decadenza

dalla concessione del gioco del lotto.

  1. L’aggio per i raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura dell’otto per cento delle

riscossioni lorde.

  1. Le ricevitorie del lotto devono essere contrassegnati all’esterno del locale dalla insegna

prescritta dall’Agenzia.

  1. Le ricevitorie del lotto devono restare aperti al pubblico tutti i giorni tranne quelli riconosciuti

festivi agli effetti civili, ma possono richiedere autorizzazione all’Agenzia per l’apertura delle

rivendite, ai fini della raccolta del gioco del lotto, anche nei giorni festivi.

Art. 86

(Disposizioni procedurali)

  1. L’apertura di una ricevitoria per la raccolta del gioco del lotto può essere chiesta soltanto da chi

è già titolare di una rivendita di cui all’articolo 85, comma 1.

  1. La domanda, redatta su apposito modulo reso disponibile, unitamente alle istruzioni per il suo

inoltro, dall’Agenzia sul proprio sito istituzionale, è rivolta all’ufficio dell’Agenzia competente

per territorio, in base all’ubicazione della rivendita, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 1°

marzo di ciascun anno, tale periodo può essere modificato con provvedimento dell’Agenzia.

  1. Sulla base delle domande pervenute l’Agenzia redige le graduatorie su base territoriale, sulla

base del criterio dell’anzianità della domanda e dell’anzianità di servizio e stabilisce l’eventuale

assegnazione delle ricevitorie al raggiungimento dell’incasso minimo a livello di media comunale

a seconda dei parametri stabiliti con apposito provvedimento della stessa Agenzia.

  1. In caso di mancato raggiungimento dell’incasso di cui al comma 3 l’Agenzia può autorizzare,

acquisito il parere di apposita commissione costituita, senza oneri a carico della finanza pubblica,

da rappresentati dell’Agenzia e delle organizzazione sindacali maggiormente rappresentative sul

piano nazionale,reso anche in base ai criteri di redditività stabiliti dalla commissione stessa, il

rilascio di nuove concessioni ai rivenditori di prodotti da fumo che ne facciano richiesta,

presentando apposita domanda in qualsiasi periodo dell’anno, qualora la rivendita richiedente sia

posta a distanza di almeno 1000 metri dalla ricevitoria più vicina; per i comuni con popolazione

pari o superiore a 10.000 abitanti, tale distanza è ridotta ad almeno 400 metri. Tali ricevitorie

verranno automaticamente soppresse in caso di trasferimento della rivendita a distanza inferiore a

quella prevista dalla rivendita–ricevitoria più vicina e nel caso di allontanamento per il

mantenimento della concessione dovrà essere verificata la sussistenza di esigenze di servizio

nella nuova zona d’influenza della rivendita salvo la sussistenza del requisito della redditività

comunale. In caso di rigetto dell’istanza di assegnazione della ricevitoria, il titolare della rivendita

non potrà presentare una nuova istanza prima della fine dell’anno solare con riferimento alla data

del provvedimento di rigetto per consentire, in tal modo, alla commissione succitata la possibilità

di valutare le eventuali mutate condizioni del contesto in cui la rivendita è ubicata.

  1. L’aggiudicatario fornisce a garanzia degli obblighi contrattuali una cauzione dell’importo di

euro 5.000, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La

misura di detta cauzione è ridotta ad un ventesimo se prestata collettivamente e solidalmente da

più concessionari e per un importo minimo di euro 12.500. A partire dall’esercizio successivo, il

predetto primo importo è commisurato all’ammontare medio delle riscossioni di due settimane

conseguito nell’esercizio precedente arrotondato ai successivi 500 euro. L’importo della cauzione

non potrà in ogni caso essere inferiore a 5.000 euro. L’aggiudicatario è tenuto altresì a fornire

l’attestazione del pagamento dell’una-tantum dovuta per l’installazione del terminale per la

raccolta del gioco del lotto.

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  1. Per la copertura dei rischi derivanti da furti, rapine ed incendio, che abbiano per oggetto gli

incassi del gioco del lotto, gli aggiudicatari sono tenuti a stipulare, anche in forma collettiva,

apposita assicurazione. Per il primo d’anno d’esercizio la copertura prevista deve essere pari alla

metà dell’incasso medio settimanale di tutte le ricevitorie ubicate nella provincia in cui insiste la

privativa.

Art. 87

(Raccolta a distanza)

  1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 101, comma 1, lettera a), la persona giuridica cui

compete, anche in concessione, la gestione del servizio del lotto può altresì raccogliere a distanza

il gioco del lotto, anche con le modalità di svolgimento di cui all’articolo 84, se dispone di un

sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall’Agenzia.

  1. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono stabilite ai sensi degli articoli 7 e 8 e,

fino alla data di entrata in vigore di tali disposizioni, restano in vigore quelle in materia di

raccolta a distanza del lotto, in tutte le sue modalità, vigenti anteriormente alla predetta data.

CAPO VI

GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE

Art. 88

(Definizione e disciplina)

  1. Sono giochi numerici a totalizzatore nazionale i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da

parte dei giocatori all’atto della giocata, ovvero sull’attribuzione alla giocata medesima di numeri

determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco è conferita ad

un unico montepremi, avente una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale, e

che prevedono altresì la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti

appartenenti alla medesima categoria di premi.

  1. Alla istituzione dei singoli giochi, tra i quali prevedere comunque l’Enalotto, i suoi giochi

complementari ed opzionali e le relative forme di partecipazione a distanza, nonchè alla

definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche

d’infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di

acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in

funzione dell’andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla

individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione

indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell’ambito della

misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento, si provvede ai

sensi degli articoli 7 e 8. Fino alla data di entrata in vigore di tali disposizioni, restano in vigore

quelle, anche di natura applicativa, regolatrici dei giochi di cui al presente articolo vigenti

anteriormente alla predetta data.

  1. Nelle forme di cui agli articoli 7 e 8 si provvede altresì ad assicurare la costante revisione del

regolamento e della formula di gioco dell’Enalotto, nonché la previsione di nuovi giochi numerici

a totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare il costante allineamento dell’offerta del gioco

all’evoluzione della domanda dei consumatori.

  1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 101, comma 1, lettera a), il concessionario, cui

compete la gestione della raccolta dei giochi di cui al presente articolo, può altresì raccoglierli a

distanza, se dispone di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti

dall’Agenzia.

CAPO VII

CONCORSI PRONOSTICI

Art. 89

(Concorso pronostico)

  1. Il concorso pronostico consiste nell’esprimere il pronostico su eventi sportivi previsti dallo

specifico concorso pronostico.

  1. Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina del concorso pronostico su base

sportiva, stabilita con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, continuano a

trovare applicazione le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché le relative disposizioni di attuazione.

CAPO VIII – LOTTERIE

SEZIONE I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 90

(Lotterie nazionali)

  1. Sono lotterie nazionali:
  2. a) le lotterie a estrazione differita, ove i partecipanti possono conoscere la vincita con l’acquisto

di un biglietto e solo dopo lo svolgimento della relativa estrazione;

  1. b) le lotterie a estrazione istantanea, ove i partecipanti possono immediatamente conoscere la

vincita con l’acquisto di un biglietto sul quale è stato in precedenza impresso, e celato ad

ogni forma di possibile evidenza o ricognizione esplorativa, il risultato di una combinazione

casuale di vincita.

  1. Con provvedimenti dell’Agenzia di cui all’articolo 7, comma 5, si disciplinano, in particolare

per le lotterie ad estrazione differita, anche a distanza, di volta in volta le norme particolari

concernenti le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, il prezzo dei biglietti e le

altre disposizioni eventualmente occorrenti per l’effettuazione delle lotterie stesse, la data di

estrazione dei premi e la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di

estrazione e di abbinamento nonché le disposizioni per il pagamento delle vincite.

3.Per le lotterie ad estrazione istantanea, anche a distanza, con gli stessi provvedimenti, sono

determinate le caratteristiche tecniche ed i valori di vendita di ciascun biglietto/giocata il numero

dei biglietti/giocate prodotti e la quota del ricavato da destinare ai vincitori nonché le disposizioni

per il pagamento delle vincite. Ogni lotteria è chiusa con specifico provvedimento da pubblicare

sul sito istituzionale dell’Agenzia. Dalla data di pubblicazione del provvedimento decorre il

termine di 45 giorni per il reclamo delle vincite da parte dei possessori di biglietti/giocate vincenti.

  1. Il regolamento di gioco è pubblicato sul sito web del concessionario.

5.Con i medesimi provvedimenti può essere disposta per le lotterie istantanee l’attribuzione di uno

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o più premi attraverso una estrazione differita di un vincitore fra tutti i portatori di biglietti che non

hanno conseguito una vincita immediata. Nel caso in cui il pagamento di tale vincita non venga

richiesto entro sessanta giorni successivi alla pubblicazione nel sito web del concessionario e

dell’Agenzia, il premio è devoluto all’erario.

Art. 91

(Biglietti)

  1. I biglietti delle lotterie devono garantire massima sicurezza da ogni forma di manipolazione e di

contraffazione.

  1. Non sono assimilabili alle carte valori i biglietti o qualsiasi altro strumento cartolare rilasciati a

coloro che partecipano alle lotterie.

Art. 92

(Distribuzione e vendita dei biglietti)

1.Per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita l’Agenzia si avvale delle

rivendite di prodotti da fumo e delle ricevitorie del lotto. Possono inoltre essere incaricati della

vendita tutti gli esercizi commerciali nonché le persone fisiche.

  1. L’Agenzia, qualora non gestisca direttamente il servizio, può affidare la distribuzione dei

biglietti al soggetto titolare della convenzione per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea

nonché a consorzi o a società costitute fra gli operatori interessati.

  1. La distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea avviene attraverso

la rete di raccolta del concessionario.

  1. I biglietti delle lotterie possono essere venduti anche all’estero, conformemente alle norme

vigenti nei singoli Stati.

  1. Il punto di vendita percepisce l’aggio pari al 10 per cento del prezzo di ogni biglietto per le

lotterie estrazione differita e pari all’8 per cento del prezzo di ogni biglietto per quelle ad

estrazione istantanea.

Art. 93

(Annullamento dei biglietti)

  1. Sono considerati venduti tutti i biglietti delle lotterie ad estrazione differita che non vengono

annullati anteriormente alla data dell’estrazione.

  1. Si considerano annullati i biglietti che per aver formato oggetto di furto, smarrimento, rapina,

incendio ed avaria non sono stati messi in distribuzione. Il numero e la serie di questi ultimi

biglietti sono indicati con provvedimento dirigenziale dell’Agenzia da rendere noto mediante

pubblicazione sul proprio sito istituzionale prima dell’estrazione.

  1. I biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea oggetto di smarrimento, furto, incendio, rapina

ed avaria sono annullati, quando siano ancora nella disponibilità del concessionario, sulla base di

segnalazione di denuncia da parte del concessionario medesimo, con provvedimento dirigenziale

dell’Agenzia da pubblicare sul proprio sito istituzionale. Ogni provvedimento contiene gli elementi

identificativi dei biglietti per singola lotteria.

  1. I biglietti annullati ai sensi del presente articolo non consentono il pagamento delle vincite

eventualmente reclamate.

SEZIONE II

LOTTERIE AD ESTRAZIONE DIFFERITA

Art. 94

(Gestione diretta)

  1. La gestione e l’esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita sono riservati all’Agenzia

che vi provvede direttamente, anche affidando il servizio e le connesse attività di gestione in

convenzione a qualificati soggetti nella gestione e raccolta di gioco, ovvero mediante una società a

totale partecipazione pubblica, eventualmente assegnando a terzi l’attività di distribuzione.

Art. 95

(Individuazione delle manifestazioni abbinate)

  1. È autorizzata la effettuazione di lotterie nazionali ad estrazione differita, fino ad un massimo di

dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

  1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti

commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono

individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al comma 1. Tale provvedimento deve

essere emanato entro il 15 dicembre di ogni anno ed ha effetto per l’anno successivo.

  1. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza, della validità e

della finalità dell’avvenimento abbinato.

Art. 96

(Estrazioni)

  1. Le operazioni di estrazione sono effettuate pubblicamente nel luogo, giorno ed ora fissati con

provvedimento dell’Agenzia. Il medesimo provvedimento detta, le ulteriori regole e modalità

anche automatizzate, per l’estrazione.

  1. All’inizio delle operazioni è reso noto il totale dei biglietti venduti e l’ammontare dei singoli

premi.

  1. Il controllo delle operazioni di estrazione è effettuato dal Comitato per l’espletamento delle

operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita istituito con decreto dell’Agenzia.

  1. Un funzionario dell’Agenzia redige verbale delle operazioni suddette. Il verbale è sottoscritto

dal Presidente del Comitato di cui al comma 3.

  1. I risultati dell’estrazione sono riportati nel Bollettino ufficiale delle estrazioni pubblicato sul sito

web istituzionale dell’Agenzia.

Art. 97

(Integrazione massa premi)

Le eventuali integrazioni del montepremi delle vincite delle lotterie sono disposte con apposita

richiesta dell’Agenzia mediante utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo di spesa n.3922 dello stato

di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, previa deliberazione del Comitato per

l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita.

Art. 98

(Mancata riscossione delle vincite)

Le somme corrispondenti ai premi relativi ai biglietti/matrici vincenti delle lotterie nazionali ad

estrazione differita, non reclamati dai possessori, entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione

del Bollettino Ufficiale delle estrazioni sul sito istituzionale sono attribuite all’Erario.

SEZIONE III

LOTTERIA AD ESTRAZIONE ISTANTANEA

Art. 99

(Istituzione e chiusura delle lotterie ad estrazione istantanea)

  1. Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia di cui all’articolo 7, comma 5, è istituita ciascuna

lotteria istantanea e ne viene definito il prezzo, la struttura premi, la massa premi, una descrizione

del biglietto, la meccanica di gioco, il pagamento delle vincite.

  1. Con i medesimi provvedimenti può essere disposta l’attribuzione di uno o più premi attraverso

una estrazione differita di un vincitore fra tutti i portatori di biglietti che non hanno conseguito una

vincita immediata. Nel caso in cui il pagamento di tale vincita non venga richiesto entro sessanta

giorni successivi alla pubblicazione nel sito web del concessionario e dell’Agenzia, i premio è

devoluto all’erario.

  1. Il regolamento di gioco è pubblicato sul sito web del concessionario
  2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 viene parimenti disposta la chiusura di ciascuna lotteria

istantanea con i quali vengono disciplinate le modalità e tempi, a pena di decadenza, per il

pagamento dei biglietti vincenti.

Art. 100

(Pagamento delle vincite)

  1. Il pagamento delle vincite delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea è effettuato presso un

qualsiasi punto di offerta di gioco autorizzato al portatore del biglietto vincente, fino all’importo

stabilito con provvedimento dell’Agenzia

  1. Per vincite superiori all’importo di cui al comma 1, il pagamento va richiesto al concessionario

che deve comunque effettuarlo entro trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente, salvo

esito negativo del controllo di autenticità.

  1. I biglietti per risultare vincenti devono essere validati da parte del sistema informatico del

concessionario.

CAPO IX

GIOCO A DISTANZA

Art. 101

(Giochi a distanza)

  1. Costituiscono tipologie di giochi a distanza:
  2. a) le stesse tipologie di gioco di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), d), e), g), h), i), che i

concessionari per le reti di loro raccolta fisica offrono in raccolta, alla medesime condizioni,

attraverso canale telematico;

  1. b) ogni altra tipologia di gioco offerto esclusivamente attraverso canale telematico, dai

concessionari di cui all’articolo 18, disciplinata con regolamento emanato ai sensi degli

articoli 7, comma 3, e 8, riguardante:

1) giochi di abilità e giochi di carte anche nella modalità non a torneo;

2) giochi di sorte a quota fissa;

3) scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori;

4) ogni altra forma di gioco disciplinata con il predetto regolamento.

  1. Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina delle scommesse a distanza a quota

fissa con interazione diretta fra giocatori gioco, stabilita con regolamento emanato ai sensi degli

articoli 7, comma 4, e 8, continuato a trovare applicazione le disposizioni del regolamento emanato

con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2013, n. 47, recante disciplina

delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori.

TITOLO VI

LEGA IPPICA

(art. 14, co. 1 lett. ff) l. n. 23/2014)

Art. 102

(Modalità di costituzione della Lega ippica italiana)

  1. Le modalità di costituzione della Lega ippica italiana-Lippit, di seguito denominata anche

“Lega”, associazione con personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro sottoposta alla

vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell’economia

e delle finanze, sono regolate dal presente decreto e, per quanto non espressamente previsto, dagli

articoli 14 e seguenti del codice civile.

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli allevatori e i

proprietari di trotto e di galoppo, nonché le società di gestione degli ippodromi che si identificano

nell’obiettivo della promozione e del rilancio dell’attività ippica nazionale in tutte le sue

componenti, basata sulla sua riqualificazione etica e sportiva, nell’esercizio della loro autonomia

privata, sottoscrivono l’atto costitutivo della Lega e ne adottano lo statuto.

  1. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, con regolamento del Ministro delle politiche

agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato

ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti per

l’iscrizione alla Lega, nonché la composizione dei relativi organi associativi. In tal caso, i soggetti

di cui al comma 2 che soddisfano i requisiti stabiliti con il regolamento sottoscrivono l’atto

costitutivo della Lega e ne adottano lo statuto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

del regolamento. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali-Dipartimento per la

promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, di concerto, per quanto di competenza, con

il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia, verifica il possesso dei requisiti in

capo ai soggetti di cui al comma 2 e assume ogni altra determinazione utile al fine del compimento

degli atti di autonomia privata cui al medesimo comma.

  1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dall’adozione dello statuto ai sensi

del comma 2 ovvero del comma 3, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta il decreto di riconoscimento della

personalità giuridica di diritto privato della Lega.

Art. 103

(Principi fondamentali dello statuto della Lega)

  1. Lo statuto della Lega stabilisce le percentuali dei voti esprimibili in assemblea da parte delle

diverse categorie di associati alla Lega.

  1. Lo statuto prevede altresì i seguenti organi associativi e la relativa composizione:
  2. a) l’assemblea degli associati;
  3. b) il consiglio direttivo, nominato dall’assemblea degli associati;
  4. c) il presidente, eletto dall’assemblea degli associati tra persone di elevata esperienza manageriale

e notoria indipendenza con il voto favorevole della maggioranza dei soci appartenenti a

ciascuna delle diverse categorie di associati;

  1. d) il collegio dei revisori dei conti, nominato dall’assemblea degli associati, composto da cinque

membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori legali, dei quali tre, di cui

uno destinato alla funzione di Presidente, designati dall’assemblea degli associati, uno dal

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e uno dal Ministro dell’economia e delle

finanze

  1. Il presidente e il consiglio direttivo della Lega durano in carica quattro anni e sono

immediatamente rieleggibili per una sola volta.

  1. Lo statuto prevede la costituzione a fini consultivi di organismi tecnici, rispettivamente per il

trotto e per il galoppo, ciascuno composto da membri, designati dalle associazioni più

rappresentative delle categorie degli allevatori, dei proprietari, degli allenatori, dei fantini o

guidatori, dei gentlemen, delle società di corse.

  1. Ad eccezione del presidente, cui può essere riconosciuto un emolumento per l’attività svolta, i

componenti del consiglio direttivo e delle commissioni tecniche hanno diritto esclusivamente alla

corresponsione di un rimborso per le spese sostenute nell’espletamento dell’incarico

specificamente documentate, entro un tetto fissato con delibera del consiglio direttivo.

  1. Entro sessanta giorni dalla data di adozione dello statuto, la Lega costituisce gli organi previsti

dallo statuto, istituisce la struttura organizzativa e stipula i contratti necessari per il funzionamento

del settore ippico a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla predetta data.

  1. Lo statuto disciplina il numero minimo di convocazioni dell’assemblea ordinaria dei soci,

prevedendo quelle per deliberare sul bilancio rispettivamente preventivo e consuntivo, nonché ogni

quattro anni per la nomina delle cariche sociali. Lo statuto stabilisce altresì le condizioni per la

convocazione delle assemblee su richiesta degli associati, del consiglio direttivo o del collegio dei

revisori dei conti.

Art. 104

(Compiti della Lega)

  1. A decorrere dal … la Lega

provvede annualmente, con le modalità previste dallo statuto:

  1. a) alla definizione e all’aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa

programmazione televisiva, mediante delibera di programmazione trasmessa, per

l’approvazione, senza indugio, la prima volta e, successivamente, entro il 30 ottobre dell’anno

precedente, ai Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’economia e delle

finanze i quali possono far pervenire loro osservazioni nei trenta giorni successivi, decorsi i

quali la delibera entra comunque in vigore.

  1. b) alla pianificazione e alla gestione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la

promozione del settore ippico di cui all’articolo 109;

  1. c) alla ripartizione del fondo annuale di dotazione, tra spese di funzionamento della Lega, spese

funzionali allo svolgimento dell’attività ippica, spese per la promozione del prodotto ippico,

premi alle corse e remunerazione per il funzionamento degli ippodromi gestiti dalle società

associate alla Lega;

  1. d) alla erogazione agli aventi diritto dei premi delle corse, in misura non inferiore al cinquanta per

cento delle entrate totali, nonché alla remunerazione agli ippodromi, secondo quanto previsto da

convenzioni pluriennali stipulate con le relative società di gestione;

  1. e) al coordinamento e alla esecuzione delle attività di marketing e di promozione del prodotto

ippico;

  1. f) alla gestione delle banche dati relative ai cavalli in attività e al libro genealogico degli stessi, alle

gare e alle iscrizioni alle corse;

  1. g) alla esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico funzionale allo svolgimento delle

corse, compresa la gestione del segnale televisivo, esclusi quelli di competenza delle società di

gestione degli ippodromi;

  1. h) al rilascio, al controllo periodico e all’eventuale revisione delle licenze degli operatori e dei titoli

abilitativi per l’esercizio degli ippodromi;

  1. i) al buon funzionamento della giustizia sportiva e ai controlli sulla regolarità delle corse;
  2. l) al buon funzionamento delle procedure per l’iscrizione ai libri genealogici e alla loro tenuta;
  3. m) alla gestione dei rapporti con i concessionari per la raccolta del gioco, anche al fine di rendere

più sicura e trasparente la raccolta delle scommesse in luoghi chiaramente delimitati, in

conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto del gioco patologico,

nonché di tutela delle fasce sociali più deboli, a partire dai soggetti minori di età;

  1. m) alle intese con l’Agenzia, che è competente per la gestione dei rapporti con gli enti e gli

organismi ippici internazionali, anche ai fini dell’acquisto dei diritti sulle corse estere e del loro

inserimento nel calendario degli eventi ippici e del connesso palinsesto televisivo per la raccolta

del gioco, della programmazione tecnico-sportiva di interesse internazionale,

dell’armonizzazione di procedure e regolamenti.

Art. 105

(Vigilanza ministeriale)

  1. A decorrere dal …, il Ministero delle

politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze,

per quanto di competenza, esercita le funzioni di autorità di vigilanza amministrativa nei confronti

della Lega.

  1. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, in particolare, il Ministero delle politiche

agricole, alimentari e forestali vigila sulla:

  1. a) corretta programmazione del calendario annuale delle corse da parte della Lega;
  2. b) d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla buona gestione economicofinanziaria

della Lega;

  1. c) corretto svolgimento dei controlli per la prevenzione ed il contrasto dell’uso di sostanze proibite,

sul buon funzionamento della giustizia sportiva e sulla corretta composizione delle giurie;

  1. d) corretta tenuta dei libri genealogici dell’ippica e dei registri di proprietà dei cavalli;
  2. e) corretta applicazione dei regolamenti tecnici delle corse;
  3. f) corretta tenuta dell’elenco degli associati e degli operatori licenziati.

Art. 106

(Andamento delle scommesse ippiche)

  1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l’Agenzia consultano con cadenza

almeno trimestrale la Lega per una verifica comune sull’andamento della raccolta delle scommesse

su eventi a base ippica, anche al fine di eventuali modificazioni della disciplina vigente in materia e

dell’introduzione di nuove tipologie di giochi su eventi a base ippica. Le modificazioni della

disciplina di fonte regolamentare e amministrativa in materia di giochi su base ippica sono

introdotte previa intesa con la Lega.

Art. 107

(Bilancio della Lega)

  1. La Lega è tenuta a chiudere gli esercizi di bilancio in pareggio.
  2. Qualora la gestione di un esercizio si chiuda con:
  3. a) un avanzo, esso costituisce voce aggiuntiva del fondo di dotazione dell’anno successivo;
  4. b) un disavanzo, esso costituisce voce di spesa obbligatoria per l’anno successivo ed è computato

in diminuzione degli stanziamenti per il funzionamento del settore.

Art. 108

(Totalizzatore, prelievo, premi)

  1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 4 di concerto con il Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, sono disciplinati:

  1. a) i totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, con la razionalizzazione dei relativi costi

tecnici e organizzativi, anche eventualmente prevedendone unificazione e l’esercizio da parte

della Lega sulla base di apposita convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze;

  1. b) le forme di utilizzazione del segnale televisivo, anche ai fini di una sua concessione gratuita alla

Lega;

  1. c) la percentuale della raccolta totale destinata al pagamento delle vincite (payout), compresa tra il

74 ed il 76 per cento;

  1. d) il riordino delle formule di gioco costituenti scommesse su eventi ippici;
  2. e) la remunerazione percentuale dei concessionari per la raccolta di scommesse su eventi ippici;
  3. f) le quote di prelievo, per la valorizzazione e tutela della filiera ippica, derivante dalla raccolta del

gioco praticato mediante scommessa su eventi ippici, destinate alla Lega, nonché le relative

modalità di versamento alla Lega.

  1. L’Agenzia ridetermina, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le funzioni e i

compiti degli uffici preposti alla cura di attività riguardanti la gestione e la raccolta di scommesse

su eventi ippici, anche in relazione a quanto previsto dal comma 1.

Art. 109

(Fondo per il settore ippico)

  1. Le risorse che alimentano il fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del

settore ippico a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre

2017 sono costituite:

  1. a) dalla quota annuale versata dagli associati alla Lega;

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  1. b) dalla quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza della Lega,

versata mensilmente alla stessa Lega dalla Agenzia entro la fine del mese successivo a quello di

pertinenza;

  1. c) dai proventi derivanti dalla cessione in Italia e all’estero dei diritti televisivi, internet, mobile,

audio-video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o

veicolate ed ogni altro sfruttamento di immagine, modulate da apposito regolamento da

sottoscriversi da parte degli operatori;

  1. d) dal contributo erariale straordinario decrescente, di cui all’articolo 14, comma 2, lettera ff), n. 2,

della legge 11 marzo 2014, n. 23, stabilito in euro … milioni per l’anno 2015, euro … milioni

per l’anno 2016 e in euro … milioni per l’anno 2017.

Art. 110

(Disposizioni finali)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le

quote di prelievo destinate al settore ippico ai sensi dell’articolo 1, commi 281 e 282, della legge

30 dicembre 2004, n. 311, sono destinate alla Lega.

  1. A decorrere dal primo gennaio 2018, il contributo di cui all’articolo 116, comma 1, lettera d), è

soppresso.

TITOLO VII

CONCORSO STATALE

Art. 111

(art. 14, co. 2 lett v) della l. n. 23/2014)

(Fondo buone cause)

  1. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo finalizzato prioritariamente

al (…) anche in concorso con la finanza regionale e locale, con una dotazione di

euro( …) milioni.

  1. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito …

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

INFORMATIVA PARLAMENTARE

Art. 112

(Relazione annuale)

  1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette una

relazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della repubblica sul settore dei

giochi pubblici, contenente i dati sullo stato di sviluppo delle concessioni e delle relative reti di

raccolta, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia

di tutela dei consumatori di gioco e della legalità.

CAPO II

(art. 14, co. 2 lett a) della l. n. 23/2014)

ABROGAZIONI E DECORRENZA

Art. 113

(Abrogazioni)

Art. 114

(Entrata in vigore)