“L’applicazione pratica delle misure di prevenzione logistica previste dal regolamento comunale conduce a esiti sproporzionati, in quanto finisce per precludere l’esercizio dell’attività di gioco lecito in quasi tutto il territorio comunale, consentendone di fatto l’insediamento solo nello 0,6% del territorio”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha accolto il ricorso di una sala per l’annullamento del Regolamento Comunale di Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, in materia di giochi approvato con delibera comunale del 17.1.2017 e specificatamente nella parte in cui determina un effetto espulsivo e preclusivo all’installazione e alla collocazione di nuovi apparecchi per il gioco lecito slot e vlt o preclude l’insediamento di nuove attività. La ricorrente ha chiesto al Comune un permesso di costruire per realizzare modifiche interne ed installare un ascensore all’interno di un fabbricato da destinare a sala VLT. L’Ente Locale ha negato il rilascio del titolo abilitativo sul rilievo che “l’immobile da destinare a sala VLT è situato a una distanza inferiore a cinquecento metri da alcuni luoghi sensibili: il regolamento comunale in materia di giochi vieta, infatti, l’apertura di sale pubbliche da gioco e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili indicati dallo stesso regolamento”. La ricorrente ha impugnato, anche tramite motivi aggiunti, il diniego di permesso di costruire e il presupposto regolamento comunale, deducendone “l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare rilevando che l’avversato regolamento comunale determinerebbe di fatto un effetto espulsivo dell’attività di gioco lecito dall’intero territorio municipale, consentendone l’insediamento solo presso due immobili”.
Il Tar “reputa che nel particolarissimo caso concreto sottoposto al suo vaglio, l’applicazione pratica delle misure di prevenzione logistica previste dal regolamento comunale conduca a esiti sproporzionati, in quanto finisce per precludere l’esercizio dell’attività di gioco lecito in quasi tutto il territorio comunale, consentendone di fatto l’insediamento solo nello 0,6% del territorio municipale, come emerge da una perizia depositata dalla ricorrente le cui risultanze non sono state specificamente contestate dal Comune. Il pur lodevole intento del Comune di contrastare la ludopatia non può tradursi in atti che finiscono con lo svuotare completamente l’esercizio della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.). A fronte di una attività ammessa e disciplinata dalla legislazione statale come quella di cui si trattasi, l’ente locale non può adottare provvedimenti i quali finiscano per inibire completamente il suo esercizio, poiché in tal modo verrebbe sostanzialmente espropriato il diritto di iniziativa economica. Per le suesposte considerazioni va annullato il diniego di permesso di costruire e il presupposto regolamento comunale, nella parte in cui prevede che le apparecchiature per il gioco lecito siano installate a oltre 500 metri da tutti i siti sensibili ivi individuati. In sede di riesercizio del potere il Comune dovrà rivalutare l’istanza dell’interessata alla luce dei principi enunciati nella presente sentenza, emendando il regolamento comunale (es. diminuendo il numero dei siti considerati sensibili o ampliando la distanza minima dagli stessi) in modo tale da evitare che l’attività di gioco lecito risulti di fatto bandita nell’intero territorio comunale”. cr/AGIMEG