Giochi, Tar: Le distanze minime in Toscana valgono per slot, vlt e scommesse

La licenza di pubblica sicurezza rilasciata dalla Questura va annullata se è rilasciata a una sala che viola le distanze minime poste dalla legge per il contrasto alle ludopatie della Regione Toscana, quest’ultima infatti si applica non solo ai giochi che necessitano della licenza ex 86 Tulps, ma anche a quelle ex 88 Tulps. E’ quanto ha stabilito il Tar Toscana nella sentenza con  cui ha accolto il ricorso del titolare di una sala Vlt di Viareggio, intentato contro l’apertura di un’altra sala che violava le distanze minime. Il titolare della seconda sala aveva sostenuto in giudizio che le distanze minime riguardassero i soli giochi per cui era prevista la licenza ex 86 Tulps, ma non quelli autorizzati con l’88, una tesi che però il Collegio ha respinto: “si tratta di costruzione che si porrebbe in aperta contraddizione con la ratio della legge, permettendone l’applicazione alle sole autorizzazioni ex art. 86 del T.U.L.P.S. (in cui la presenza di apparecchi per il gioco convive con altre attività) e non alle autorizzazioni ex art. 88, ovvero agli esercizi espressamente destinati alla raccolta delle scommesse ed in cui il rischio della ludopatia è certamente maggiore”. Secondo il giudice, quindi, è “del tutto indiscutibile” che la sala sorga a meno di 500 metri da luoghi sensibili, e che “le autorizzazioni impugnate siano intervenute dopo l’entrata in vigore della legge regionale e non possano pertanto usufruire dell’eccezione riferita alle autorizzazioni precedentemente rilasciate, come quella che legittima l’attività della ricorrente”. Pertanto “deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati”. Respinta invece la richiesta di risarcimento, vista “l’assoluta mancanza della prova del pregiudizio sofferto”, e “non essendo possibile, per il Giudicante, sopperire, attraverso il ricorso al potere equitativo, ad oneri probatori esclusivamente rientranti nella sfera di dominio del danneggiato”. gr/AGIMEG