VLT, Tar Toscana conferma diniego per l’apertura di una nuova sala: “Non avrebbe rispettato le distanze minime da luoghi sensibili”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha emesso una sentenza su un ricorso presentato contro il Ministero dell’Interno e un Comune della provincia di Pisa. Al centro della controversia c’era il rigetto di un’autorizzazione per l’apertura di una sala giochi con apparecchi video terminali (VLT) in un locale situato in una zona ritenuta non idonea dalle autorità.
La richiesta, avanzata all’inizio del 2023, era stata respinta sulla base di una relazione della Polizia Municipale, che aveva evidenziato la vicinanza dell’attività a luoghi considerati “sensibili”, come uno stadio, un istituto di formazione, un’agenzia finanziaria e una struttura socio-sanitaria, tutti entro i 500 metri di distanza previsti dalla normativa regionale. La legge toscana, infatti, vieta l’installazione di sale giochi vicino a scuole, luoghi di culto, centri sportivi o strutture sanitarie per tutelare la collettività.
Nel ricorso, la parte interessata aveva contestato sia il calcolo delle distanze sia la classificazione di alcuni di questi luoghi come “sensibili”, sostenendo che non rientrassero nelle categorie protette dalla legge. Inoltre, era stato chiesto l’annullamento del diniego e un risarcimento per i danni subiti.
Il Tribunale, dopo aver esaminato gli atti, ha giudicato il ricorso infondato. I giudici hanno confermato che almeno due dei luoghi indicati – un centro di formazione professionale e un’agenzia di prestiti su pegno – rientrano tra quelli tutelati dalla normativa. La decisione di rigetto è stata ritenuta legittima, poiché basta la presenza di un solo luogo sensibile per giustificare il diniego. Respinta anche la richiesta di risarcimento, in assenza di un danno ingiusto. ac/AGIMEG