Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, ha emesso un decreto in merito al ricorso proposto da un operatore del settore delle scommesse contro la sospensione per dodici giorni dell’attività esercitata in un punto scommesse situato nel Comune di Pisa. La sospensione era stata disposta dalla Questura di Pisa con un provvedimento notificato nei giorni scorsi, motivato dalla necessità di tutelare i minori e l’interesse pubblico.
Il ricorrente aveva chiesto la sospensione urgente del provvedimento sostenendo che esso avrebbe causato un danno grave e immediato, evocando in particolare un presunto pregiudizio per l’immagine e la reputazione dell’attività. Tuttavia, il TAR ha rigettato l’istanza cautelare monocratica, rilevando che il danno prospettato non è stato adeguatamente comprovato.
Nella decisione, il TAR ha sottolineato che il provvedimento della Questura trova giustificazione in condotte ritenute di forte disvalore sociale, in quanto pregiudizievoli per i minori. Alla luce di tali considerazioni, nel bilanciamento degli interessi, ha prevalso l’esigenza di salvaguardia dell’interesse pubblico.
La questione sarà esaminata nel merito il prossimo 16 gennaio 2025, quando è stata fissata la trattazione collegiale del ricorso. Nel frattempo, la sospensione dell’attività rimane valida. ac/AGIMEG