Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) ha respinto l’istanza di sospensione cautelare presentata da un centro scommesse di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, contro il decreto della Questura che ha disposto la chiusura temporanea dell’attività per dieci giorni.
La decisione del Questore di Firenze, notificata al titolare dell’esercizio, è stata adottata a seguito di un’ispezione effettuata dai Carabinieri, durante la quale sono stati trovati all’interno del locale tre individui con precedenti legati agli stupefacenti, oltre a un panetto di droga nei bagni e due involucri contenenti sostanze illecite nei cestini della sala scommesse. Questi fatti, non contestati dal ricorrente, hanno determinato un grave allarme sociale e hanno spinto l’autorità a interrompere l’attività del locale.
Il TAR, nel suo decreto, ha ritenuto che non vi siano i presupposti per accogliere la richiesta di sospensione del provvedimento. In particolare, il tribunale ha rilevato che il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un danno di estrema gravità e urgenza, come richiesto dall’art. 56 del Codice del Processo Amministrativo, derivante dalla chiusura temporanea del locale. Inoltre, il TAR ha sottolineato che la chiusura di dieci giorni, di cui tre già trascorsi prima della presentazione del ricorso, non costituisce un danno tale da giustificare un intervento cautelare immediato. La trattazione collegiale della questione è stata fissata per la camera di consiglio del 24 settembre 2024. ac/AGIMEG