E’ stato presentato un ricorso al Tar della Puglia per chiedere l’annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Bari recante diniego della concessione di licenza ex art. 88 T.u.l.p.s. per il mancato rispetto delle distanze minime della sala Vlt a un luogo sensibile.
Il Collegio ha ricordato che l’amministrazione ha rigettato “l’istanza, ribadendo l’insussistenza dei presupposti di legge, in quanto, a suo dire, la distanza tra il locale preso in conduzione dalla ricorrente e il “luogo sensibile” più vicino era di misura inferiore a mt. 250“.
In via istruttoria, la ricorrente chiede sia disposta una verificazione o una consulenza tecnica d’ufficio tesa ad accertare l’effettiva distanza intercorrente tra la struttura ospedaliera e il locale condotto in locazione dalla ricorrente.
“Ai fini del decidere è necessario disporre una verificazione tecnica, il cui incarico è affidato al Presidente dell’Ordine degli ingegneri di Bari (con facoltà di delega a un qualificato tecnico dello stesso Ordine), il quale, entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza, dovrà riferire per iscritto in risposta ai seguenti quesiti. 1) se la struttura ospedaliera e il locale condotto in locazione dalla ricorrente siano collegati da molteplici percorsi stradali tra loro alternativi; 2) quanto misura il percorso più breve”.
Per questi motivi il Tar della Puglia ha fissato al 5 novembre 2024 una nuova udienza per decidere nel merito. ac/AGIMEG