“Ai fini dell’installazione degli apparecchi VLT all’interno di una sala pubblica per giochi, sono sempre necessarie sia la licenza di polizia rilasciata dal Questore, a norma dell’art. 88 Tulps, avuto riguardo alla verifica dei requisiti morali del richiedente e della situazione di ordine pubblico, che l’autorizzazione del Comune dove l’attività dovrà essere svolta, al quale compete, ai sensi del art. 86 Tulps, l’apprezzamento di profili di interesse pubblico, fra cui l’esigenza di tutelare e preservare la qualità ambientale, nonché la peculiarità e tipicità del tessuto urbano al cui interno la sala-giochi si colloca, e la tutela del consumatore rispetto alla cosiddetta ludopatia”. Con questa motivazione il Tar Lombardia (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di una sala giochi contro il Comune di San Martino Siccomario (PV) per l’annullamento della nota avente ad oggetto “Ordinanza di inibizione dell’attività di sala giochi mediante apparecchi ex art. 110, co. 6, T.U.L.P.S. esercitata presso i locali di via Turati”.
In data 22.10.2010, la società ricorrente ha presentato al Comune di San Martino Siccomario una domanda di autorizzazione per l’apertura di una sala giochi, ex art. 86 T.U.L.P.S., tuttavia rigettata con provvedimento del 29.11.2010. Secondo detto diniego, poiché in base a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento Comunale “il numero delle sale da giochi autorizzabili nell’intero territorio comunale è in ragione di una per 5.000 cittadini residenti al 31 dicembre dell’anno precedente”, ed essendo già presente un esercizio analogo a quello dell’istante, detta domanda andava conseguentemente respinta.
In data 21.6.2011, la società ricorrente ha ottenuto dl Questore di Pavia un’autorizzazione, ex art. 88 T.u.l.p.s., ciò che è stato comunicato al Comune di San Martino in data 7.7.2011, unitamente alla denuncia di inizio attività. In data 1.9.2017, la Polizia Municipale ha effettuato un sopralluogo presso la sala da gioco gestite dalla ricorrente, accertando l’installazione di 32 apparecchi di intrattenimento, tra cui delle VLT. Con il provvedimento impugnato, ritenendo che la ricorrente esercitasse attività di gioco e scommesse in assenza di autorizzazione, e che il Regolamento Comunale fosse applicabile anche alle sale giochi di VLT, il Comune ha ordinato la chiusura di quella gestita dalla ricorrente. Ritiene il Collegio che “il ricorso vada respinto, avendo la ricorrente reso disponibile al pubblico l’utilizzo degli apparecchi VLT installati nei propri locali, in assenza della prevista autorizzazione comunale” e in considerazione del fatto che “il contingentamento degli impianti deve essere operato considerando tutte le sale presenti nel territorio comunale, indipendentemente dalla natura del titolo abilitante”. L’autorizzazione del Questore di Pavia invocata dalla ricorrente, è stata rilasciata “ai soli fini di pubblica sicurezza, ed è subordinata all’osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia”. Detto provvedimento per il Tar Lombardia “non legittimava pertanto lo svolgimento dell’attività sotto il profilo commerciale, essendo infatti stato reso ai soli fini del controllo sulle qualità soggettive del titolare”. L’ordinanza impugnata ha disposto la chiusura della sala da giochi della ricorrente per un duplice ordine di motivi, sia poiché la stessa è stata gestita in “assenza dell’autorizzazione comunale”, che a causa della “violazione dei criteri previsti dal Regolamento Comunale”. Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge. cr/AGIMEG