VLT, per Tar Lombardia “parchi comunali rientrano tra i luoghi sensibili in quanto punti di aggregazione giovanile”

La scelta del Comune di identificare fra i luoghi sensibili anche i parchi “non può ritenersi sbagliata in relazione agli obiettivi stabiliti in materia a livello regionale”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di una sala vlt contro Comune di Caronno Pertusella (VA) per l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale nella parte relativa alla inclusione del “Parco della Resistenza tra i luoghi sensibili ai fini dell’applicazione dei limiti di distanza per le nuove installazioni di apparecchi elettronici per il gioco lecito con vincita in denaro”. Al riguardo, il Collegio osserva che “il Comune ha correttamente inquadrato i parchi situati nel territorio dell’Ente tra i luoghi sensibili richiamati nella disciplina regionale. I parchi comunali, invero, possono essere sicuramente qualificati come luoghi di aggregazione giovanile, in quanto luoghi ordinariamente deputati allo svago e al tempo libero di tutti i cittadini e, quindi, anche di quelli più giovani. Peraltro, con specifico riguardo al Parco della Resistenza, il Comune ha dimostrato che nell’area in questione è ospitata una pista da pattinaggio concessa in uso ad una associazione sportiva e vengono periodicamente organizzate manifestazioni ricreative dalla locale Pro Loco nell’ambito di programmi estivi (tra cui, per es., specifici spettacoli teatrali per i minori). La scelta comunale, pertanto, non può ritenersi sbagliata in relazione agli obiettivi stabiliti in materia a livello regionale”. Inoltre, i giudici sottolineano come  “il Comune, con la delibera impugnata, ha effettuato una puntuale ricognizione di tutti i luoghi sensibili (ossia di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, degli asili nido d’infanzia, dei luoghi di culto, degli impianti sportivi, delle strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, delle strutture ricettive per categorie protette, dei luoghi di aggregazione giovanile e degli oratori presenti sul territorio comunale) e, con riferimento a ciascuno di detti luoghi, ha calcolato un raggio di 500 metri, all’interno del quale risulta interdetta l’installazione di nuovi apparecchi per il gioco d’azzardo lecito. Come dimostra la stessa documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente, la presenza di numerosi luoghi sensibili nel territorio comunale, non esclude del tutto la possibilità di svolgere l’attività in questione in alcune zone del Comune. Va escluso, quindi, che il Comune abbia interferito con le competenze statali in materia di pianificazione della collocazione dei punti della rete fisica di raccolta dei giochi”, lp/AGIMEG