Il titolare di una sala giochi di Forlì ha presentato un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna che chiede l’annullamento del provvedimento del Comune con il quale è stata disposta la chiusura dell’attività di sala VLT per il mancato rispetto della distanza minima da un luogo sensibile.
Il Collegio ha precisato che “La legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 ha introdotto i commi 2 e 2-bis nell’art. 6 della L.R 5/2013 nell’esercizio delle proprie attribuzioni concorrenti in materia di “tutela della salute” (Corte Cost. n. 108/2017), e ha dettato limiti di distanza per tutte le sale giochi e scommesse, compresi i c.d. corner, dai luoghi sensibili (gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori). Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 12 giugno 2017 è fatto obbligo ai comuni procedere alla mappatura dei punti di raccolta che non rispettano i suindicati limiti di distanza, come effettuato dal Comune di Forlì con l’approvazione della deliberazione G.C. n. 481/2017”.
“Con l’ordinanza n. 61/2023 l’Amministrazione si è soltanto limitata ad integrare il contenuto del divieto, ancora una volta in stretta attuazione del richiamato disposto di cui al comma 2 bis dell’art. 6 L.R. 5/2023, come detto di contenuto volutamente omnicomprensivo al dichiarato fine di contrasto alla ludopatia”.
Per questi motivi il Tar dell’Emilia-Romagna ha deciso di respingere il ricorso e confermare la legittimità del provvedimento impugnato. ac/AGIMEG