Vlt, Tar Brescia: Assenza occasionale del dipendente autorizzato comporta la sospensione e non la revoca della licenza. La Questura non può negare per questo il rilascio della licenza di Pubblica Sicurezza a un’altra sala del titolare

La richiesta per la licenza di pubblica sicurezza “può essere respinta in presenza di situazioni che, se la licenza fosse già stata rilasciata, avrebbero imposto la revoca”. In particolare, il fatto che occasionalmente il dipendente autorizzano non sia presente in sala può comportare la semplice sospensione della licenza, e può portare alla revoca solo in casi di particolare gravità. Di conseguenza la Questura non può negare il rilascio della licenza sulla base di questa violazione. Lo afferma il Tar Brescia accogliendo – in sede cautelare – il ricorso intentato da una sala VLT che appunto si era vista negare la licenza di pubblica sicurezza. La Questura aveva fatto leva sul fatto che lo stesso operatore in un’altra sala – situata in Toscana – aveva subito un controllo in cui erano state riscontrate due irregolarità: il soggetto abilitato non era presente al momento del controllo (ma era arrivato una decina di minuti dopo) e la sala era stata affidata a un soggetto non abilitato; inoltre la tabella dei giochi proibiti era stata affissa in un luogo non immediatamente visibile. Il Tar puntualizza che nei confronti del titolare “è stato accertato un unico episodio di abuso della licenza”. La contestazione sulla tabella dei giochi vietati “non appare sufficiente a sostenere un giudizio di totale inaffidabilità, perché l’agevole visibilità si presta in effetti a valutazioni soggettive”. L’altra contestazione – anche se “appare più grave” – non “consente tuttavia di dedurre automaticamente la totale inaffidabilità”. Lo stesso Tulps infatti prevede che l’illegittima rappresentanza costituisca “un disvalore sanzionabile con la sospensione, e non con la revoca, salva la possibilità di giustificare la revoca in casi di particolare gravità”. Il Collegio ha quindi sospeso il, provvedimento con cui la Questura aveva negato la licenza e ha fissato l’udienza pubblica al 17 marzo 2021. lp/AGIMEG