“Il ricorso va accolto per difetto di motivazione”. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano ha accolto il ricorso di un esercizio commerciale di Marlengo per l’annullamento. previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di chiusura anticipata del locale, al cui interno sono presenti apparecchi Vlt, alle ore 22 anziché alle ore 1.00. Il Tar evidenzia come “l’art. 39 della Legge Provinciale 14.12.1988, n. 58 stabilisce che ‘Gli orari di apertura degli esercizi pubblici potranno essere differenziati in ragione delle specifiche esigenze delle singole tipologie e sono disciplinati con regolamento d’esecuzione; gli esercenti hanno facoltà di scegliere l’orario di apertura entro i limiti ivi indicati. Il regolamento d’esecuzione può limitare gli orari di apertura per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela della salute, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, anche in relazione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici (…). Nel caso di specie, sebbene la ricorrente avesse richiesto di esercitare la propria attività nell’orario dalle 07.00 alle 01.00, l’impugnata autorizzazione fissa la chiusura alle ore 22.00, senza tuttavia dare minimamente contezza delle ragioni sottese a tale riduzione dell’orario e dell’iter logico – giuridico che ha indotto l’amministrazione provinciale a determinarsi in tal senso”. In conclusione, per il Tar “il ricorso va accolto per la fondata assorbenza della censura di difetto di motivazione e, per l’effetto, l’impugnata autorizzazione va annullata nella parte in cui fissa alle ore 22.00, anziché alle ore 01.00 come da richiesta della ricorrente, l’orario di chiusura dell’esercizio in epigrafe senza fornire alcuna motivazione al riguardo”. lp/AGIMEG