Vlt, in decisione ricorso sul distanziometro bolognese. Sala chiede di sospendere il giudizio in attesa della Corte Costituzionale

Consiglio di Stato, sospendere il giudizio in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci su un’altra legge regionale antislot, quella della Puglia. E’ quanto ha chiesto la difesa di una sala vlt bolognese, nell’appello intentato dal capoluogo emiliano contro la sentenza con cui il Tar Bologna, nell’aprile scorso, aveva annullato il distanziometro locale. La difesa del Comune ha contestato la richiesta di sospendere il procedimento. Da un lato,l’avvocato Stella Richter ha contestato il presupposto che “la sentenza sulla legge pugliese possa avere riflessi sul ricorso”, dall’altro ha ricordato come la Corte Costituzionale gia’ con una sentenza del 2014 abbia riconosciuto il potere di Comuni e Regioni di limitare la diffusione del gioco. Lo scorso aprile il giudice di primo grado aveva sostanzialmente affermato che il Comune non poteva adottare il distanziometro, dal momento che la Conferenza Unificata non aveva adottato il piano – previsto dal decreto Balduzzi – con cui doveva ridisegnare la rete degli apparecchi. Dopo il decreto Balduzzi, la giurisprudenza ha affermato che “gli strumenti di contrasto della ludopatia devono trovare la loro disciplina di base a livello centrale ed essere inseriti nel sistema della pianificazione nazionale, entro i cui limiti poi opereranno gli enti locali” riassumeva il Tar. Le Regioni, vista la competenza in materia di tutela della salute, possono “dettare regole di settore in coerenza con la disciplina statale e con i relativi principi fondamentali”. Nella legge n. 5 del 2013, pero’, la Regione Emilia Romagna ha richiamato esplicitamente il Balduzzi, stabilendo che “i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni” previste appunto da quel decreto “previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco”.  Il Tar Bologna aveva quindi dichiarato illegittimo il Regolamento del Capoluogo Emilianon, perche’ adottato “senza la cornice normativa statale che deve fissarne i criteri generali di operatività, e senza nessuna copertura neppure nella legislazione regionale, che anzi conferma la necessità di attenersi alle apposite previsioni di rango statale, tuttavia ancora carenti”. Nell’udienza di oggi, oltre a ribadire la correttezza di questa impostazione, l’avv. Fedeli – legale della sala – ha anche contestato lo strumento adottato dal Comune: “e’ intervenuto con un regolamenti di polizia urbana”, un atto in sostanza che non puo’ contenere disposizioni in materia di salute. L’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento potrebbe essere emessa nell’arco di alcune settimane. In alternativa, il Consiglio di Stato si pronuncera’ con sentenza nell’arco di due mesi. rg/AGIMEG