Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da una società contro la sentenza del TAR Abruzzo che aveva confermato il ritiro della licenza per la gestione di apparecchi da gioco VLT a Pescara.
La vicenda riguarda un’autorizzazione ex art. 88 TULPS rilasciata dalla Questura per l’attività di gestione di apparecchi da gioco. Successivamente, l’Amministrazione aveva ritirato la licenza dopo aver rilevato la presenza, a meno di 300 metri dai locali, di un istituto di istruzione superiore riconducibile al comparto AFAM.
Il nodo del luogo sensibile
La legge regionale Abruzzo n. 37 del 2020 prevede che le nuove autorizzazioni per sale da gioco o per l’installazione di apparecchi da gioco lecito non possano essere rilasciate quando i locali si trovano a meno di 300 metri dai cosiddetti luoghi sensibili.
Tra questi rientrano anche gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti professionali e le università. Secondo la Questura, l’istituto presente nelle vicinanze della sala VLT doveva quindi essere considerato luogo sensibile, con conseguente impossibilità di mantenere la licenza.
La società aveva contestato questa ricostruzione, sostenendo che l’istituto non rientrasse tra quelli rilevanti ai fini della normativa regionale e che non fosse corretta la valutazione effettuata dall’Amministrazione sulla distanza e sulla natura del luogo.
Conta l’attività didattica effettiva
Il Consiglio di Stato non ha condiviso le argomentazioni dell’appellante. Per i giudici, la nozione di luogo sensibile prevista dalla legge regionale è ampia e deve essere collegata alla destinazione funzionale dell’immobile.
In sostanza, non conta solo la qualificazione formale del luogo o la sede legale dell’istituto, ma il fatto che nell’immobile si svolga effettivamente attività didattica e che sia quindi frequentato dagli studenti.
Secondo Palazzo Spada, l’istituto presente a Pescara, essendo riconducibile al comparto dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, rientra nell’ambito dei luoghi sensibili tutelati dalla legge regionale. La distanza inferiore a 300 metri dai locali della sala VLT rende quindi legittima la preclusione all’attività.
La Questura può verificare autonomamente le distanze
La società aveva sostenuto anche che la Questura non potesse discostarsi dagli accertamenti svolti dagli uffici comunali o dalla Polizia locale.
Anche questa censura è stata respinta. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la Questura ha il potere-dovere di verificare tutti i presupposti necessari per il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni di pubblica sicurezza. Questo vale anche quando si tratta di applicare norme locali dirette al contrasto della ludopatia.
Per i giudici, quindi, gli accertamenti comunali non vincolano automaticamente la Questura, soprattutto se non risultano esaurienti.
I vincoli sull’immobile non cambiano la decisione
Un altro profilo sollevato dalla società riguardava le condizioni edilizie e amministrative dell’immobile in cui ha sede l’istituto, compresa l’esistenza di vincoli di interesse culturale.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto irrilevanti questi elementi ai fini della decisione. Ciò che conta è che, al momento della valutazione, nell’immobile fosse effettivamente in corso un’attività didattica. Finché questa attività prosegue, il luogo resta rilevante ai fini della disciplina sulle distanze minime dalle sale giochi.
Tutela della salute e contrasto alla ludopatia
La sentenza conferma anche la legittimità della limitazione alla libertà di iniziativa economica. Secondo il Consiglio di Stato, il sacrificio imposto all’operatore trova giustificazione nelle finalità di utilità sociale previste dall’articolo 41 della Costituzione.
La disciplina regionale sulle distanze è infatti diretta alla prevenzione della ludopatia e alla tutela della salute pubblica, in particolare delle fasce considerate più vulnerabili. Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello, confermando il ritiro della licenza. mg/AGIMEG










