Vlt, Corte d’Appello Torino: “Reinstallazione di apparecchi dismessi è comunque soggetta a distanziometro”

Il titolare di una sala giochi di Saluzzo, in provincia di Cuneo, ha presentato un ricorso alla Corte d’Appello di Torino per contestare le due ingiunzioni di pagamento, per un totale di 62mila euro, per la violazione del Comma 1 e del Comma 3 dell’articolo 5 della Legge Regionale sul gioco del Piemonte. Rispettivamente, la violazione della distanza minima dai luoghi sensibili e l’applicazione di vetrofanie non conformi.

L’appellante sostiene che sarebbe legittimato a reinstallare gli apparecchi da gioco – già detenuti nel suo esercizio alla data del 19 maggio 2016 – senza essere sottoposto alle limitazioni spaziali, sostenendo che essendo titolare di un’autorizzazione rilasciata da ADM e avendo dismesso gli apparecchi in applicazione della Legge Regionale 2016 può reinstallare detti apparecchi senza essere soggetto alle limitazioni delle distanze per le nuove installazioni.

La Corte d’Appello di Torino ha spiegato che “la Legge n. 19/2021 si pone nell’ottica di continuità rispetto alla precedente normativa perché continua a prevedere dei divieti di installazione di apparecchi in prossimità a luoghi qualificati come sensibili. Tale continuità di ratio giustifica l’assenza di una disciplina transitoria per adeguarsi alle prescrizioni in materia di distanza, che era contenuta nella legge 9/2016 perché essa, per la prima volta, imponeva limiti all’installazione degli apparecchi”.

La Corte ha stabilito che “la nuova normativa, in continuità rispetto a quella del 2016 stabilisce anch’essa dei limiti all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 3 comma 1, nonché all’installazione degli apparecchi di cui all’articolo 110 , comma 6 in rapporto alla prossimità con luoghi sensibili specificatamente elencati, e l’articolo 26 non ha inteso né introdurre una sanatoria per le violazioni commesse nella vigenza della precedente normativa né riservare ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 un trattamento privilegiato esonerandoli dal rispetto delle distanze”.

Sulle vetrofanie la Corte ha precisato che “a seguito dell’entrata in vigore della L. R. n. 9/2016 che all’art. 5, terzo comma, stabilisce che le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 della legge decreto 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno la precedente normativa statale richiamata dall’appellante non è più applicabile“.

Per questi motivi la Corte d’Appello di Torino ha dichiarato inammissibile il ricorso del titolare della sala giochi e ha confermato la validità della sentenza del Tribunale ordinario. ac/AGIMEG