Il titolare di una sala giochi ha presentato un ricorso alla Corte d’Appello di Torino per contestare la sanzione di oltre 24mila euro irrogata dall’amministrazione del capoluogo piemontese per aver collocato sei apparecchi da intrattenimento nel suo locale che non rispetta le distanze minime da alcuni luoghi sensibili, come prevede la Legge regionale del Piemonte.
La Corte d’Appello ha affermato che: “Non è corretto prospettare l’effetto espulsivo della Legge regionale in riferimento a singoli Comuni. Tale questione, per essere rilevante al fine di una questione di legittimità costituzionale, dovrebbe essere evidenziato in riferimento al complessivo territorio regionale e non potrebbe neppure partire dal presupposto di garantire la presenza di AWP in ogni singolo Comune“.
Inoltre, sono infondate anche “le ulteriori doglianze sulla contrarietà della norma regionale al principio costituzionale di libertà di iniziativa economica ed a quelli comunitari di libertà di stabilimento e libera impresa di servizi”.
Infine, la Corte aggiunge che “non è sostenibile che il termine di diciotto mesi per adeguarsi al distanziometro sia lesivo dell’affidamento dell’appellante al mantenimento dell’assetto normativo in costanza del quale ha organizzato la propria attività imprenditoriale”.
Per questi motivi la Corte d’Appello di Torino rigetta il ricorso e conferma la sanzione irrogata dal Comune ai danni dell’esercente. ac/AGIMEG