Vlt, Consiglio di Stato sospende la chiusura di una sala a Trento: “Vi è il rischio che l’esercente subisca un pregiudizio irreparabile”

Il titolare di una sala VLT si è rivolto al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tar di Trento che aveva confermato la validità del provvedimento di chiusura dell’attività per il mancato rispetto delle distanze minime imposte dalla Legge provinciale sul gioco.

Il Tribunale ha precisato che “contro questa sentenza, gli interessati hanno proposto impugnazione, con appello che contiene tre motivi, nei quali in sintesi sostengono che l’effetto espulsivo si sarebbe comunque verificato, perché anche in base ai risultati della verificazione esercitare la loro attività in Comune di Trento sarebbe nella sostanza impossibile, come sarebbe dimostrato dalla chiusura di un numero considerevole di attività similari ivi esistenti, e quindi ripropongono la questione di costituzionalità della legge; chiedono comunque che la verificazione sia ripetuta sulla base di criteri ritenuti più realistici”.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che sotto il profilo del “fumus, i motivi dedotti richiedono approfondimento nel merito” e per quanto riguarda il “periculum, non è contestato che il provvedimento impugnato comporta di fatto la chiusura dell’attività, dato che si tratta di un esercizio dedicato esclusivamente al gioco, e quindi vi è la possibilità che la parte subisca un pregiudizio tendenzialmente irreparabile“.

Per questi motivi i giudici di Palazzo Spada hanno accolto l’istanza cautelare e, per suo effetto, sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.

Il legale che difende l’attività commerciale, Geronimo Cardia, ha commentato così l’accoglimento dell’istanza cautelare: “Il Consiglio di Stato venerdì ha emesso l’ordinanza cautelare confermando la sospensione della chiusura della sala già definita nei giorni precedenti con decreto presidenziale. Ciò significa che i posti di lavoro ed il gettito erariale, così come la distribuzione di prodotti di gioco misurati e controllati dallo Stato per una domanda di gioco che comunque esiste, sono messi in sicurezza almeno sino all’esito della discussione del merito. L’udienza di merito non è stata ancora fissata ed i temi che saranno trattati in quell’occasione riguarderanno la valutazione in concreto della legittimità delle percentuali di interdizione determinate dal distanziometro impugnato peraltro, sia pure in parte, anche certificate dal verificatore del giudizio di primo grado. Ora il comparto potrà valutare se sul territorio della Provincia di Trento potrà così scongiurarsi la sostanziale espulsione del gioco pubblico, la sua concentrazione ai margini del territorio e la conseguente violazione del principio della presidio capillare.”

ac/AGIMEG