Consiglio di Stato sospende chiusura sala giochi a Trento: “Sussistenti parametri di gravità e irreversibilità”

Il titolare di una sala giochi si è rivolto al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tar di Trento che aveva confermato la validità del provvedimento di chiusura dell’attività per il mancato rispetto delle distanze minime imposte dalla Legge provinciale sul gioco.

Il Tar ha ricordato che “la concessione presidenziale di una misura cautelare monocratica d’urgenza inaudita altera parte normativamente postula – in punto di periculum in mora – l’effettiva esistenza di una situazione a effetti gravi, irreversibili e irreparabili, tale cioè da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che, ut supra, deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la camera di consiglio in cui deve svolgersi l’ordinario scrutinio collegiale sull’istanza cautelare”.

Nel caso in esame, “il pregiudizio dedotto dalla parte istante pare acquisire cumulativamente, pur nell’intervallo temporale anzidetto, i suddetti caratteri di gravità, irreversibilità e irreparabilità, soprattutto in relazione alla possibile chiusura dell’attività”.

Per questi motivi il Consiglio di Stato ha deciso di accogliere le misure cautelari monocratiche e sospendere l’efficacia della sentenza gravata e dei provvedimenti impugnati in prime cure fino all’esito della camera di consiglio fissata per il 25 maggio 2023.

“Questa volta nel Decreto si privilegia la tutela del periculum ricordando quanto vada scongiurata la chiusura delle attività nelle more delle valutazioni del merito di una questione così complessa”. E’ quanto ha dichiarato Genorimo Cardia, avvocato difensore della parte ricorrente

“Va ricordato – prosegue Cardia – che in questo caso la vicenda attiene al distanziometro Trentino dalla natura espulsiva e marginalizzante dell’offerta pubblica sul quale nel corso del giudizio innanzi al Tar si sono incrociate tra l’altro le valutazioni del Verificatore nominato dal Tribunale (lo stesso prescelto per le valutazioni del distanziometro dell’Emilia Romagna) e del perito urbanista di parte”. ac/AGIMEG