Due persone hanno presentato ricorso in Cassazione per contestare il sequestro preventivo di denaro a seguito di 13 giocate ‘anomale’ alle VLT.
La Cassazione ha ricordato che “il sequestro è stato disposto sulla scorta della imputazione provvisoriamente elevata nei confronti degli indagati per il delitto di riciclaggio perché “… sostituivano e trasferivano denaro in modo da ostacolare la loro provenienza illecita. In particolare, dopo avere introdotto denaro di provenienza illecita negli apparecchi di gioco VLT, rinunciavano alla relativa giocata così da ottenere il rilascio di un ticket da portare all’incasso, del valore pari o poco inferiore alla somma effettivamente inserita, in tal modo ostacolando l’identificazione della provenienza illecita del denaro versato”.
“Il Tribunale di Nola ha riepilogato, quindi, gli elementi sul “fumus” del delitto di riciclaggio, evidenziando che 12 delle 13 giocate erano state portate all’incasso presso un medesimo operatore e che, per altro verso, si trattava di giocate tutte superiori a 5.000 Euro e, perciò, assolutamente sproporzionate sia in assoluto che rispetto alle condizioni e capacità economiche dei giocatori, a loro volta tutti legati da vincoli di parentela con soggetti pregiudicati; nel contempo, ha aggiunto, era emerso che le somme effettivamente “giocate” erano di gran lunga inferiori a quelle inserite nelle macchinette e, successivamente, “ritirate” sotto forma di ticket”.
“Sulla scorta di questi elementi, perciò, il Tribunale, in termini che non consentono di rinvenire aspetti di violazione di legge nemmeno sotto il profilo della Corte di Cassazione ha ritenuto ipotizzabile che questo meccanismo fosse un sistema per “ripulire” denaro di provenienza delittuosa quand’anche sopportando un “costo” rappresentato dal prezzo della singola giocata”.
“Pur valorizzando gli elementi indiziari acquisiti, in un’analisi della vicenda in esame necessariamente unitaria, l’ordinanza non ha mancato di esaminare specificamente la posizione dei singoli indagati, compresa quella degli odierni ricorrenti. In tal modo, perciò, il Tribunale ha dato conto in maniera esaustiva del carattere “sospetto” della provenienza degli ingenti importi di cui i due avevano disponibilità e che avevano inserito nelle macchinette da gioco per poi riprelevarne gran parte così, di fatto, “sostituendo” il denaro di cui avevano una (persistente) ingiustificata disponibilità con quello ricevuto sotto forma di ticket con la creazione di una almeno apparentemente lecita e comunque differente provenienza rispetto a quella di cui non è mai stata data contezza”.
Dunque la Corte di Cassazione giudica positivamente l’operato del Tribunale di Nola e rigetta il ricorso presentato dai due soggetti. ac/AGIMEG