Cassazione: “Spetta al gestore dimostrare che il totem non viene utilizzato per giocare. Sanzione amministrativa legittima”

La titolare di un esercizio commerciale ha presentato un ricorso in Cassazione per contestare la sanzione emanata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la presenza nel locale di un totem.

La Cassazione ricorda che “una volta affermato che la fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 1 della Legge n. 190 del 2014 si applica a “qualunque apparecchio” non autorizzato, comunque atto a consentire il gioco con vincite in denaro, l’accertamento delle concrete funzionalità del totem di cui si discute diviene irrilevante”.

Inoltre, “a fronte dell’accertamento, contenuto nell’atto sanzionatorio, del fatto che il totem aveva libero accesso ad internet e consentiva il gioco sulle piattaforme online, era onere dell’opponente dimostrare il contrario, ovverosia che l’apparecchio non fosse collegato alla rete internet, o vi fosse collegato con limitazione all’accesso alle piattaforme di gioco, o consentisse soltanto vincite non in denaro. In assenza di dette prove, l’accertamento contenuto nell’atto sanzionatorio è adeguato a dar conto degli elementi soggettivi ed oggettivi della fattispecie contestata”.

Per questi motivi la Cassazione ha deciso di respingere il ricorso e confermare la legittimità della sanzione imposta da ADM. ac/AGIMEG