VLT: Bubbico (Viceministro dell’Interno), “Esclusa ogni sovrapposizione di competenze tra questure ed enti locali”

“La questione segnalata  relativa al rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi commerciali dedicati al gioco con apparecchi videolottery è seguita con attenzione da questa Amministrazione per l’evidente impatto sociale che tali attività ludiche hanno su diversi strati della popolazione. Al riguardo, si precisa che gli esercizi dedicati al gioco con Videolottery non sono considerate sale pubbliche da gioco, ma sono riconducibili per la disciplina autorizzatoria, agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza secondo quanto stabilito dalla legge n. 73 del 2010, e, pertanto, il provvedimento rientra nelle specifiche attribuzioni del questore. Ciò premesso, pur in assenza di alcuna potestà autorizzatoria in capo al sindaco sulla specifica materia, alcune amministrazioni comunali hanno introdotto nei propri regolamenti limiti all’apertura degli esercizi pubblici in parola, ritenendo che l’introduzione di prescrizioni di carattere tecnico finalizzate al contrasto della ludopatia dovesse essere d’impedimento al rilascio del titolo autorizzatorio di polizia previsto dal Testo unico”. Così  il Viceministro dell’interno, Filippo Bubbico, rispondendo alla Camera all’interrogazione degli on. Grimoldi e Invernizzi, sull’eventualità di “assumere iniziative dirette a modificare la normativa relativa al rilascio delle licenze per sale slot VLT in modo tale da permettere ai sindaci di esprimere parere preventivo e vincolante per l’apertura di nuove sale e di regolamentarle in particolar modo per quanto attiene la vicinanza a luoghi sensibili e gli orari di apertura”. Bubbico ha poi spiegato ancora che “della delicata materia si è interessata anche la Corte costituzionale che ha precisato gli ambiti applicativi: agli enti locali è riconosciuta una competenza regolamentare riguardo alle conseguenze sociali dell’offerta di giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli; le disposizioni comunali, inoltre, non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità. In altri termini, secondo la Consulta, deve ritenersi esclusa qualsiasi sovrapposizione tra le attribuzioni conferite dalla legge al questore circa il rilascio della licenza di pubblica sicurezza e l’ente locale cui la Corte riconosce una diversa autonoma competenza, che si esaurisce nella disciplina e nell’organizzazione dello svolgimento delle funzioni amministrative. Ai comuni, pertanto, rimane comunque riservata la più ampia facoltà di adottare autonomamente ogni misura volta a regolamentare le conseguenze sociali dell’offerta dei giochi leciti” ha poi concluso. im/AGIMEG