I titolari di una società versano dei soldi sul conto corrente della compagnia e, quando l’Agenzia delle Entrate chiede da dove provengano, rispondono che sono vincite al casinò; la spiegazione però non convince, e alla fine la Cassazione dà ragione all’Agenzia delle Entrate: i titolari hanno dimostrato solamente che in quei giorni erano effettivamente entrati in una casa da gioco, ma non che i soldi accreditati fossero stati vinti.
La singolare vicenda ha inizio nel 2011 e i vari giudici che l’hanno affrontata hanno espresso posizioni differenti. La Commissione Regionale Tributaria della Toscana in appello aveva dato ragione ai contribuenti e aveva affermato che “c’è una parziale prova che i movimenti siano riconducibili ad attività di gioco. Infatti, sono provate movimentazioni nei giorni in cui i contribuenti erano presso il Casinò, vi sono versamenti certificati come vincite, vi sono versamenti riconducibili ad altri giocatori”. E poi aveva sottolineati che l’attività svolta dalla società in questione difficilmente avrebbe potuto produrre dei ricavi in nero: “svolge attività immobiliare su un unico immobile, affittato con contratto regolare. Non c’è attività produttiva o imprenditoriale. Ne
consegue che difficilmente la società potrebbe avere attività non dichiarata”.
La Cassazione tuttavia adesso dà ragione all’Agenzia delle Entrate, “non potendosi ritenere che la circostanza che le movimentazioni bancarie avvenivano lo stesso giorno in cui i soci erano al Casinò costituisca la prova della corrispondenza tra le giocate e le vincite e le operazioni bancarie contestate”. E spiega che in simili casi “il contribuente è tenuto a fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili”. Il giudice a quel punti deve “verificare in modo rigoroso l’efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancari”. rg/AGIMEG