Presentata in Valle d’Aosta la proposta di legge che modifica le disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza da gioco d’azzardo (legge regionale n. 14/2015) e in materia di politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza (l.r. n. 11/2010). Il provvedimento, composto di tre articoli, è stato depositato alla Presidenza del Consiglio ed è stato sottoscritto da tutti i Commissari: Luca Bianchi (UV), Patrizia Morelli (AV), Paolo Sammaritani e Andrea Manfrin (Lega VdA), Alessandro Nogara (AV), Flavio Peinetti (UV), Maria Luisa Russo (M5S). L’articolo 1 introduce modificazioni all’articolo 2 della l.r. 14/2015. In particolare, si prevede, attraverso la modificazione della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2, che, nella definizione di gioco d’azzardo che rileva al fine di individuare l’ambito di applicazione del divieto di apertura e di mantenimento dell’apertura, a far data dal 1° gennaio 2019, degli spazi per il gioco non rientrano le lotterie (su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo), i giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore e i giochi del Totocalcio, del 9 e del Totogol. L’articolo 2 prevede che la modificazione introdotta dall’articolo 1 si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2019. L’articolo 3 reca la dichiarazione d’urgenza. “La presente proposta di legge introduce modificazioni urgenti alla disciplina regionale in materia di contrasto alla ludopatia, al fine di chiarire l’ambito di applicazione dei divieti ivi previsti, anche in considerazione dell’anticipazione al 1° gennaio 2019 dei termini per l’applicazione delle misure di prevenzione e di contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo previste dall’articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14, per gli esercizi pubblici e commerciali, quali bar e tabaccherie; anticipazione disposta dall’articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 10 (Misure di prevenzione e di contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)). La necessità dell’intervento di modificazione – si legge nella relazione della proposta di legge – deriva dal dubbio interpretativo insorto, in sede di applicazione, in ordine all’assoggettamento ai limiti di distanza introdotti dalla l.r. 14/2015 dei locali al cui interno siano collocati i cosiddetti corner destinati a giochi leciti diversi dalle New slot e dalle Video Lottery. In particolare, l’ampia definizione contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 14/2015, secondo cui il gioco d’azzardo è “il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, previste dalla normativa vigente”, letta in combinato disposto con l’articolo 2, comma 1, lettera d), della medesima l.r. 14/2015 – secondo cui si intendono come spazi per il gioco “gli spazi riservati al gioco d’azzardo all’interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati” – sembrerebbe precludere, sulla base di un’interpretazione letterale, l’apertura e il mantenimento dell’apertura dei cosiddetti corner, situati all’interno di esercizi pubblici e commerciali, qualora si trovino a distanze dai luoghi sensibili inferiori a quelle di cui all’articolo 4 della l.r. 14/2015, non solo ove destinati alle New slot e alle Video Lottery di cui dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931, ma anche ad altre tipologie di gioco lecito in concessione statale, previste dalla normativa vigente (quali, a titolo esemplificativo le lotterie istantanee, come il gratta e vinci, e i giochi numerici a quota fissa, a totalizzazione e a base sportiva, come il lotto, il superenalotto e il totocalcio). Ciò che rileverebbe, tra l’altro, ai fini autorizzativi e di controllo, considerato che, secondo quanto precisato dalle circolari del Ministero dell’Interno del 19 marzo 2018 e del 21 maggio 2018, il rispetto dei limiti di distanza dai luoghi sensibili, per come disciplinati dalle normative regionali e locali, deve essere verificato, insieme al rispetto dei requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, dalle Questure che, nell’ambito di detta attività, si attengono, come è ovvio, alla lettera della legge”, conclude. cdn/AGIMEG