Ungheria, ok dalla Commissione Europea per scommesse sportive, giochi di carte e casinò a distanza

Agli operatori una licenza di 5 anni, con possibilità di rinnovo. Per il 2013 il canone di concessione minimo sarà di 100 milioni di fiorini (oltre 340 mila euro)

E’ terminato il 15 gennaio scorso il periodo di “stand still” del progetto di legge presentato dall’Ungheria in Commissione Europea riguardo “disposizioni sul gioco d’azzardo a distanza”.
Non ci sono state opposizioni da parte della Commissione stessa o degli altri Stati Membri ed il progetto torna quindi al Governo ungherese per dare il via all’applicazione. Il progetto contiene disposizioni che sostituiscono le norme in materia di gioco d’azzardo a distanza. Le scommesse sportive, i giochi di carte e i giochi da casinò possono essere organizzati tramite strutture e sistemi di comunicazione. Il progetto definisce inoltre il termine scommesse sportive come scommesse su corse di cani e di cavalli, partite ed eventi sportivi. L’organizzazione di giochi d’azzardo a distanza può essere gestita: dall’organizzatore di giochi d’azzardo di Stato, da società individuali di proprietà dell’organizzatore di giochi d’azzardo di Stato oppure da operatori economici con una partecipazione di maggioranza dello Stato, in base una licenza emessa dall’autorità fiscale statale; da altre organizzazioni in base a un contratto di concessione e a una licenza emessa dall’autorità fiscale statale.

Il numero di licenze e di contratti di concessione è illimitato. Le licenze possono essere emesse per un periodo di cinque anni. La licenza può essere concessa più volte e il contratto di concessione può essere stipulato più volte. La licenza può essere emessa per una o più tipologie di giochi (scommesse sportive e/o giochi di carte e/o giochi da casinò) in conformità della domanda dell’organizzatore.

Per organizzare giochi d’azzardo a distanza, l’organizzatore utilizza un sistema tecnico e informatico, comprendente in particolare il server e il server di memoria dati secondario. L’organizzatore deve garantire in ogni momento all’autorità fiscale statale l’accesso remoto al server. Soltanto gli organizzatori statali sono obbligati a installare il server in Ungheria, nel caso di organizzatori non gestiti dallo Stato, il server può essere installato senza restrizioni in territorio ungherese o al di fuori dell’Ungheria.

Un server di memoria dati secondario deve essere utilizzato e installato in Ungheria soltanto se il server non è in territorio ungherese e se la sede del concessionario si trova al di fuori del SEE. Se la sede si trova nel SEE – e il server non è in territorio ungherese -l’organizzatore può decidere di installare un server di memoria dati secondario in Ungheria per agevolare l’attività di vigilanza, ma non è tenuto a farlo. In quest’ultimo caso, per coadiuvare l’attività di vigilanza, l’organizzatore ha diritto a usufruire di uno sconto del 25% sul canone di vigilanza sui giochi d’azzardo da versare ogni trimestre in base al reddito netto da gioco d’azzardo (GGR). Qualora abbia un server di memoria dati secondario in Ungheria, per obbligo o per decisione autonoma, l’organizzatore è tenuto a garantirne sempre l’accesso remoto da parte dell’autorità fiscale statale. Le norme tecniche e informatiche dettagliate saranno contenute nel regolamento che sarà emanato a livello di decreto ministeriale, in base all’autorizzazione citata nel progetto.

Il progetto contiene disposizioni di carattere finanziario relative all’organizzazione di giochi d’azzardo a distanza e ai servizi forniti tramite strutture tecniche che rispettano i parametri tecnici contenuti nel progetto stesso:
– ogni due settimane, l’organizzatore ha l’obbligo di dichiarare e di versare contestualmente un’imposta sui giochi equivalente al 20% del reddito netto da gioco d’azzardo (GGR),
– ogni trimestre, l’organizzatore è tenuto a versare un canone di vigilanza sui giochi d’azzardo pari al 2,5% del reddito netto da gioco d’azzardo (GGR) (almeno 100 000 fiorini e al massimo 50 milioni di fiorini),
– il canone di concessione minimo applicabile per il 2013 agli organizzatori non statali, i quali sono altresì tenuti a stipulare un contratto di concessione, è pari a 100 milioni di fiorini,
– il diritto di licenza a carico dell’organizzatore sarà stabilito in un decreto ministeriale da emanarsi in base all’autorizzazione descritta nel progetto,
– le vincite dei giocatori provenienti dall’organizzazione di giochi d’azzardo a distanza legali non sono classificate come reddito ai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (ovvero tali vincite non sono soggette a detta imposta sul reddito). lp/AGIMEG