Il Tribunale dell’Unione Europea (Settima Sezione), con sentenza del 29 ottobre 2025 (causa T-375/24), ha respinto il ricorso presentato dalla società European Lotto and Betting Ltd. – appartenente al gruppo Lottoland – confermando la decisione dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) di dichiarare nullo il marchio “Powerball” registrato a livello comunitario.
Secondo i giudici europei, la domanda di registrazione del marchio era stata presentata con intento elusivo, con l’obiettivo di appropriarsi indebitamente della notorietà della celebre lotteria statunitense Powerball e limitare l’uso del nome da parte dei concorrenti nel settore delle scommesse su lotterie internazionali.
La vicenda: dal marchio “Powerball” alle scommesse su lotterie
La controversia trae origine da un’istanza di invalidità presentata nel 2021 dalla Multi-State Lottery Association (MUSL), l’ente statunitense che gestisce la lotteria Powerball, contro la registrazione del marchio omonimo depositato nel 2014 da Tobias Roth, in seguito trasferito a società riconducibili al gruppo Lottoland.
L’EUIPO aveva accolto la richiesta, ritenendo che il deposito fosse stato effettuato “con intenzione disonesta”, e che il marchio non fosse destinato a identificare l’origine commerciale dei servizi, bensì a fare riferimento diretto alla lotteria americana, sfruttandone la fama.
La decisione della Corte: uso strumentale e intenzione elusiva
Nella sua pronuncia, il Tribunale UE ha osservato che:
• Lottoland utilizzava già il termine Powerball per promuovere le proprie scommesse online sui risultati di lotterie estere, con slogan come “Play Powerball Lotto Online” o “Win the US Powerball”.
• Il marchio era impiegato non per distinguere servizi propri, ma per richiamare la lotteria statunitense originale, creando rischi di confusione per i consumatori europei.
• Il deposito era avvenuto nello stesso giorno in cui erano state avviate procedure di revoca dei marchi europei “Powerball” già esistenti in capo alla MUSL, circostanza ritenuta “indicativa di malafede”.
Secondo il Tribunale, l’obiettivo del gruppo non era “partecipare lealmente alla concorrenza”, ma ottenere un diritto esclusivo volto a impedire ad altri operatori di utilizzare il nome “Powerball” per servizi analoghi.
Confermata la nullità del marchio
La Corte ha quindi confermato la decisione dell’EUIPO, dichiarando nullo il marchio per i servizi nelle classi 35, 41 e 42 (attività commerciali, intrattenimento e servizi informatici), ad eccezione dei soli “servizi scientifici” della classe 42.
Il ricorso di Lottoland è stato respinto integralmente, e la società è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Una pronuncia significativa per il settore del gioco online
La sentenza rafforza l’orientamento secondo cui le registrazioni di marchi effettuate per fini elusivi o speculativi, specie nel comparto del gioco e delle lotterie, possono essere annullate per malafede ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 207/2009.
Il caso “Powerball” rappresenta un precedente importante per la tutela dei marchi legati ai brand di lotterie internazionali e per la definizione dei limiti tra scommessa su eventi esteri e uso legittimo dei segni distintivi. cdn/AGIMEG

