Il Tribunale Civile di Trapani chiede alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità delle sanzioni – elevatissime – previste dal decreto Balduzzi per gli esercenti che non espongono i cartelli di avvertimento sui rischi del gioco all’interno dei propri locali. Il caso finito di fronte al giudice è quello del titolare di un bar che aveva ricevuto una sanzione da 50mila euro in seguito a un controllo dei funzionari ADM: sebbene l’uomo avesse affisso sulla slot all’interno del bar i messaggi di avviso e avesse messo a disposizione dei clienti del materiale informativo, gli ispettori avevano accertato che non erano state posizionate “apposite targhe contenenti analogo avvertimento all’interno dei locali”. Il Tribunale di Trapani chiede però alla Corte Costituzionale se una sanzione così elevata rispetti il principio di uguaglianza stabilito dall’art. 3 che implica anche una “proporzionalita’ della sanzione rispetto alla gravita’ dell’illecito”. E spiega, “nonostante l’alto rango costituzionale del bene giuridico tutelato dalla disposizione in esame (la tutela della salute, ndr) (aspetto questo non secondario, atteso che tanto piu’ importante e’ il bene giuridico tutelato, tanto piu’ si giustifica, astrattamente, una severa risposta sanzionatoria da parte dello Stato) questo Tribunale dubita della legittimita’ costituzionale di una sanzione di eccezionale severita’, ma non graduabile in funzione della concreta gravita’ dell’illecito”. E argomenta che “L’automatismo sanzionatorio previsto dalla legge viola il principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione, poiche’ non consente di graduare la risposta punitiva in considerazione delle diverse circostanze che concretamente possono verificarsi. La previsione di una sanzione unica di rilevante importo (euro 50.000,00) contrasta, cioe’, col principio per cui a fatti di diverso disvalore debbano corrispondere diverse reazioni sanzionatorie”. Il Tribunale di Trapani inoltre ipotizza anche un contrasto con il diritto d’impresa (cita l’art. 3 alla luce del “combinato disposto con gli artt. 41 e 42 della Costituzione, nonche’ dell’art. 117, primo comma della Costituzione, in relazione all’art. 1 protocollo addizionale CEDU ed agli artt. 16 e 17 CDFUE). Una simile sanzione infatti “puo’ incidere irragionevolmente sia sul diritto di proprieta’ dell’autore dell’illecito, sia sul diritto di esercitare liberamente un’attivita’ di impresa (essendo del tutto evidente che l’importo della sanzione comminata e’ idoneo a determinare un’irreversibile crisi aziendale, almeno nel caso in cui l’esercizio commerciale sia di modeste dimensioni)”. lp/AGIMEG