Un orientamento giurisprudenziale ormai solido e del tutto favorevole agli operatori del gioco e del settore marittimo emerge dalle aule giudiziarie toscane.
Il Tribunale di Firenze ha infatti definito un intero filone contenzioso chiudendo il primo grado di giudizio su una serie di controversie nate a seguito di provvedimenti sanzionatori emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) su apparecchi da gioco installati a bordo di navi da crociera.
Le decisioni confermano in toto la correttezza dell’operato e delle tesi sostenute dalla società armatrice e dalla società gestore degli apparecchi da gioco, entrambe assistite dallo Studio Legale Ripamonti (avvocati Marco e Riccardo Ripamonti).
Il contenzioso trae origine da verifiche ispettive eseguite da ADM all’interno dei porti italiani — nello specifico nello scalo di Livorno — a bordo di motonavi e traghetti passeggeri. Nel corso di tali controlli, i funzionari avevano contestato l’irregolare presenza di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, con conseguente emissione di ordinanze-ingiunzione per presunte violazioni di carattere amministrativo.
Apparecchi da intrattenimento a bordo navi: il Tribunale di Firenze annulla le ordinanze sanzionatorie
Il Tribunale di Firenze, nell’agosto 2026, si era già espresso in senso analogo annullando le prime due ordinanze-ingiunzione con le sentenze n. 4184 e n. 4231 (rispettivamente del 7 e del 22 agosto 2026). A quel primo importante risultato si aggiungono, ora, ulteriori quattro sentenze depositate il 28 settembre 2026 (numeri 4421, 4423, 4430 e 4431 del 2026), che cristallizzano l’orientamento favorevole agli operatori.
Al centro dell’iter motivazionale vi è l’applicazione dell’articolo 5, comma 3, del D.L. n. 457/1997, norma speciale che esclude la disciplina sanzionatoria dell’articolo 110 TULPS per le attività svolte a bordo delle navi passeggeri in navigazione oltre le acque territoriali.
Muovendo da questo presupposto, il Giudice ha evidenziato una fondamentale differenza tra i locali di una nave e gli esercizi sulla terraferma: a bordo di un’imbarcazione l’irregolarità di un apparecchio non può essere considerata permanente, ma dipende dalla posizione della nave e, in particolare, dall’eventualità che la stessa si trovi, o meno, all’interno delle acque nazionali.
Ciò posto, poiché pretendere lo smontaggio o la rimozione degli apparecchi a ogni ingresso in acque nazionali risulterebbe del tutto irragionevole, l’adozione di adeguate misure di inibizione materiale — quali, ad esempio, lo spegnimento delle macchine e/o l’affissione dell’avviso “fuori servizio” sulle stesse — è stata ritenuta sufficiente ad escludere qualsiasi illecito. In un simile contesto, spetta unicamente all’Amministrazione fornire la prova che gli apparecchi siano stati concretamente utilizzati o messi a disposizione dei clienti durante la sosta in acque nazionali. Nel caso di specie, tale dimostrazione è risultata del tutto assente, poiché gli operanti non hanno né compiuto verifiche sulle memorie storiche degli apparecchi, né eseguito prove tecniche di gioco, né tantomeno sorpreso passeggeri nell’atto di giocare.
L’avv. Marco Ripamonti ha così commentato: “Si consolida, con queste Sentenze, un importante orientamento giurisprudenziale a tutela di armatori di navi e gestori di apparecchi da intrattenimento”. cdn/AGIMEG