“La Suprema Corte ha precisato che, in tema di sanzioni amministrative, configurano l’ipotesi del gioco d’azzardo e dell’alea le macchine da gioco che distribuiscano premi, ancorché sotto forma di punti spendibili on line, atteso che costituisce vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull’acquisto di un prodotto, mentre il fine di lucro che caratterizza il gioco illecito non deve necessariamente tradursi in una somma di denaro, essendo sufficiente che si tratti di un guadagno economicamente apprezzabile. Nel caso di specie, le apparecchiature in questione consentono pacificamente, per essere stato riconosciuto dallo stesso opponente, la connessione telematica e l’accesso a siti di giochi
promozionali al fine di implementare un monte-punti da utilizzare per acquistare altri beni e servizi, sicchè, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale espresso, anch’essi realizzano una finalità lucrativa, rientrando tra le tipologie di cui all’art. 110 TULPS”. Con queste motivazioni il Giudice del Tribunale Ordinario di Cosenza ha confermato la sanzione di 20mila euro ai danni di un esercente che aveva installato nell’attività 10 apparecchi collegati ad un sito di giochi online e che consentivano di vincere punti convertiti in premi.
“La Corte di Cassazione ha escluso che le norme di cui agli artt. 110 TULPS, 1 comma 6464 L. 190/2014 e 1 comma 923 L. n. 208/2015 violino la normativa comunitaria e, in particolare, la direttiva comunitaria n. 2000/31/CE che prevede i c.d. giochi promozionali, essendo necessario che si tratti di giochi consentiti dall’ordinamento interno, sicchè il solo fatto che le apparecchiature in questione distribuiscano premi, sia pure sotto forma di punti spendibili on line, configura gli estremi del gioco d’azzardo e dell’alea, concretando i divieti oggetto delle contestazioni”, ha aggiunto.
Ecco il testo integrale della sentenza:
Con ricorso depositato il xxxx, ha propo sto opposizione, chiedendone L’annullamento, avverso l’ordinanza ingiunzione notificatagli xxxxx, dall Ufficio dei Monopoli della Calabria , Sezione Territoriale di Cosenza, scaturente da verbale di constatazione e sequestro amministrativo operato dallufficio territoriale di Corigliano Calabro in data 28 /07/2016, con la quale, vista la L.1981/689 nonchè gli artt.110, co 6, 9 e 9 bis T.U.P.S. gli veniva ordinato il pagamento della somma di 20.000,00 per la violazione dellart.art .1, co 646 e 648 della L. .190/2014 e dellart.1 co 923 della L.208/2015 per aver consentito l’uso in luogo aperto al pubblico di n. 10 apparecchi non conformi in quanto non provvisti di collegamento in rete con l’AAMS . A sostegno dellopposizione ha dedotto : 1 ) la prescrizione della pretesa impositiva, per violazione de ll’art. 28 l. 689/81, atteso che lordinanza è stata notifica ta in da ta 31/07/2021, trascorsi i 5 anni previsti dalla legge da l verbale di sequestro datato 28/07/2016 ; 2) infondatezza in fatto – insussistenza della violazione di cui al co 7, art.10 D.M. 22/01/2010 in relazione alla sanzione prevista dal co 923 L.180/2015 , poiché gli apparecchi in oggetto non rientrano nella tipologia di cui al co 646 art.1 L.190/2014 e non consentono l a effettuazione di giocate con vincite in denaro , trattandosi di apparecchi destinati alla commercializzazione di ricariche telefoniche, servizi di accesso a social
network e soprattutto collegamenti con sito di e -commerce ; 2) a ssenza delle caratteristiche strutturali degli apparecchi da gioco di cui allart. 110 co 6 lett. B del Tulps , atteso che a differenza di quanto attestato dai verbalizzanti gli apparecchi in questione non distribuiscono direttamente vincite in denaro al momento della conclusione della partita e consentono altresì leffettuazione delle giocate non attraverso il collegamento ad un portale ; essi sono apparecchi sui quali v i è installata un operazione a premi, quindi un apparecchio sottoposto alla disciplina di cui al d.p.r. 430/2001, e pertanto non può essere ricompreso tra quegli apparecchi irregolari previsti dallart. 110 del tulps, oltre che dallart. 1 co 646 e 648 L. 190/2014; 3.carenza assoluta di motivazione ; 4. violazione della normativa di cui alla direttiva comunitaria 31/2000 e D.P.R n. 430/2001, atteso che attraverso gli apparecchi in questione si può accedere oltre ai servizi on -line ad una sez ion e di giochi, cui poteva acceder si gratuitamente , senza alcuna responsabilità per il titolare dellesercizio , posto che egli per il diritto alla privacy dellutente non può controlla re la navigazione del cliente Ciò premesso, lopponente ha chiesto in accoglimento del ricorso accertare e dichiarare lillegittimità dellordinanza ingiunzione e per leffetto annullarla . Lamministrazione si è costitui ta in giudizio, ha prod otto documenti ed ha resist ito al ricorso. Preliminarmente, in merito al leccezion e di inammissibilità dellopposizione per indeterminatezza dellatto impugnato, atteso che nel ricorso si fa riferimento allordinaria ingiunzione n.15620 del 28/07/2021, emessa a seguito di contestazione elevata dalla Guardia di Finanza di Sibari in data 28/7/2021 , che, invece, risulta essere emessa nei confronti di un soggetto diverso dallopponente, nei cui confronti, invece, è stata emessa lordinanza ingiunzione 15615 del 26/7/2021, va ricordato che l’inammissibilità del ricorso trova la sua giustificazione nella necessità della parte, nei cui confronti sia stat a propost a lopposizione, di poter stabilire, senza possibilità di errore, a quale atto si riferisc a
l’opposizione . L’inammissibilità, pertanto, deve essere limitata all’ipotesi in cui l’indicazione dell atto impugnato , o difetti del tutto, o la sua individuazione sia talmente insufficiente ed incerta da renderne impossibile la identificazione; di talché, linammissibilità non ricorre, qualora dal ricorso e dalla documentazione prodotta non emergano, in modo assoluto, elementi idonei ad identificare la decisione interessata. Consegue a tali principi che nel caso in esame, l ‘errata indicazione dell atto impugnat o non dà luogo all’ammissibilità dell’ opposi zione , atteso che la produzione in atti dellatto impugnato non determina l’impossibilità, per l’intimato, di individuar lo, senza equivoci e di svolgere , come in effetti è avvenuto, compiutamente la propria difesa. Con il motivo 1), il ricorrente ha eccepito la prescrizione della pretesa impositiva, per violazione de ll’art. 28 l. 689/81, atteso che lordinanza è stata notifica ta in data 31/07/2021, trascorsi i 5 anni previsti dalla legge da l verbale di sequestro datato 28/07/2016 . Il motivo è infondato, attesa la sospensione dei termini disposta dal combinato disposto dell’art. 103 del D.L. 7 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 ) e dell’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (convertito con modifi cazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 ) dei procedimenti pendenti al 23 febbraio 2020 (o iniziati successivamente a questa data) per tutto il
periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 .
Per tale ragione, deve ritenersi che lufficio ha notificato latto impugnato il 28/09/20 21
tempestivamente, essendo stato il verbale di constatazione e sequestro amministrativo operato dallufficio territorial e di Corigliano Calabro in data 28 /07/201 6. Con il motivo 2), il ricorrente ha contestato la riconducibilità dei macchinari in contestazione ad una delle tipologie previste dallart. 110 TULPS . Il motivo è infondato.
Al riguardo , si osserva che la Suprema Corte ha, di recente, precisato che, in tema di sanzioni amministrative, configurano l’ipotesi del gioco d’azzardo e dell’alea le macchine da gioco che distribuiscano premi, ancorché sotto forma di punti spendibili on line, atte so che costituisce vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull’acquisto di un prodotto, mentre il fine di lucro che caratterizza il gioco illecito non deve necessariamente tradursi in una somma di denaro, essendo sufficiente che si tratti di un guadagno economicamente apprezzabile (cfr. Cass. Civ., n. 101 del 7.1.2016; cfr. Cass. pen. n. 37391/2013). Nel caso di specie, le apparecchiature in questione consentono pacificamente, per essere stato riconosciuto dallo stesso opponente, la connes sione telematica e laccess o a siti di giochi promozionali al fine di implementare un monte -punti da utilizzare per acquistare altri beni e servizi, sicchè, alla stregua dellorientamento giurisprudenziale espresso, anchessi realizzano una finalità lucra tiva, rientrando tra le tipologie di cui allart. 110 TULPS. Con il motivo n.3 , lopponente ha eccepito l assenza delle caratteristiche strutturali degli apparecchi da gioco di cui allart. 110 comma 6 lett. B del Tulps , atteso che a differenza di quanto attestato dai verbalizzanti gli apparecchi in questione distribuiscono direttamente vincite in denaro al momento della conclusione della partita e consentono altresì leffettuazione delle giocate non attraverso il collegamento ad un portale ma bensì attrave rso il collegamento ad un sistema di gioco collegato ad un sistema centrale . Il motivo non può essere condiviso. Al riguardo , va detto che essendo stata la pretesa puni tiva basata sullo accertamento compiuto da i funzionari dellAAMS secondo cui la apparecchiatur a oggetto de l verbale di contravvenzione era stata collegat a alla rete telematica (fatto costitutivo), la amministrazione, che ha l’onere di dimostrare la fondatezza del diritto alla pretesa punitiva, deve prova re la sussistenza del presuppo sto in base al quale è stata emessa l’ingiunzione, essendo onere dell’opponente invece provare i fatti impeditivi ed estintivi della pretesa . Va evidenziato ancora che in tema di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento della contestata violazio ne fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti contestati, per cui, in difetto di querela, le dette circostanze non possono essere poste in discussione. Di contro, lopponente non ha fornito la prova di fatti impeditivi, non avendo dimostrato ed in ver ità neanche allegato, di avere adottato concrete misure idonee a impedire l’utilizzazione dell’apparecchio , come ad esempio avere adottato la procedura di blocco. Con il motivo 4), lopponente ha eccepi to la v iolazione della normativa di cui alla direttiva comunitaria 31/2000 e D.P.R n. 430/2001 . Al riguardo , va osservato che la Corte di Cassazione ha escluso che le norme di cui agli artt. 110 TULPS, 1 comma 6464 L. 190/2014 e 1 comma 923 L. n. 208/2015 violino la normativa comunitaria e, in particolare, la direttiva comunitaria n. 2000/31/CE che prevede i c.d. giochi promozionali, essendo necessario che si tratti di giochi consentiti dall’ordinamento interno, sicchè il solo fatto che le apparecchiature in questione distribuiscano premi, sia pure sotto forma di punti spendibili on line, configura gli estremi del gioco dazzardo e dellalea, concretando i divieti oggetto delle contestazioni. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, la opposizione va rigettata. Nulla per le spese, essendosi l’autorità amministrativa costituita in giudizio avvalendosi di un funzionario delegato ed in difetto di prova di eventuali spese vive .
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede: – rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma l’ordinanza ingiunzione. lp/AGIMEG