Totocalcio: ecco il nuovo regolamento con la determina direttoriale di ADM. I dettagli di come si giocherà

E’ stato pubblicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva. Ecco il testo riportato nella determina direttoriale a firma del DG Marcello Minenna:

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1 – Oggetto e definizioni

  1. Il presente provvedimento definisce le regole generali relative ai concorsi pronostici su base sportiva in attuazione dell’articolo 1, commi 634-636, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a. ADM: Agenzia delle dogane e monopoli; b. Sport e Salute: Sport e Salute S.p.a.; c. cedola di caratura: la ricevuta di partecipazione di una giocata a caratura, anche speciale, che individua anche la quota unitaria di partecipazione; d. colonna unitaria: l’insieme dei pronostici espressi dal partecipante, relativamente agli eventi indicati per partecipare al concorso; e. colonna unitaria vincente: la colonna unitaria che risulta vincente in base all’esito degli eventi oggetto del concorso; f. concessionario: il soggetto che, collegato al sistema del totalizzatore nazionale, per il tramite dei propri punti vendita o canali a distanza, procede alla raccolta dei concorsi pronostici sportivi; g. concorso: l’insieme delle attività finalizzate alla raccolta del gioco sul palinsesto predisposto da ADM, ivi comprese quelle propedeutiche e successive, tra cui la determinazione dell’esito degli eventi e delle colonne unitarie vincenti con le relative quote di vincita; h. diritto di gioco a distanza: diritto di gioco di uno dei concessionari abilitato alla raccolta a distanza che effettua le giocate a caratura speciale e commercializza le singole cedole esclusivamente attraverso i canali del gioco a distanza del medesimo concessionario; i. evento: un qualsivoglia avvenimento sportivo, di carattere competitivo o meno, inserito nel palinsesto da ADM e in ordine al quale è possibile esprimere un pronostico; j. fondo di riserva: il fondo, alimentato dai resti e dalle vincite e rimborsi non riscossi entro i termini previsti dal presente regolamento, dal quale si attingono le risorse necessarie per integrare, ove previsto, le vincite qualora inferiori all’euro o il montepremi di una o più formule di gioco; k. formula di gioco: una delle diverse modalità con le quali si può partecipare al concorso; l. giocata: la registrazione sul totalizzatore nazionale dei pronostici espressi dal partecipante sugli eventi di un determinato concorso; m. giocata a caratura: la giocata o la giocata sistemistica che prevede la ripartizione tra più partecipanti; n. giocata a caratura speciale: giocate o giocate sistemistiche, ripartite tra più partecipanti, gestite dal concessionario attraverso il punto di vendita virtuale o il diritto di gioco a distanza; o. giocata sistemistica o sistema: la registrazione sul totalizzatore nazionale di una giocata costituita da un insieme di colonne unitarie derivanti dall’espressione di più di un pronostico per uno o più eventi oggetto del concorso oppure dall’espressione di uno o più pronostici per un numero di eventi superiore a quello minimo richiesto; p. jackpot: l’importo costituito dal montepremi non assegnato nei concorsi precedenti distinto per ciascuna formula di gioco e dalle somme derivanti da finanziamenti per iniziative di cui all’articolo 1, comma 639 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; q. montepremi: le somme provenienti dalla raccolta del gioco, da ripartire tra i vincitori, secondo le disposizioni del presente provvedimento; r. palinsesto: l’insieme degli eventi sportivi predisposto da ADM sui quali è possibile esprimere il pronostico per la partecipazione al concorso; s. posta di gioco: l’importo dovuto dal partecipante per ciascuna colonna unitaria giocata; t. premio: il premio desumibile per ciascuna categoria di vincita, in base alle modalità definite per il gioco; u. pronostico: previsione, espressa secondo le modalità previste dal presente provvedimento e dal palinsesto, degli esiti degli eventi oggetto del concorso; v. punto vendita: l’esercizio commerciale collegato ad uno dei concessionari abilitati alla raccolta del gioco; w. punto vendita virtuale: è l’organizzazione del concessionario che, previo rilascio di nulla osta da parte di ADM e collegamento telematico al totalizzatore nazionale, effettua le giocate a caratura speciale e commercializza le singole cedole esclusivamente attraverso la rete di punti vendita collegata al medesimo concessionario con divieto di vendita diretta al pubblico; x. resti: i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote unitarie di vincita, dagli arrotondamenti da ripartizione del montepremi nonché quelli derivanti dagli arrotondamenti delle cedole di caratura vincenti e rimborsabili; y. ricevuta di partecipazione: il titolo al portatore valido che garantisce, per le giocate effettuate presso i punti vendita, l’avvenuta registrazione della giocata e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, il titolo per la riscossione del premio o del rimborso; z. schedina di gioco: supporto cartaceo o telematico che ha la funzione di riportare il palinsesto di un singolo concorso, anche ai fini dell’espressione del pronostico; aa. totalizzatore nazionale: il sistema di elaborazione centrale di ADM per la raccolta delle giocate dei concorsi pronostici su base sportiva nonché per la gestione delle attività connesse ai sensi del presente regolamento.

ARTICOLO 2 – Oggetto e modalità di partecipazione dei concorsi pronostici.

  1. L’oggetto dei concorsi pronostici consiste nell’esprimere il pronostico sugli eventi sportivi previsti dal palinsesto dello specifico concorso. 2. La raccolta delle giocate è effettuata dai concessionari tramite i punti vendita e i canali di raccolta di gioco a distanza. 3. La partecipazione al concorso avviene attraverso la registrazione della giocata sul totalizzatore nazionale a partire dal momento in cui ADM dichiara aperto il concorso e il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate. 4. La partecipazione è ammessa fino a quando il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare giocate, a seguito di chiusura del concorso disposta secondo le regole del presente provvedimento. 5. È consentita la partecipazione al concorso anche mediante giocate sistemistiche, giocate a caratura e giocate a caratura speciale, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal presente regolamento. 6. La giocata minima è costituita da una colonna unitaria; il costo per singola colonna è pari a 1 euro.

ARTICOLO 3 – Ricevuta di partecipazione.

  1. La partecipazione al concorso, se effettuata presso i punti vendita, è attestata unicamente dalla ricevuta di partecipazione – anche cartacea – emessa dal terminale di gioco; se effettuata mediante i canali di raccolta autorizzati di gioco a distanza è attestata unicamente dalla registrazione dell’avvenuta giocata sul totalizzatore nazionale rilevabile dal conto di gioco. 2. Il partecipante può utilizzare per l’espressione dei pronostici anche una schedina di gioco. 3. La ricevuta di partecipazione è emessa solo dopo che la giocata è stata registrata dal totalizzatore nazionale. 4. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi: a. denominazione del concessionario e codice concessione; b. codice identificativo del punto vendita e – ove previsto – del terminale di gioco emittente se la giocata è stata effettuata presso un punto vendita; c. identificativo o logo grafico del concorso; d. numero del concorso e data di effettuazione del medesimo; e. numero delle colonne unitarie accettate nella giocata; f. eventi che compongono ciascuna colonna unitaria e i relativi pronostici; g. identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale; h. importo della giocata; i. data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale. 5. Il controllo della rispondenza dei pronostici riportati sulla ricevuta con quelli richiesti o indicati sulla schedina di gioco è a carico del partecipante, il quale deve segnalare immediatamente eventuali difformità. In caso di difformità, il partecipante può chiedere l’annullamento della ricevuta entro i centottanta secondi successivi alla registrazione della giocata, purché l’accettazione del concorso sia ancora aperta. L’orario di riferimento è quello del totalizzatore nazionale. 6. In deroga a quanto stabilito dal comma 5, non sono annullabili le giocate a caratura, anche speciale. Per le giocate a caratura, anche speciale, è tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e secondo modalità stabilite da ADM, la ristampa delle cedole di caratura relative a giocate accettate dal totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco. 7. Le ricevute delle giocate annullate sono ritirate e conservate dal concessionario per cinque anni dalla data di chiusura della raccolta del gioco.

ARTICOLO 4 – Giocate sistemistiche e a caratura.

  1. Nel caso di giocata sistemistica, il giocatore può richiedere il numero di colonne sviluppato dal sistema e il relativo costo; il concessionario, per il tramite del ricevitore ovvero del canale di gioco a distanza, deve fornire le informazioni al giocatore prima della registrazione della giocata. 2. La giocata minima a caratura, anche speciale, non può essere inferiore a 16 colonne unitarie. Per ogni giocata a caratura, anche speciale, accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all’atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 999. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. L’importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore. 3. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi: a. denominazione del concessionario; b. codice identificativo del punto vendita e – ove previsto – del terminale di gioco emittente se la giocata è stata effettuata presso un punto vendita; c. esclusivamente per le giocate a caratura speciale, codice identificativo del punto vendita virtuale emittente; d. identificativo o logo grafico del concorso; e. numero del concorso e data di effettuazione del medesimo; f. numero delle colonne unitarie accettate nella giocata; g. gli eventi che compongono ciascuna colonna e i relativi pronostici; h. identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale; i. numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata; j. importo complessivo della giocata a caratura, anche speciale, e importo della singola cedola di caratura; k. data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale. 4. Per le giocate a caratura speciale commercializzate attraverso la rete di punti vendita è consentita, dopo la convalida delle giocate, la stampa differita delle cedole, purché venga effettuata entro la chiusura della raccolta del concorso a cui la giocata si riferisce. 5. Il punto vendita virtuale, prima della chiusura dell’accettazione, stampa le cedole delle giocate a caratura speciale non commercializzate dai punti di vendita a esso collegati. 6. Il concessionario è tenuto a corrispondere ai punti di vendita della propria rete che commercializzano cedole di giocate a caratura speciale l’aggio corrispondente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge per i concorsi pronostici su base sportiva. 7. Il concessionario trattiene l’aggio relativo alle cedole delle giocate a caratura speciale non commercializzate e riscuote le eventuali vincite con le stesse realizzate e gli eventuali rimborsi. 8. Le giocate a caratura speciale effettuate dal diritto di gioco a distanza sono realizzate con un apposito conto di gioco intestato al concessionario utilizzabile esclusivamente per effettuare tale tipologia di giocata. Al momento della commercializzazione di ciascuna cedola, deve essere comunicato al totalizzatore nazionale il conto di gioco del giocatore che ha acquistato la cedola. 9. La vincita di ciascuna cedola di caratura è ricavata dal quoziente fra l’importo dei premi realizzati con l’intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.

ARTICOLO 5 – Conservazione e protezione dei dati delle giocate.

  1. Ogni singola giocata registrata dal totalizzatore nazionale è successivamente archiviata con modalità che ne consentano la rilettura e impediscano l’alterazione dei dati conservati.

ARTICOLO 6 – Ripartizione della posta di gioco

  1. La posta di gioco dei concorsi pronostici è ripartita, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’articolo 1, comma 635, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nelle seguenti percentuali: a. percentuale destinata al montepremi: 75 per cento; b. percentuale destinata al compenso del concessionario: 5 per cento; c. percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento; d. percentuale destinata alla società Sport e salute: 12 per cento. Tutte le percentuali di cui sopra sono arrotondate al centesimo di euro inferiore; i centesimali risultanti determinano i resti.

ARTICOLO 7 – Commissione di controllo. 1. La commissione di controllo è l’organo deputato al controllo e alla verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura della raccolta, alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici su base sportiva. 2. La commissione di controllo è istituita con provvedimento del Direttore della Direzione Giochi di ADM. 3. La commissione è composta da un dirigente di ADM con funzioni di presidente e da due dipendenti di ADM, di cui uno di area terza e uno di area seconda, quest’ultimo con funzioni di segretario. La commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due membri. In caso di assenza del dirigente, le funzioni di presidente sono svolte dal funzionario di terza area. 4. Alla chiusura della raccolta del gioco, la commissione di controllo sovrintende alla memorizzazione delle giocate accettate, verifica il montepremi del concorso e i dati relativi al totale delle giocate.

ARTICOLO 8 – Pubblicazione delle informazioni

  1. Tutte le informazioni relative a ciascun concorso sono inserite in un comunicato pubblicato sul sito istituzionale di ADM. 2. Il pagamento delle vincite o dei rimborsi può avvenire a partire dalla data di pubblicazione del comunicato degli esiti dei concorsi, fatto salvo quanto previsto all’articolo 16 del presente regolamento.

ARTICOLO 9 – Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi

  1. In caso di annullamento del concorso ai sensi delle disposizioni del presente regolamento si procede al rimborso di tutte le giocate effettuate dai partecipanti. L’importo rimborsato per ciascuna cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro inferiore; i centesimali risultanti costituiscono i resti. 2. In caso di annullamento di una o più formule di gioco di un concorso, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, si procede al rimborso di tutte le giocate effettuate dai partecipanti sulle stesse formule. L’importo rimborsato per ciascuna cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro inferiore; i centesimali risultanti costituiscono i resti. 3. La ricevuta di partecipazione, in originale e integra in ogni sua parte, costituisce l’unico titolo al portatore valido quale prova dell’avvenuta giocata presso i punti vendita, per la riscossione degli eventuali premi e per la richiesta dei rimborsi. 4. Il concessionario – che ha emesso il titolo – verifica, attraverso ogni punto vendita della propria rete, in collegamento con il totalizzatore nazionale, la validità della ricevuta di partecipazione al fine di procedere all’eventuale pagamento di premi o rimborsi. 5. L’importo della vincita o del rimborso, la data e l’orario di validazione, risultanti da comunicazione, proveniente dal totalizzatore nazionale, sono riportati sulla ricevuta di partecipazione vincente validata. 6. Nei casi di pagamento non contestuale alla validazione della ricevuta di partecipazione, il concessionario provvede a rilasciare al portatore della ricevuta idoneo documento attestante l’avvenuta presentazione e verifica dei premi. 7. In caso di giocata a distanza, l’attestazione della registrazione dell’avvenuta giocata sul totalizzatore nazionale rilevabile dal conto di gioco dà diritto alla riscossione della vincita che deve essere accreditata sul conto di gioco dal concessionario secondo le disposizioni in vigore per il gioco a distanza. 8. I pagamenti delle vincite e dei rimborsi sono effettuati secondo strumenti tracciabili, salvi i casi in cui la normativa vigente consenta l’uso del contante. 9. Per i pagamenti delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro, ADM mette a disposizione i fondi entro 60 giorni dalla richiesta del concessionario, sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e/o rimborsabili. 10.Il concessionario è tenuto a custodire le ricevute di partecipazione vincenti e pagate e le ricevute rimborsate per un periodo di 5 anni.

ARTICOLO 10 – Termini di decadenza

  1. Gli aventi diritto decadono dal diritto alla riscossione dei premi e dei rimborsi, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale degli esiti dei concorsi. 2. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro il termine di cui al comma 1 sono riportate sul fondo di riserva.

TITOLO II – Norme relative al concorso Totocalcio

ARTICOLO 11 – Oggetto e regole del gioco

  1. Il Totocalcio consiste nell’esprimere pronostici sull’esito di eventi relativi a partite di calcio. 2. Gli eventi oggetto di pronostico sono distribuiti in due pannelli. 3. Il primo pannello è costituito da otto eventi definiti obbligatori. Il giocatore, a seconda della formula di gioco prescelta, deve esprimere i pronostici per i primi due, tre, quattro, sei, sette o tutti gli eventi del pannello. 4. Il secondo pannello è costituito da un minimo di sette ad un massimo di dodici eventi – definiti opzionali – per i quali il giocatore può scegliere quelli sui quali esprimere il pronostico, in funzione delle diverse modalità di gioco. 5. Ciascuna colonna unitaria si forma attraverso l’espressione dei pronostici sulle opzioni relative agli eventi indicati, in ragione delle diverse modalità di gioco. 6. In qualsivoglia modalità di gioco, i pronostici sono espressi necessariamente sulla base di un’opzione 1X2 in cui: il segno 1 indica la vittoria della prima squadra indicata per ciascun evento; il segno X indica il pareggio fra le due squadre; il segno 2 indica la vittoria della seconda squadra indicata per ciascun evento.

ARTICOLO 12 – Formule di gioco

  1. La partecipazione al gioco è possibile secondo le diverse modalità di seguito indicate: a. “Formula tre”: il giocatore deve pronosticare i primi due eventi obbligatori in palinsesto e un evento opzionale a sua scelta; b. “Formula cinque”: il giocatore deve pronosticare i primi tre eventi obbligatori in palinsesto e due eventi opzionali a sua scelta; c. “Formula sette”: il giocatore deve pronosticare i primi quattro eventi obbligatori in palinsesto e tre eventi opzionali a sua scelta; d. “Formula nove”: il giocatore deve pronosticare i primi sei eventi obbligatori in palinsesto e tre eventi opzionali a sua scelta; e. “Formula undici”: il giocatore deve pronosticare i primi sette eventi obbligatori in palinsesto e quattro eventi opzionali a sua scelta; f. “Il tredici”: il giocatore deve pronosticare gli otto eventi obbligatori in palinsesto e cinque eventi opzionali a sua scelta. 2. Al momento della giocata, ciascun giocatore dovrà scegliere una sola formula alla quale partecipare; non è possibile con la medesima giocata partecipare a più formule di gioco. 3. Il giocatore può indicare per ciascuna giocata un solo pronostico per ogni evento oggetto della formula di gioco, fatto salvo quanto previsto per le giocate sistemistiche. 4. Ciascuna formula di gioco dà luogo a un suo proprio montepremi che viene poi ripartito tra i vincitori, secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del presente regolamento. 5. Le giocate sistemistiche e a caratura, anche speciale, possono essere effettuate soltanto per le formule di gioco “Formula undici” e “Il tredici”. 6. La giocata sistemistica e/o a caratura relativa alla “Formula undici” non può superare le 2048 colonne unitarie. 7. La giocata sistemistica e/o a caratura relativa a “Il tredici” non può superare le 8.192 colonne unitarie. 8. La giocata a caratura speciale relativa alla “Formula undici” non può essere superiore a 7.776 colonne unitarie. 9. La giocata a caratura speciale relativa a “Il tredici” non può essere superiore a 34.992 colonne unitarie. 10. Per gli eventi obbligatori, le giocate sistemistiche possono contenere l’espressione di più di un pronostico per uno o più eventi oggetto del concorso. 11. Per gli eventi opzionali, le giocate sistemistiche possono contenere l’espressione di più di un pronostico per uno o più eventi oppure l’espressione di uno o più pronostici per un numero di eventi superiore a quello minimo richiesto. 12.ADM si riserva, per ciascun concorso, di non consentire o di sospendere il gioco su una o più formule di gioco.

ARTICOLO 13 – Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori

  1. L’importo da destinare ai premi per ogni singola formula di gioco è determinato dallo specifico montepremi e incrementato: a. dell’eventuale jackpot formato dal montepremi non assegnato nei concorsi precedenti della stessa formula di gioco e dalle somme derivanti da finanziamenti per iniziative di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; b. delle somme del fondo di riserva che ADM destina ad incremento del montepremi.

ARTICOLO 14 – Categorie di vincita

  1. In relazione alle diverse formule di gioco, sono previste le seguenti categorie di vincita: a. “Formula tre”: una sola categoria di vincita assegnata alle colonne unitarie che contengono i 2 pronostici vincenti per gli eventi obbligatori e 1 pronostico vincente per l’evento opzionale; b. “Formula cinque”: una sola categoria di vincita assegnata alle colonne unitarie che contengono i 3 pronostici vincenti per gli eventi obbligatori e 2 pronostici vincenti per gli eventi opzionali; c. “Formula sette”: una sola categoria di vincita assegnata alle colonne unitarie che contengono i 4 pronostici vincenti per gli eventi obbligatori e 3 pronostici vincenti per gli eventi opzionali; d. “Formula nove”: una sola categoria di vincita assegnata alle colonne unitarie che contengono i 6 pronostici vincenti per gli eventi obbligatori e 3 pronostici vincenti per gli eventi opzionali; e. “Formula undici”: una sola categoria di vincita assegnata alle colonne unitarie che contengono i 7 pronostici vincenti per gli eventi obbligatori e 4 pronostici vincenti per gli eventi opzionali; f. “Il tredici”: una sola categoria di vincita assegnata alle colonne unitarie che contengono 8 pronostici vincenti per gli eventi obbligatori e 5 pronostici vincenti per gli eventi opzionali. 2. Tutte le colonne unitarie possono realizzare una sola vincita. 3. In assenza di vincite per una o più categorie, il relativo montepremi non assegnato si aggiunge a quello del concorso successivo riferito alla medesima formula di gioco.

ARTICOLO 15 – Calcolo e comunicazione delle quote unitarie di vincita.

  1. Il quoziente tra il montepremi di una formula di gioco ed il numero delle colonne unitarie vincenti relative alla stessa costituisce la quota unitaria di vincita della formula. 2. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all’euro per troncamento; i decimali risultanti determinano i resti. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore; i centesimali risultanti costituiscono i resti. 3. Qualora per una o più formule di gioco, la quota unitaria della relativa categoria di vincita risulti inferiore all’euro, la quota viene integrata attingendo alle risorse del fondo di riserva, sino a raggiungere l’importo di un euro, nei limiti delle disponibilità esistenti nel fondo. 4. Nel caso in cui le disponibilità del fondo non consentano di integrare la quota unitaria sino all’importo di un euro (1 euro), le quote unitarie di vincita inferiori a tale importo non vengono pagate e i resti confluiscono nel fondo di riserva. 5. In caso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totocalcio, qualora nell’ultimo concorso non si registrino vincite per una formula di gioco, il relativo montepremi è assegnato al maggior punteggio conseguito in relazione alla medesima formula di gioco.

ARTICOLO 16 – Validità dei risultati.

  1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente del concorso è assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da ADM sulla scorta dell’acquisizione di plurime informazioni concordanti tramite media ed internet. 2. L’esito definitivo è riferito ai risultati maturati al termine delle partite purché concluse entro le 23:59:59 – ora nazionale – del giorno successivo a quello dell’ultimo evento cronologicamente in palinsesto. 3. Il pronostico richiesto sull’esito finale delle partite si intende riferito, se non diversamente specificato nel concorso, al risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari. 4. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso. 5. In casi eccezionali o che comunque impediscano il regolare svolgimento dell’accettazione del gioco su uno o più eventi opzionali, ADM si riserva la facoltà di sospendere l’accettazione su tali eventi. 6. In caso di eventi iniziati e non conclusi entro il termine previsto dal comma 2, oppure di eventi il cui svolgimento è annullato o rinviato oltre il termine previsto dal comma 2, sia prima che dopo la chiusura del concorso, gli eventi si considerano non validi e si applicano le seguenti disposizioni: I. Per la “Formula Tre” a. La formula di gioco è annullata se risultano non validi uno o più eventi obbligatori tra i primi due da pronosticare. La formula di gioco è altresì annullata se non risulta valido alcun evento opzionale inserito in palinsesto; b. ai fini della determinazione della colonna vincente, qualora si considerino non validi gli eventi opzionali, agli stessi viene attribuito progressivamente il risultato valido degli eventi obbligatori e degli opzionali conclusi secondo l’ordine di palinsesto. II. Per la “Formula Cinque” a. La formula di gioco è annullata se risultano non validi uno o più eventi obbligatori tra i primi tre da pronosticare. La formula di gioco è altresì annullata se risultano validi meno di due eventi opzionali inseriti in palinsesto; b. ai fini della determinazione della colonna vincente, qualora si considerino non validi gli eventi opzionali, agli stessi viene attribuito progressivamente il risultato valido degli eventi obbligatori e degli opzionali conclusi secondo l’ordine di palinsesto. III. Per la “Formula Sette” a. La formula di gioco è annullata se risultano non validi due o più eventi obbligatori tra i primi quattro da pronosticare. La formula di gioco è altresì annullata se risultano validi meno di tre eventi opzionali inseriti in palinsesto; b. ai fini della determinazione della colonna vincente, qualora si consideri non valido uno degli eventi obbligatori tra i primi quattro da pronosticare, sono pagabili le vincite per i 6 pronostici vincenti; c. ai fini della determinazione della colonna vincente, qualora si considerino non validi gli eventi opzionali, agli stessi viene attribuito progressivamente il risultato valido degli eventi obbligatori e degli opzionali conclusi secondo l’ordine di palinsesto. IV. Per la “Formula Nove” a. La formula di gioco è annullata se risultano non validi due o più eventi obbligatori tra i primi sei da pronosticare. La formula di gioco è altresì annullata se risultano validi meno di tre eventi opzionali inseriti in palinsesto; b. ai fini della determinazione della colonna vincente, qualora si consideri non valido uno degli eventi obbligatori tra i primi sei da pronosticare, sono pagabili le vincite per gli 8 pronostici vincenti; c. ai fini della determinazione della colonna vincente, qualora si considerino non validi gli eventi opzionali, agli stessi viene attribuito progressivamente il risultato valido degli eventi obbligatori e degli opzionali conclusi secondo l’ordine di palinsesto. V. Per la “Formula Undici” a. La formula di gioco è annullata se risultano non validi due o più eventi obbligatori tra i primi sette da pronosticare. La formula di gioco è altresì annullata se risultano validi meno di quattro eventi opzionali inseriti in palinsesto; b. ai fini della determinazione della colonna vincente, qualora si consideri non valido uno degli eventi obbligatori tra i primi sette da pronosticare, sono pagabili le vincite per i 10 pronostici vincenti; c. ai fini della determinazione della colonna vincente, qualora si considerino non validi gli eventi opzionali, agli stessi viene attribuito progressivamente il risultato valido degli eventi obbligatori e degli opzionali conclusi secondo l’ordine di palinsesto. VI. Per “Il Tredici” a. La formula di gioco è annullata se risultano non validi due o più eventi obbligatori. La formula di gioco è altresì annullata se risultano validi meno di cinque eventi opzionali inseriti in palinsesto; b. ai fini della determinazione della colonna vincente, qualora si consideri non valido uno degli eventi obbligatori, sono pagabili le vincite per i 12 pronostici vincenti; c. ai fini della determinazione della colonna vincente, qualora si considerino non validi gli eventi opzionali, agli stessi viene attribuito progressivamente il risultato valido degli eventi obbligatori e degli opzionali conclusi secondo l’ordine di palinsesto. 7. In caso di non validità di uno o più eventi obbligatori prima della chiusura del concorso, ADM procede all’annullamento di una o più formule di gioco; in tali casi, si procede all’immediato rimborso delle giocate effettuate sulle formule di gioco annullate. 8. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, è stata data notizia da ADM, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell’accettazione è fissato in relazione all’inizio dello svolgimento dell’evento anticipato o del primo degli eventi anticipati. 9. ADM si riserva la facoltà di annullare il concorso, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, qualora uno o più eventi risultino non validi.

ARTICOLO 17 – Entrata in vigore

  1. Con successivi provvedimenti, si procederà a: a. definire le modalità di gestione dei flussi finanziari al fine di garantire, in continuità con la disciplina in essere, l’omogeneità degli adempimenti contabili relativi ai concorsi pronostici sportivi e alle scommesse ippiche; b. individuare i concorsi pronostici sportivi e le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive per le quali verrà disposta la sospensione o la chiusura definitiva e, contestualmente, stabilire la data di entrata in vigore del presente provvedimento, al fine di evitare soluzioni di continuità nella raccolta. cdn/AGIMEG