“Non possono accedere ed esercitare l’attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita’ pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonche’ per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi o che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.)”. E’ quanto si legge nella Legge Regionale della Toscana del 16 aprile 2019, n.16 “Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Regioni. cdn/AGIMEG