“Signor Ministro, io dico che fin dall’inizio voi avete inseguito il virus con provvedimenti toppa, completamente inadeguati per una seria programmazione per la ripartenza. Oltretutto, come lei ha ben spiegato, le risorse non ci sono. Non ci si può affidare al caso per la distribuzione delle risorse, continuando a darle anche a chi ha lavorato con profitti e penalizzando invece chi ha più bisogno, facendo discriminazioni tra settori e categorie, come nel caso del mondo delle professioni. Avete trasformato questo Paese in una sorta di sala giochi, dove la fortuna e l’abilità digitale di alcuni prevarica sul bisogno di tanti altri. La lotteria non può essere un sistema per governare un Paese, pur sapendo che è uno degli strumenti che a voi piace tanto, mi viene in mente anche la lotteria degli scontrini. Signor Ministro, pensi piuttosto a criteri per valutare il merito, a misure che considerino il bisogno reale di tanti lavoratori e imprese. Dovete smetterla con misure e comunicazioni che servono solo a farvi propaganda, ma che nella realtà sono misure vuote, senza progettualità, finanziate pochissimo o addirittura per nulla”, è quanto ha detto in Aula al Senato Roberta Toffanin (FIBP-UDC) replicando alle parole del ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo. Il Ministro aveva sottolineato che: “la presente interrogazione si concentra sulla novella legislativa attuata con l’articolo 77 del cosiddetto decreto-legge rilancio, che ha incluso anche gli enti del terzo settore tra i destinatari delle prestazioni contenute nell’articolo 43 del decreto-legge cura Italia, norma originariamente rivolta – come sottolineava la senatrice Toffanin – solo alle imprese. L’articolo 43 da ultimo citato, in particolare, stabilisce che, allo scopo di sostenere la continuità in sicurezza dei processi produttivi delle imprese, nonché delle attività d’interesse generale degli enti del terzo settore, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, vengano finanziate, nel limite complessivo massimo pari a 50 milioni di euro, le spese per l’acquisto dei dispositivi e degli altri strumenti di protezione individuale. Le ragioni sottese all’allargamento della platea dei beneficiari risiedono nella convinzione che il rilancio del nostro Paese passi non solo attraverso il sostegno alle imprese, ma anche ai soggetti che svolgono attività d’interesse generale non in forma d’impresa e, come tali, meritevoli di analoga tutela. Peraltro molte delle attività d’interesse generale svolte dagli enti no-profit sono direttamente rivolte al contrasto e alla prevenzione del virus. Per dare una misura delle dimensioni degli enti no-profit nel nostro Paese, basti considerare che, sulla base dell’ultima rilevazione di Istat, alla data del 31 dicembre 2017, essi risultavano ammontare a 350.492; a loro volta, possono contare sull’apporto di 5.528.000 volontari e di 844 lavoratori dipendenti. Con riferimento poi alla delimitazione dell’ambito soggettivo d’applicazione, l’articolo 77 del decreto-legge rilancio non dà adito ad incertezze interpretative, in quanto la norma è saldamente ancorata alle definizione di ente del terzo settore contenuta nel codice del terzo settore. Parimenti, non sussistono dubbi per quanto concerne il profilo oggettivo delle attività d’interesse generale, che trovano una puntuale e tassativa elencazione nell’articolo 5 del medesimo codice. Si consideri inoltre che, ai sensi dell’articolo 95 del decreto-legge rilancio, sono state previste ulteriori risorse di sostegno per la riduzione del rischio da contagio del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro, finalizzate all’acquisto di apparecchiature e attrezzature dispositive, comprese quelle di protezione individuale, al cui finanziamento provvede interamente l’INAIL con le risorse già disponibili per un importo complessivo pari a 403 milioni. I predetti interventi straordinari sono destinati non solo ai soggetti iscritti al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, comprese quelle agricole, ma anche alle imprese sociali, come definite dal codice stesso del terzo settore e iscritte all’apposita sezione speciale del menzionato registro. In ordine poi alla manifesta esigenza di un’erogazione imparziale delle risorse, vanno considerati ulteriori elementi afferenti ai requisiti di accesso al contributo e alla natura del sostegno del soggetto attuatore. Sotto il primo profilo, i requisiti di accesso al contributo sono già definiti dalla disposizione istitutiva della misura e sono legati a caratteristiche soggettive, documentalmente verificabili. Pertanto, non vi è alcun margine di discrezionalità in capo al soggetto attuatore, che si limita all’espletamento di un’attività di mero accertamento. Sotto il secondo profilo si rappresenta che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha un diretto controllo del soggetto attuatore, vigilato da altra amministrazione. Confido quindi che, anche per il tramite del Ministero controllante, verranno adottate misure adeguate, atte a salvaguardare la par condicio nell’accesso al contributo di cui si discute. Con riguardo infine alla richiesta di considerare un rifinanziamento della misura, posso riferire che stiamo valutando quest’ipotesi compatibilmente che le risorse finanziarie disponibili”, conclude. cdn/AGIMEG