Tavagnacco, limitati gli orari di apertura delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi. Ecco il TESTO dell’ORDINANZA

L’Amministrazione Comunale di Tavagnacco, appartenente all’ente di decentramento regionale di Udine, con una specifica ordinanza, ha rafforzato le disposizioni assegnate alla competenza comunale dalla legge regionale in materia di prevenzione, trattamento e contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo e patologie correlate, attraverso la disciplina oraria delle sale gioco e del funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito.

“Certamente dobbiamo constatare che il gioco d’azzardo è praticato da una grande parte degli italiani ed ha conosciuto recentemente una maggior diffusione anche grazie alla capillarità dei punti di gioco diffusi su tutto il territorio. Se la passione del gioco d’azzardo può essere una forma di divertimento gradevole, praticata magari in compagnia e occasionalmente, con allarmato realismo dobbiamo tuttavia constatare che, purtroppo, troppo spesso il gioco diventa un comportamento distruttivo e si trasforma in tutto e per tutto in una vera dipendenza”, ha detto il sindaco Moreno Lirutti.

L’ordinanza stabilisce quindi: “l’introduzione dei seguenti orari di apertura delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco ai sensi dell’art. 86 o dell’art. 88 del Regio Decreto n. 773/1931, così come di seguito indicato: orario massimo di apertura delle sale giochi aventi come attività esclusiva o prevalente l’offerta del gioco lecito di cui all’art. 110 c. 6 del Regio Decreto n. 773/1931, autorizzate ai sensi dell’art. 86 o dell’art. 88 del medesimo Regio Decreto, nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito: dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 18:00 alle ore 22:00 (di tutti i giorni, festivi compresi). Orario massimo di funzionamento e utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, di cui all’art. 110 comma 6 del Regio Decreto n. 773/1931 collocati a) negli esercizi autorizzati ex art. 86 Regio Decreto n. 773/1931 (es. bar, ristoranti, rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, ecc.) dotati di apposito titolo abilitativo dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 (di tutti i giorni, festivi compresi) b) negli esercizi autorizzati ex art. 88 Regio Decreto n. 773/1931 (es. raccolta scommesse, sale scommesse, ecc.) dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 (di tutti i giorni, festivi compresi)”.

Ecco il testo integrale del provvedimento.

cdn/AGIMEG