Home Attualità TAR Veneto conferma l’interdittiva antimafia a operatore di gioco: pesano rete societaria e rapporti familiari

TAR Veneto conferma l’interdittiva antimafia a operatore di gioco: pesano rete societaria e rapporti familiari

TAR Veneto, interdittiva antimafia nel settore dei giochi pubbliciTAR Veneto, interdittiva antimafia nel settore dei giochi pubblici

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Il TAR Veneto ha confermato l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Venezia nei confronti di una società operante prevalentemente nella somministrazione di alimenti e bevande e operatore nel settore dei giochi pubblici. La Prima Sezione ha respinto il ricorso dell’impresa, ritenendo ragionevole la valutazione complessiva compiuta dall’autorità prefettizia sul rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Il procedimento era iniziato dopo una consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia effettuata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Venezia, finalizzata all’acquisizione della certificazione antimafia relativa alla società. L’informazione interdittiva era stata emessa il 28 ottobre 2025.

Interdittiva antimafia nei giochi pubblici, il ricorso al TAR Veneto

Secondo la ricostruzione della Prefettura, la società era inserita in una più ampia rete di imprese riconducibili allo stesso gruppo familiare, con sedi e unità locali nelle province di Treviso, Venezia e Udine. Le attività coinvolte operavano nei comparti dei bar, della ristorazione, dei tabacchi e della distribuzione di carburanti.

Il provvedimento aveva inoltre valorizzato la presenza nell’impresa di alcuni familiari, i rapporti societari e commerciali e una serie di frequentazioni ritenute stabili e non occasionali con soggetti ricondotti ad ambienti della criminalità organizzata. Le generalità della società e delle persone interessate sono state oscurate nella sentenza.

La ricorrente contestava l’esistenza di una gestione unitaria delle imprese familiari e sosteneva che non fossero stati dimostrati né flussi finanziari significativi tra le società né un effettivo condizionamento della propria attività. Secondo la difesa, le frequentazioni richiamate dalla Prefettura erano episodiche o risalenti nel tempo, mentre l’attuale gestione sarebbe stata affidata a soggetti incensurati.

Il criterio del “più probabile che non”

Il TAR ha respinto queste argomentazioni, ricordando che l’interdittiva antimafia ha una funzione preventiva e non sanzionatoria. Per la sua adozione non è necessaria la prova piena di un’infiltrazione né una condanna penale definitiva: è sufficiente un quadro indiziario complessivo, fondato su elementi gravi, precisi e concordanti, valutato secondo il criterio del “più probabile che non”.

Per i giudici, gli elementi raccolti non devono essere esaminati separatamente, ma nella loro connessione. In questo quadro possono assumere rilievo anche i rapporti di parentela, quando la loro natura e intensità, unite agli altri dati disponibili, rendano plausibile un’influenza indiretta sulle decisioni aziendali.

Controlli antimafia e rete societaria di una concessionaria di giochiControlli antimafia e rete societaria di una concessionaria di giochi

Self-cleaning e prevenzione collaborativa giudicati insufficienti

La società aveva rappresentato di avere licenziato alcuni dipendenti e adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, nominando anche un organismo di vigilanza esterno. Secondo il TAR, tuttavia, la Prefettura ha ragionevolmente giudicato tali misure insufficienti a superare il rischio rilevato, anche perché nella compagine e nell’organizzazione aziendale permanevano ulteriori collegamenti familiari.

È stata ritenuta legittima anche la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall’articolo 94-bis del Codice antimafia. Queste misure presuppongono un’agevolazione soltanto occasionale; nel caso esaminato, invece, il quadro indiziario descriveva collegamenti considerati fitti, consolidati e non episodici.

Accesso agli atti e diritto di difesa

Il TAR ha respinto anche la censura relativa al diniego di accesso agli atti istruttori. Pur sottolineando che l’Amministrazione deve bilanciare concretamente le esigenze di sicurezza pubblica con il diritto di difesa, il Collegio ha rilevato che l’impresa aveva ricevuto un preavviso di interdittiva ampiamente motivato, aveva potuto presentare memorie ed era stata ascoltata nel corso del procedimento.

Prima della decisione di merito, il TAR aveva accolto la domanda cautelare esclusivamente per consentire la prosecuzione dei contratti con la Pubblica Amministrazione già in corso al momento dell’adozione dell’interdittiva. Con la sentenza definitiva, il ricorso è stato invece respinto e le spese sono state compensate.

Le informazioni istituzionali sulla disciplina dell’informazione antimafia prevista dall’articolo 91 del d.lgs. 159/2011 sono disponibili sul portale delle Prefetture. Sul tema della tutela del circuito legale, AGIMEG ha approfondito anche gli indicatori internazionali contro riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel gioco online illegale. sb/AGIMEG

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