Tar Veneto boccia ricorso contro fasce orarie Abano Terme (PD): “Limitazione di otto ore comporta il minor sacrificio possibile per l’interesse dei gestori delle sale gioco in relazione all’interesse pubblico”

“La scelta del Comune è proporzionata (…) poiché in potenza capace di conseguire l’obiettivo: mediante la riduzione degli orari è ridotta l’offerta di gioco; l’argomento addotto dall’appellante secondo cui i soggetti affetti da ludopatia si indirizzerebbero verso altre forme di gioco – definite più subdole, rischiose o incontrollabili – prova troppo poiché dimostra che comunque è opportuno limitare già una delle possibili forme di gioco (le slot machines, appunto) se altre ve ne sono a disposizione. Resta in ogni caso una affermazione non dimostrata”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha rigettato il ricorso di una sala giochi di Abano Terme (PD) contro l’ordinanza del Comune avente ad oggetto orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. e orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, con la quale sono state disposte limitazioni agli orari di funzionamento degli apparecchi awp e vlt, con obbligo di completo spegnimento negli orari di non funzionamento e prescritto sanzioni in caso di inosservanza degli ordini commissariali.
“E’ stato rilevato – proseguono i giudici – che la limitazione oraria di otto ore comporta il minor sacrificio possibile per l’interesse dei privati gestori delle sale da gioco in relazione all’interesse pubblico perseguito: resta consentita l’apertura al pubblico dell’esercizio, che potrà, dunque, continuare a svolgere la sua funzione ricreativa (con eventuale vendita di alimenti, snack, bevande), mentre sono limitati i tempi di funzionamento degli apparecchi per la comprensibile ragione di indurre i soggetti maggiormente a rischio ad indirizzare l’inizio della giornata verso altri interessi, lavorativi, culturali, di attività fisica, distogliendo l’attenzione dal gioco; – che si tratta, infine, di misura adeguata perché, pur comportando certamente una riduzione dei ricavi, e, in questo senso, un costo per i privati, può essere efficacemente sostenuta mediante una diversa organizzazione dell’attività di impresa”.
“La giurisprudenza amministrativa in materia ha ormai univocamente chiarito che la previsione contenuta nell’art. 50, comma 7, del Tuel ha carattere generale, riconoscendo pertanto al Sindaco (e, nel caso qui in esame, al Commissario Straordinario) il potere di disciplinare gli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l’orario di apertura degli esercizi, in cui i medesimi sono installati”. Infine, “anche alla luce delle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione Europea nel settore dell’esercizio dell’attività imprenditoriale del gioco lecito, le esigenze di tutela della salute vengono ritenute del tutto prevalenti rispetto a quelle economiche”. cr/AGIMEG