Il Tar della Valle D’Aosta ha accolto la domanda di sospensione per il provvedimento di revoca della licenza ai danni di una sala giochi della società “LED S.R.L.”. Fissata l’udienza pubblica del 4 febbraio 2020, per la trattazione del merito della controversia. Il Tar ha deciso di sospendere il provvedimento “ritenuto, ad un primo sommario esame, che le doglianze contenute nel ricorso appaiono provviste di sufficiente fumus boni iuris, in quanto la qualificazione delle Università quali luoghi sensibili non appare del tutto pacifica, in assenza di una espressa e univoca indicazione normativa, come pure la modifica della legge regionale dei criteri per calcolare la distanza delle sale giochi dai predetti luoghi sensibili, che deve avvenire in linea d’aria e non più sulla base del percorso pedonale più breve, non appare del tutto ragionevole, soprattutto nel caso, come quello oggetto del presente contenzioso, in cui la conformazione dello stato dei luoghi risulta affatto peculiare rispetto alle finalità di tutela perseguite dalla normativa regionale; ritenuta, altresì, la sussistenza di un danno grave e irreparabile in capo alla parte ricorrente”. cdn/AGIMEG