Tar Umbria: “Le distanze si applicano anche alle sale scommesse, anche se la legge regionale parla solo di slot”

La legge regionale sul gioco adottata dalla Regione Umbria riguarda anche le sale scommesse, sebbene poi testualmente faccia riferimento alle sole sale da gioco. Lo afferma il Tar Umbria respingendo il ricorso intentato dal titolare di un’agenzia di scommesse di Perugia cui il Comune aveva intimato di cessare l’attività, visto che la sala non era in regola con le distanze dai luoghi sensibili. Il titolare aveva provato a sostenere appunto che la legge regionale si riferisse alle sale slot e agli apparecchi, e che fosse stato poi il Comune – con il regolamento sul gioco – a estendere le restrizioni anche alle agenzie di scommesse. Il Tar tuttavia, richiamando una sentenza del Consiglio di Stato del 2016, nella sentenza scrive che “in ambito nazionale, ed in particolare ai fini della tutela della salute (art. 32 Cost.), l’attività di gestione delle scommesse lecite, prevista dall’art. 88 del r.d. n. 773 del 1931, è parificata alle sale da gioco invece disciplinate dal precedente art. 86”. E che “In tale contesto si pone quindi la legislazione attuativa della Regione Umbria, applicabile ratione temporis al caso di specie, alla stregua di un’interpretazione sistematica e logica che, malgrado le espressioni letterali impiegate – sale da gioco e/o sale scommesse – non può che essere riferita ad entrambe le attività, fonti entrambi di rischi di diffusione della ludopatia”. lp/AGIMEG