Il titolare di una sala giochi ha presentato ricorso al Tar di Trento per far annullare il Provvedimento del Comune emesso il 5 settembre scorso, con cui veniva decisa la rimozione degli apparecchi da intrattenimento nel suo locale a causa della mancata distanza minima dai cosiddetti luoghi sensibili e contestare la validità della legge provinciale.
Il Tribunale ha specificato che “la parte ricorrente, nel domandare l’annullamento del provvedimento impugnato, ha precisato che lo stesso è adottato in esecuzione della richiamata norma provinciale, che introduce ‘un distanziometro talmente afflittivo da vietare l’insediabilità nella sostanziale totalità del territorio, con una percentuale di interdizione rilevata pari al 96,14% e conseguente permanenza dell’offerta in uno spazio ridotto pari al 3,86%'”.
“Considerato che in ragione di quanto precede la parte ricorrente ha prospettato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 41, perché determina ‘un’interdizione sostanzialmente assoluta (anche se non totale) di esercizio sul territorio di un’attività economica lecita autorizzata dallo Stato, non giustificata neppure alla luce dell’invocato bilanciamento degli interessi coinvolti rispetto all’altro interesse tutelato (la salute)'”.
Dunque, secondo il Tar di Trento “ai fini di una compiuta valutazione della questione stessa si rende necessario disporre l’esecuzione di una verificazione per appurare se, tenuto conto della conformazione del territorio di Trento e della relativa disciplina urbanistica vigente, l’applicazione del criterio della distanza di trecento metri dai siti c.d. sensibili determini che una sostanziale preclusione alla localizzazione sull’intero territorio comunale di sale gioco come quelle gestite dall’impresa ricorrente e, comunque, quale sia la percentuale di territorio in cui tale preclusione verrebbe ad operare”.
“Al verificatore è assegnato il termine del 15 dicembre 2022 per depositare presso la Segreteria di questo Tribunale la relazione recante la descrizione delle attività svolte per eseguire l’incarico ricevuto e la risposta al quesito indicato. Al verificatore va riconosciuto un anticipo sul compenso spettante pari a 2.000 euro da porsi provvisoriamente a carico della parte ricorrente“.
Per questi motivi il tribunale ha disposto l’esecuzione della verificazione entro il 15 dicembre 2022 e fissato la trattazione di merito per il 9 febbraio 2023.
La sentenza ha scontentato, Dino Rebek, titolare dell’impresa che ha presentato il ricorso e ad Agimeg ha dichiarato che “si tratta solo di un giochetto dei giudici per prolungare il procedimento. Se avessero voluto agire concretamente avrebbero dovuto accogliere la sospensiva e permetterci di operare fino a sentenza definitiva. Non credo che capiscano le difficoltà degli imprenditori e dei loro dipendenti. Così facendo stanno mandando a gambe all’aria un’impresa che ha versato oltre 60 milioni di euro nelle Casse dello Stato nel corso del tempo”. ac/AGIMEG